Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/441

I contravventori alle presenti disposizioni saranno privati dello stipendio durante l’assenza, e soggetti a provvedimenti disciplinari.

CAPO II. — Delle incompatibilitá e delle esenzioni.

Art. 5. Le funzioni di giudice di ogni grado, inclusiva- mente ai supplenti ed ai vice. giudici di mandamento, di uf- fiziale del pubblico Ministero, di avvocato e sostituito avvo- cato dei poveri, di procuratore e sostituito procuratore dei poveri, di segretario di una Corte, di un tribunale provin- ciale o di una giudicatura sono incompatibili colle cariche di sindaco, vice-sindaco, o segretario comunale, colla condi- zione di commerciante e coll’esercizio di qualonque profes- sione, salvo pei vice-giudici l’esercizio del patrocinio, e tanto per essi che pei segretari di mandamento l’esercizio del no- tariato.

Art. 6. Non possono far parte come giudici nella stessa se-

zione, ece., il resto come nel progetto del Ministero. . Art. 7.1 membri dell’ordine giudiziario e del pubblico Mi- nistero, ad eccezione dei vice-giudici di mandamento, sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro fun- zioni,

CAPO II. — Della candidatura per le funzioni giudiziarie.

Sezione I. — Delle funzioni giudiziarie in generale.

Art. 8. Non può essere ammesso a funzioni giudiziarie chi non gode dei diritti civili e politici, e non è stato uditore per due anni, od avvocato patrocinante per tre anni, salvo quanto è disposto pei vice-giudici di mandamento.

Gli avvocati pafrocinanti, che contino meno di otto anni di patrocinio, dovranno inoltre, per essere ammessi a fun- zioni giudiziarie, subire con approvazione l’esame indicato nell’articolo 13.

Art. 9, 10 e 11, identici al progetto del Ministero.

Art. 12.Sará ammesso all’esame chi proverá:

1° Di avere, ecc., il resto come nel progetto del Mini- stero.

Art. 13. L’esame avrá luogo in pubblico, a voce ed in iscritto, nei modi che verranno determinati dai regolamenti dinanzi ad una Commissione centrale formata annualmente per decreto reale, da inserirsi nella raccolta degli atti del Governo.

La Commissione sará composta di 7 membri scelti tra i personaggi che coprano od abbiano coperto cariche di magi- stratura, e tra gli avvocati patrocinanti.

Essa non potrá deliberare in numero minore di cinque membri.

Art. 14. Gli uditori debbono frequentare l’uffizio del pub- blico Ministero presso la Corte o tribunale a cui sono de- stinati.

Sono posti sotto la direzione e sorveglianza del capo di esso uffizio, e fanno quei lavori che dal medesimo sono loro prescritti.

Devono pure assistere alle udienze della Corte o del tri- bunale.

Soppresso l’articolo 15 del progetto del Ministero.

Art, 15. Gli uditori possono essere con reale decreto spe- cialmente applicati all’afficio del procuratore generale,

Art, 16, Gli uditori applicati in senso dell’articolo prece- dente, sono assimilati agli uffiziali del pubblico Ministero.

Possono essere delegati dal procuratore generale a rap- presentare il Ministero pubblico nelle udienze della Corte, e ad adempiere, sotto alla di Iui risponsabilitá, ad allre fun- zioni.

Art. 17 e 18, identici agli articoli 18 e 19 del progetto del Ministero,

Soppresso l’arlicolo 20 del progetto del Ministero.

Art. 19, 20621, identici agli articoli 21, 22 e 25 del Ministero.

I vice-giudici laureati possono, dopo tre anni di esercizio, essere nominati giudici supplenti presso i tribunali provin- ciali, od anche giudici di mandamento, coll’obbligo nell’uno e nell’altro caso di superare l’esame accennato nell’arlicolo 13, ove non abbiano esercitato il patrocinio per otto anni.

CAPO II. — Dei tribunali provinciali.

Art. 23. In ogni provincia vi ha un tribunale provin- ciale.

Il personale ne è determinato dalla tabella n° 3, annessa alla presente legge. Per le votazioni il numero dei giudici non potrá essere meno di tre.

Art. 24. I tribunali che a tenore della tabella hanno vice- presidenti, sono divisi in due o piú sezioni. La prima è retta dal presidente; le altre da’ vice- presidenti.

Art. 25. Identico all’articolo 26 del progetto del Ministero.

Art. 26, Il presidente ha la facoltá di presiedere qualun- que sezione quando lo stimi conveniente,

Art. 27. In ogni tribunale vi ha uno o piú giudici incari- cati con decreto reale dell’istruzione delle cause pei reati,

Le funzioni d’istruttore sono temporarie e rivocabili.

I giudici istruttori nei tribunali composti di piú di due giu- dici, oltre al presidente, sono dispensati dall’intervenire alle udienze; vi sono però chiamati occorrendone il bisogno in alcun tribunale.

Non possono mai essere chiamati alle udienze delle cause correzionali da essi istruite.

Art. 28. Sono annualmente designati con decreto reale i giudici che devono comporre le sezioni dei tribunali, e quelli che debbono formare la Camera di Consiglio.

Nei tribunali divisi in sezioni, lo stesso decreto designa quelle di esse a cui saranno devoluti gli affari correzionali, e le appellazioni in materia di polizia.

Art, 29 Nei casi di mancanza od impedimento del presi- dente o di un vice-presidente, ne fa le veci il giudice piú anziano della sezione.

Però nei casi anzidetti, le funzioni specialmente attribuite al presidente saranno esercitate, secondo l’ordine di anzia- nitá, dai vice-presidenti, od in difetto dai giudici del tribu- nale. . .

Art. 30. I tribunali provinciali possono avere giudici sup- plenti. Essi per tutto lo Stato non possono eccedere il nu- mero di ottanta, e saranno con reale decreto applicati a quei tribunali ove i bisogni del servizio saranno maggiori.

I giudici supplenti sono amovibili,

Soppresso l’articolo 32 del progetto del Ministero.

Art. 31 e 32. Identici agli arlicoli 33 e 34 del progetto del Ministero,

Art. 53, Nelle cause civili può essere commesso ai giudici supplenti ogni atto di istruttoria.

Nei procedimenti penali il giudice istruttore, coll’annuenza del presidente, può delegarli per qualunque atto dell’istru- zione preparatoria, salvo in questo caso anche riguardo ad essi il disposto dell’ultima parte dell’articolo 27,