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frebbero pregiudicare il servizio; sí perchè vi hannoteali fatti e tali opinioni che nel pubblico interesse possono esigere as- solutamente una traslocazione, sebbene di essi non possa darsi una prova positiva,

4° Obbligando il ministro a recare dinanzi ad un Corpo o ad una Commissione certi fatti e certi segreti, e facendo sopra di essi delle investigazioni per emettere un giudizio illumi- nato, si potrebbe facilmente compromettere nel caso di as- senso la riputazione del giudice, che conviene mantenere in- tegra finchè riveste tale qualitá; e nel caso di dissenso si comprometterebbe la superioritá e la considerazione del mi- nistro rimpetto al giudice, il quale naturalmente dovrebbe essere sentito, se la necessitá dell’assenso avesse ad essere una cautela di sostanza, e nen di sola apparenza.

Queste considerazioni hanno indotto la Commissione, con quattro voti contro tre, a non accettare la proposta di assog- gettare la traslocazione del giudice alla necessitá dell’assenso preventivo o dello stesso giudice o di una Commissione, e si preferí impertanto un freno indiretto e morale: ma quale sará questo freno ?

Pria di tutto non bisogna esagerare i timori dell’abuso di traslocare i giudici, Prima dello Statuto i giudici erano e tras- Tocabili e rivocabili a piacimento del Governo. Ciò non per- tanto, come il Governo della Casa di Savoia non era nel fatto nè dispotico nè arbitrario, sebbene avesse in sè la potenza di esserlo, cosí la magistratura del Piemonte nel fatto fu sempre indipendente; e come nonsilagnavano destituzioni arbitrarie, nè anche si lagnavano arbitrarie traslocazioni. Una pratica ed una tradizione di tal natura non permette di supporre che sotto lo Statuto un ministro di giustizia voglia e possa valersi della facoltá di trastocare i giudici per costringerli o a dimet- tersi o a farsi strumento delle sue mire, delle sue passioni, D’altra parte lo stesso progetto del Governo contiene un freno tanto in quella parte che ammette la traslocazione per sola utilitá del servizio, e con paritá di grado e di stipendio, quanto in quella che accorda al giudice traslocato senza pro- mozione e senza aumento di stipendio, il diritto ad una inden- nitá pecuniaria a carico dello Stato. Arroge che nelle materie civili, neile quali si disputa del mio e del two, non accade mai 0 quasi mai che la politica del Governo, o Je passioni dei governanti sieno impegnate nei piati giudiziari, e possano perciò influire sulle sentenze dei giudici. Nel criminale Pin-

. troduzione del giurí riducendo l’uffizio dei magistrati ad ap- plicare la legge al fatto giudicato da altri, non si ha piú da temere }influenza governativa. Ristretto cosí nei veri suoi limiti il pericolo che il Ministero abusi della facoltá di tras- Jocare i giudici inamovibili onde illudere la garanzia costi- tuzionale, si proposero nel seno della Commissione due mezzi di freno indiretto : quello di obbligare il ministro a consegnare in iscritto al giudice traslocato imotivi circostanziati che con- sigliano la di lui traslocazione per l’utilitá di servizio, e quello di comunicarli al Corpo od alla Commissione cui sará affidata l’alta disciplina della magistratura,

Il primo mezzo presentava il vantaggio di rendere infor- mato dei motivi della trastocazione colui che da essa è colpito; colui che meglio di ogni altro li può apprezzare, quando ri- fiettono il di lui operato; colui che, ove non veri, può meglio confutarli, e denunziare il ministro che abusò del suo potere o alla pubblica opinione col mezzo della libera stampa, o di- nanzi al Parlamento valendosi del diritto di petizione; colui finalmenie che, ove per contro quei motivi siano veri, sará interessato a tenerli celati, e quindi ubbidirá rassegnato.

Ma, d’altra parte, codesto mezzo presentava gravissimi in- convenienti. Pria di tutto, siccome la inamovibilitá non è un

privilegio concesso alla persona del giudice onde assicurargli la sua carica ed il suo stipendio, sibbene una guarentigia data dallo Statuto ai cittadini per assicurarli che saranno giudicati da persone indipendenti ed imparziali, non ispirate dalla po- litica e dalle passioni degli uomini del potere, ma solo ubbi- dienti alla legge ed alla coscienza: cosí non si ha da provve- dere all’interesse personale del giudice, ma piuttosto a quello della intiera societá, che ha diritto di frenare e punire l’abuso della facoltá ministeriale, quando pure il giudice vi si volesse acquietare. In secondo luogo, comunicando al giudice i motivi della sua traslocazione, ove questi fossero infondati o capric- ciosi, ne avverrebbe facilmente che esso giudice dovendo 0b- bedire all’ordine ricevuto per non dimettersi dalla propria carica, si rassegnerebbe senza piú alla propria sorte per tema di provocare altrimenti lira di quel ministro cui rimarrebbe soggetto, e dal quale potrebbe temere altri mali, fosse pure soltanto quello di una ritardata promozione, o sperare onori e avanzamenti in premio appunto del suo silenzio. Se poi a- vesse il coraggio di sfidare l’ira del ministro rivelando e con- futando pubblicamente i motivi addotti per traslecarlo, o il ministro gli opporrebbe silenzio, e quegli rimarrebbe ognora sotto accusa nanti il supremo tribunale della pubblica opi- nione, ed in tale silenzio ei finirebbe per esserne condannato; ovvero scenderebbe in campo il ministro, e si darebbe allora principio ad una polemica acerba tra superiore ed inferiore, collo scapito sempre della convenienza, della disciplina, della dignitá e della pubblica stima. In terzo luogo, essendo veritá a tutti nota che nessuno è buon giudice in causa propria, cosí il magistrato cui toccasse una traslocazione da lui non assen- tita, sarebbe quasi sempre acciecato dalla passione o dall’in - teresse nell’apprezzare i motivi addotti dal ministro, e li giudicherebbe ma! fondati o capricciosi anche allorquando fossero reali e sufficienti. Obbligato infine il ministro a co- municare al giudice i motivi della sua traslocazione, dovrebbe non solo comunicarglieli quando riguardassero la di lui per- sona o il di iui operato, ma quando eziaudio riguardassero la persona o l’operato dell’altro giudice col quale si facesse il cambio di seggio. Tale comunicazione potrebbe talvolta es- sere indiscreta e dannosa, perchè i motivi che riflettono la persona di un giudice potrebbero essere tali da doversi con- venientemente tacere ad altro giudice inviato a surrogarlo in quel dato seggio.

Cosiffatte considerazioni determinarono la maggioranza della Commissione, sentito il signor ministro, ad abbandonare il primo mezzo, ed appigliarsi al secondo accettato dal me- desimo.

La necessitá di comunicare specificamente ad un corpo in- dipendente edi alta dignitá i motivi che per utilitá del ser- vizio consigliano la traslocazione di un gindice inamovibile, induce il ministro a riflettervi sopra pacatameote, e a non determinarsi finchè non ne abbia instituitu un maturo giu- dizio, anzickè risolvere per solo impulso del momepto, al seguito di un primo rapporto, o per effetto di passione. Quante determinazioni, o signori, prese dall’uomo sul momento, sa- rebbero da lui respinte se prima di prenderle ne rimandasse Pesame al domani! A parte poi il rimedio del tempo, se un ministro vuole punire un giudice, o vuole costringerlo a di- mettersi traslocandolo da una sede all’altra, non per causa di utilitá del servizio, ma perchè non sia pieghevole alla politica del Governo o alle passioni dei governanti, non troverá egli un freno, ed un freno potente, nella necessitá di mettere in iscritto motivi specifici di pubblica utilitá che non sussistono? E questi motivi insussistenti trasmetterli ad una riunione di persone autorevoli, capaci di apprezzarli e giudicarli, nei cui