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spetto del pubblico la sua ragionata opinione sopra questioni di puro diritto che interessano nel piú alto grado l’intiera s0- cietá, perchè sopra di esse deve pronunziare il proprio ora- colo la Corte suprema, la cni missione è propriamente quella di assicurare l’uniforme applicazione della legge in ogni parte dello Stato, presenti utilitá maggiore e nell’interesse gene- rale della giustizia ed in quello degli stessi litiganti.

Ragionando sulla terza proposta, la Commissione unanime ha dovuto scorgere nell’articolo 4 dell’editto organico della Cassazione una confusione di poteri, la quale se poteva tol- lerarsi al tempo in cui l’editto stesso venne promulgato, ces- sar deve assolutamente dopo lo Statuto. La legge deve indi. care i casi in cui si debbano riunire le sezioni di una Corte, nè deve lasciare al potere esecutivo la facoltá di prescrivere una tale riunione per considerazioni speciali ad un affare de- terminato. D’altra parte si altera l’economia della legge sulla Cassazione, ogniqualvolta sopra un primo ricorso si fa pro- nunziare dall’intiera Certe, poichè si pregiudica preventiva- mente il secondo ricorso che può essere presentato nuova- mente da chi seccomba nanti i giudici del merito, pel quale la legge prescrivendo l’unione delle sezioni, richiede l’ag- giunta di molti’giudici, che non avendo spiegato ancora il proprio avviso sulla questione, presentano intatta quella fi- ducia di giudizio imparziale che è tanto necessaria nell’am- ministrazione della giustizia. N perchè la Commissione vi pro- pone di abrogare il precitato articolo di legge.

L’ultima proposta trae origine da una petizione presentata alla Camera da quattro commessi-spedizionieri presso il ma- gistrato di Cassazione, i quali domandarono che anche ad essi si provvedesse nella legge del riordinamento giudiziario collo stabilire che fossero nominati dal Re, avessero stipendio non inferiore almeno a quello degli uscieri, venissero denominati col titolo di scrivani od applicati, acquistassero diritto a promozione, e conseguentemente fossero compresi nel bilancio passivo del Ministero di grazia e di giustizia.

Nell’editto del 30 ottobre 1847 (articolo 25) fu prescritto che presso il magistrato di Cassazione fossero un segretario, due sotto-segretari e sei commessi-spedizionieri ; che il se- gretario e i sotto-segretari dovessero nominarsi dal Re, e per contro gli spedizionieri fossero nominati dal magistrato su di una triplice nota di soggetti presentata dal segretario, il quale avrebhe potuto rivocarii coll’annuenza del primo pre- sidente, Colle regie patenti in data 27 novembre 1847 fu as- segnato al segretario lo stipendio di lire 10,000 e ai sotto- segretari quello di lire 2000, ma fu posto a carico del segre- tario lo stipendio dei commessi-spedizionieri, il cui minimum venne fissato a lire 800, e si sospese intanto la nomina del sesto commesso (articolo 6). La Camera però deliberando sui bilanci passivi del Ministero di grazia e giustizia ha ri- dotto a lire 7500 lo stipendio del segretario, lasciando intatto quanto erasi statuito pei commessi-spedizionieri.

Nel progetto del Governo è mantenuto lo stesso sistema, poichè nella tabella quarta lo stipendio del segretario della Corte di cassazione è fissato a lire 7500 col carico dello sti- pendio dei commessi.

Le ragioni esposte nella petizione hanno sicuramente del peso, essendo precaria e poco retribuita l’opera di quei com- messi.

Ritenuto però che nelle stretlezze in cui versa l’erario de- vesi andare agsai a rilento nello accrescere gl’im piegati dello Sfato, il di cui nnmero quale figura dai bilanci è fatto segno da lungo tempo alle querele dei contribuenti e procurare soprattutto di sminuire anzichè di accrescere le occasioni di future giubilazioni, la maggioranza della Commissione non

seppe dipartirsi su questo punto dal progetto del Governo, considerando ad un tempo essere in potere del Ministero di migliorare in altro modo senza lo scapito delle finanze la condizione dei commessi-spedizionieri, promuoverdoli a suo tempo, e a seconda dei loro meriti, nelle diverse segreterie dell’ordine giudiziario, salvo anche a proporre per tale og- getto le analoghe disposizioni nella legge speciale che venne dal Governo annunziata nell’articolo 199 del presente suo progetto.

Capo VI, — Delle udienze delle Corti, dei tribunali e dei giudici di mandamento.

Il Governo ha inserito nel suo progetto non poche disposi- zioni regolamentari, e fra queste primeggiano quelle che fis- sano il numero e la durata delle udienze. «Si volle dare {sono sue parole) a cosí fatte disposizioni forza di legge ezian- dio che si potessero abbandonare ai regolamenti, oude sol- levare un piú forte ostacolo ad ogni maniera di abusi ed im- primere ogni maggiore celeritá alla spedizione degli affari, collocando cosí i giudici nella necessitá di dover prestare pel bene della giustizia tutta quell’opera che lo Stato è ferma- mente nel diritto di esigere da loro, e che eglino sono, non accade dubitarne, volonterosamente disposti a prestare.» Pensò peraltro la Commissione che un regolamento fatto dal Re, in conformitá dell’articolo sesto dello Statuto od in virtú di una espressa delegazione contenuta nella legge, obbliga egualmente i giudici come li obbliga la legge stessa; nè questa obbligazione sará mai rivocata in dubbio dalla ma- gistratura del Piemonte che, anche allorquando col mezzo

‘ delle interinazioni partecipava all’esercizio del potere legis-

lativo, si mostrò mai sempre fedele e coscienziosa osserva- trice dei propri doveri, procacciandosi cosí la estimazione universale. Credeite perciò che. bastasse dichiarare nella legge che sará provveduto con regolamenti approvati con decreti reali intorno al luogo, al numero, alla durata ed alla polizia delle udienze, salve sempre Je disposizioni che giá si trovano nel Codice di procedura criminale ed in quello di procedura civile. Si evitò in questo modo l’esame, non breve nè facile, della utilitá e della convenienza di stabilire piú l’uno che l’altro nomero delle udienze da prescriversi per ogni settimana, piú l’una che l’altra durata di esse ; e si e- vitò soprattutto di entrare in quei dettagli e in quelle distin- zioni che la diversitá dei giudizi criminali o civili, e le cir- costanze peculiari di alcune localitá avrebbero per avventura potuto consigliare, nello stabilire norme generali appro- priate, che non avessero ben tosto ad essere condannate nella pratica. Nè parve inutile annoverare eziandio il luogo delle udienze tra le cose riservate ai regolamenti, giacchè il nuovo Codice di procedura civile non provvede su tale punto come vi provvede il Codice francese (articolo 10/0), é d’altra parte il progetto d’ordinamento giudiziario presentato nel 1851 aveva stabilito alcune norme sul punto stesso (articolo 66) che non furono in questo riprodotte.

Caro VII. — Delle assemblee generali delle Corti e dei tribunali e della unione di piú sezioni.

Le disposizioni di questo capa in ordine alle assemblee ge- nerali ed alla unione di piú seziani di una Corte, sono tratte in gran parte dalla legislazione francese, la quale distingue le udienze ordinarie dalle udienze solenni. Anticamente si chiamavano solenni le udienze pubbliche per distinguerle da quelle che si tenevano a porte chiuse; ma nel diritto fran-