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berí (1). Quindi con editto del 3 aprile 1680 la duchessa Ma- ria Giovanna Battista, tutrice di Vittorio Amedeo Il «con- fermò tutto quello che in favore delle miserabili persone tro- vavasi disposto dalla ragion» comune e dai decreti dei duchi predecessori, restituendolo contro ogni trascorso di tempo, uso contrario e qualunque cosa indi seguita che potesse di- minuirne gli effetti; ed accennando che giá si era provvisto di avvocato, procuratore ed attuaro che dovesse servire ai poveri senza alcuna spesa in tutto quello che loro sarebhle necessario per la pronta consecuzione della giustizia,» ag- giunse ad essi «un soliecitatore con trattenimento annuo; e, desiderando sommamente che queli’opera di caritá avesse in- fallibilmente il suo effetto, «determinò ed ordinò che si de- putasse espressamente un senatore per tali cause, ne stabilí le attribuzioni e gli obblighi, prescrisse le forme e le cau- tele dell’ammessione al gratuilo patrocinio ; estese il be- neficio della instituzione ad ogni parte dello Stato, e promise larghe ricompense a chi renderebbe piú cospicua la sua ea- ritá servendo in tale ufficio con pubblica soddisfazione (2). Questa bella instituzione venne confermata colle regie Co-

(1) Ne facultatum penuria causas panperum et miserabilium personarunm in Curiis nostris periclitari contingat ob defectum patrocinii debiti; ipsorum pauperum quorumeumque in altera Curiarum nostrarum litisantium necessitati in hac parto sue-

currere volentes, unum adrocatum pauperum generalem in:

villa nostra Chamberiaci continue residentem adesse volumus, per nos sub salario competenti constituendum, virum scientia et bona conscientia pollentem. Ad cuius officium decernimus pertinere causas et querelas pauperum et miserabiliam per- sonavum in Curiis nostris, vel earum altera, ac aliis ecclesia- sticis et secularibus litigantium diligenter visitare. Et super ipsis verum et iustum patrocinium et consilium impartiri sive constitui ; super quibus et aliis ad officium advocati pertinen- tibus ipsum advocatum nostrum pauperum, quando creabitar, astringi volumus et iubemus solemni iuramento in manibus cancellarii nostri ad saneta Dei Evangolia praestando. (Rac- colta del Borenui, pag. 442.)

(2) «Quando questo senatore avrá servito con soddisfazione del Senato e del pubblico per tre anni, e vorrá continuare per altrettanti, sará gratificato senza pagamento d’alcuna fidanza con l’ufficio di referendario di segnatura, e col primo stipendio che vacherú sino alla somma di cento ducatoni annui, ovvero con una croce dei Ss. Maurizio e Lazzaro, pur ancora senza alcun pagamento di passaggio, e parimente con una pensione di cento ducatoni sopra la prima commenda libera che verrá a vacare...

«Per quello che spetta ai poveri che avranno occasione di litigare in Camera o di ricorrere a quel magistrato, ordiniamo al primo presidente di esso che invigili e si applichi acciocehè in ogni miglior modo ivi praticabile ricevano compitamente gli effetti della nostra buono, intenzione...

«Questo che abbiamo stabilito nella presente cittá per be- neficio del Piemonte intendiamo che s’introduca proporziona- tamento in Nizza ed in tutto il paese a cui si estende la giu- risdizione di quel Senato; il che spiegheremo piú distinta- mente altrove, come pure ciò che doviú praticarsi in ciascuna provincia ed in ciascun luogo per quelle persone che non po- tranno trasferirsi alla cittá dove sono i magistrati supremi, Ordiniamo intanto ai prefetti, giudici, vassalli e chiunque sia spediente di cooperare, per quanto sará praticabile, all’adem- pimento compíto del nostro pio intento, assicurando quei che renderanno piú cospicua la caritá loro in questa parte che ne riceveranno condegna ricognizione in tutte le occorrenze dei loro avanzamenti,» (Raccolta del Desoix, parte I, tom. HI, pag. 459 e seguenti.)

sfituziuni del 20 febbraio 1723; con quelle dell’t1 luglio 1729; e con quelle del 7 aprile 1770.

Allorchè Ja Liguria fu riunita al Piemonte, e vi furono dettate le norme di procedimento nelle materie civili e pe- nali ricavate intieramente dalle regie Costituzioni, vi fa pure stabilito Puffizio dell’avvocato e del procuratore de’ poveri conformemente a quanto vigeva negli antichi Stati della Casa di Savoia (1).

L’editto dell’ordinamento giudiziario in data 27 settembre

1822 stabili che nelle provincie ove risiedono i Senati, Vav- vocato ed il procuratore dei poveri presso i medesimi doves- sero pure esercitare le loro funzioni avanti il tribunale di prefettura; che presso i tribunali di Alessandria, Cuneo e Novara vi sarebbero un avvocato ed un procuratore de’ po- veri; che nelle altre provincie sarebbero incaricati del patro- cinio de’ poveri gli avvocati ed i procaratori esercenti presso i rispettivi tribunali (articolo 6).

Nell’isola di Sardegna l°uffizio dell’avvocato e del procura- tore de’ poveri vi fu stabilito con Carta reale in data 24 gen- naio 1775: un editto del 4 maggio 1807 vi prescrisse alcune regole sull’ammessione al benefizio della gratuita difesa, e sul procedimento delle cause relative: indi nella raccolta delle leggi di que! regno pubblicata nel 1827 per ordine di Re Carlo Felice, fu riordinato tutto ciò che riflette una tale instituzione; finalmeate colla legge del 3 ottobre 1848 il mentovato uffizio vi fu stabilito presso il magistrato d’Ap- pello di Cagliari e Sassari, e presso ognuno dei tribunali di Oristano, di Nuoro, di Lanusei e di Tempio, nella conformitá degli uffizi dei poveri in terraferma.

Se aitre nazioni, come la Francia, il Belgio e l’Olanda, hanno provveduto onde i poveri siano difesi gratuitamente dagli avvocati e dai procuratori, ed hanno accordato loro delle agevolezze onde abilitarli a piatire in giudizio (2); nes- suna però può gloriarsi di avere una apposita instituzione sul gratuito patrocinio pari a quella che da tanto tempo possiede il Piemonte.

L’attuale progetto di legge mantiene sostanzialmente la instituzione, e solo abolisce gli uffizi dell’avvocato e del pro- caratore dei poveri nelle cittá ove non siede una Corte di appello, salvo quelli che vi furono instituiti con private fon-

(1) Vedi regolamento per le materie civili e criminali nel ducato di Genova del 13 maggio 1815, parte I, lib. I, tit. 1. capo xvu e xvui; parte II, lib. II, tit. xa

(2) In Francia, per esempio, se in materia civile una parte non trova chi la difenda, il tribunale può d’ufficio deputarle un avvocato (Decreto imperiale 14 dicembre 1810, articolo 41);

! anche nel eviminale può essere assegnato d’uffizio un difensore

che non può ricusarsi senza scusa legittima (Codice d’istru- zione criminale, articolo 294 ; ordine reale 20 novembre 1822, articolo 41); i poveri sono dispensati dal deposito per ricor- rere in Cassazione (leggi 8 luglio 1793 c 14 brumaio anno 5); colla legge del 16, 25 agosto 1790 (tit. X, art. 8) l’ufficio di pace di ogni distretto fu dichiarato turcau de Jurisprudence charitable,ed ebbe l’incarico di esaminare gli affari dei poveri, dar loro consigli, c difendero o far difendere le loro cause; ma questa benefica disposizione non ebbe eseguimento ; final- mente alcune leggi spociali, come quella del 3 luglio 1846 (ar- ticolo 8) sugli atti di matrimonio, stabiliscono delle esenzioni dèi diritti di timbro e di registrazione a favore dei poveri. Luigi Napoleone, mentre era presidente della Repubblica, nominò, sulla proposta di Odilon Barrot, una Commissione in- ! caricata di stuljaro diverse questioni sul gratuito patrocinio,

| a favore dei poveri, e di preparare in proposito un progetto di i legge. (Mecue de législation, an. 1849, tou. II, pag. 184.)