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corrispondersi meno di annue lire 1200, In questa opinione si è rafforzata esaminando Îa cosa sotto altro aspetio, in rap- porto cioè della natura e delle difficoltá delle loro rispettive attribuzioni. Il giudice di mandamento è giudice effeltivo e titolare che esercita una giurisdizione propria, e decide da solo le questioni tutte di sua competenza, mentre il sup- plente ha voto nelle sentenze allora solo che manca il nu- mero de’giudici titolari prescritto dalla logge pei tribunati collegiali. È ber. vero che il giudice di mandamento ha giu- risdizione ristretta a certe cause di minore interesse, e mai gli occorre di decidere le difficili questioni che si presentano in tema di servitú, di testamenti e d’ipoteche; ma è vero egualmente che dev’essere versato abbastanza nel diritto per affrontare le gravi difficoltá che si presentano nelle materie contrattuali e nelle azioni possessorie, e che nell’esercizio della propria giurisdizione non ha il vantaggio notevolissimo di vedersi chiarire le questioni da abili giureconsulti che, patrocinando le cause, mettono in bella lace le dottrine che propugnano il rispettivo assunto. Di piú, contro le sentenze di esso giudice, che fino a lire cento sono inappellabili, non è aperto il ricorso in Cassazione, fuorchè per eccesso di po- tere o nel solo interesse della legge. (Art. 47 dell’editto 30 ottobre 1847.)

Quindi la Commissione, modificato l’articolo S in modo che comprenda eziandio i giudici di mandamento, ha soppresso l’articolo 20 del progetto ministeriale, ed aggiunse un arti- colo per dichiarare che i vice-giudici laureati possono, dopo tre anni di esercizio, essere nominati giudici supplenti presso i tribunali provinciali, od anche giudici di mandamento, col- l’obbligo nell’uno e nell’altro caso di superare l’esame ac- cennato all’articolo 413, ove non abbiano esercitato i) patro- cinio per otto anri e perciò non ne vadano esenti per tal mo- tivo giusta l’articolo 8,

Il commissario del terzo uffizio aveva proposto che si e- mendasse l’articalo 21 del progetto, permettendo che fosse nominato vice-giudice chiunque a giudizio del Governo ne avesse sufficiente capacitá, sebbene non laureato, nè rive- stito della qualitá di notaio, potendo verificarsi che in un dato mandamento vi abbia difetto di avvocati o di notai do- tati di tutte le qualitá che si richiedono pel delicato uffizio di vice-giudice. Tale proposta non ottenne il suffragio degli al- tri commissari; perocchè, se pel giudice di mandamento si richiedono le stesse condizioni che sono prescritte in gene- rale per tutte le funzioni giudiziarie, qualche prova legale di capacitá devesi pure richiedere per chi è chiamato a farne le veci in caso di vacanza o d’impedimento, bastando per tali fanzioni quella maggiore larghezza che, ad esempio delle leggi precedenti, viene proposta dal Ministero con autoriz- zare la nomina dei notai a vice-giudici. Che se per avventura in qualche raro caso tale larghezza non bastasse, non sa- rebbe difficile al Governo trovare eziandio chi, essendo lau- reato e dimorando nel distretto di altro mandamento, voglia accettare la nomina di vice-giudice ed assoggettarsi tempo- rariamente al cambiamento di domicilio per essere quindi posto in carriera colla nomina di giudice mandamentale ef- fettivo, o di giudice supplente presso un tribunale provin- ciale, a termini dell’articolo 22 del progetto della Commis- sione.

Capo H. — Dei tribunali provinciali.

Nel nrogcito del Ministero è prescriffa che i tribunali pro- Vinciali siedano nelle cittá capolcoghi di provincia, e il personale per ognuno di casi non possa eccedere quello de- 4

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol. I.

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terminato dalla tabella relativa. La Commissione propone invece di stabilire che in ogni provincia vi ha un tribunale provinciale, e che il personale ne è determinato dalla ta- bella.

Il primo emendamento mette l’articolo in armonia colla tabella a cui si riferisce, essendosi ivi mantenuto la sede dei tribunali ove trovasi attuslmen!e, sebbene alcuni non sie- dano nel capoluogo della provincia, e lascia inlatta ogni questione sovra di tale punto per essere, quando che sia, de- cisa per legge speciale o generale, senza dover toccare quella organica dell’ordine giudiziario. Al quale proposito giova notare che, interpellato il ministro guardasigilli se avesse per avventura inteso di trasportare fin d’ora nelle cittá ca- poluoghi di provincia quei tribunali che attualmente risie- dono in altre cittá, se n’ebbe in risposta essere suo intendi- mento che nella legge presente non si faceia questione di circoscrizione territoriale o di residenza, per non mettere in azione tanti opposti interessi locali, che potrebbero recare nocumento ad una legge organica della piú alta importanza, la quale vuol essere discussa e votata coi dettami della pretta ragione, allontanata ogni vista di interesse municipale.

Il secondo emendamento tende ad impedire che il Go- verno, calcolando sulla disposizione dell’articolo 37 del suo progetto che permelte al presidante, onde supplire alla man- canza dei giudici e dei supplenti di chiamare il giudice di mandamento od uno degli avvocati patrocinanti, si lasci in- durre pel desiderio di male intesa economia a mantenere in- completo il personale dei tribunali a discapito del servizio e della giustizia, ed in tal modo renda necessaria applicazione abituale di una facoltá di cui non si deve far uso, salvo in casi rari e di assoluta necessitá.

Nel progetto non è provvisto al caso in cui nelle materie civili essendo pari il numero dei giudici non possa ottenersi maggioranza di voti nell’uno o nell’altro senso. E se tale caso difficilmente si può avverare nei tribunali, il cui personale, li- mitato a tenore della tabella, può di rado permettere che piú di tre giudici si trovino a sedere nella stessa sezione, può in- vece verificarsi facilmente nelle Corti ove ogni sezione è composta di un numero di consiglieri maggiore di quello che è prescritto per la validitá delle votazioni. Nelle materie cri- minali il nemero pari serve a meglio garantire l’innocenza dell’imputato, giacché in paritá di voti prevale la sentenza a Ini piú favorevole; ma nelie civili la cosa è diversa, dispu- tandosi del mio e del tuo, e non potendosi perciò rendere fa- vore all’uno senza far pregiudizio all’altro. Nella patria legis- lazione fu provveduto a tale bisogna, obbligando ad aste- nersi Pultimo dei giudici (1). Al contrario, nella legislazione francese, se vi ha divisione di voti, si appella un altro giu- dice e, in difetto di esso, un supplente o un avvocato patro- cinante, e in ultimo caso un causidico, portando di bel nuovo la causa all’udienza (2).

Uno dei membri della vostra Commissione propose di a- dottare in questa parte la legislazione francese, omettendo però di portare nuovamente la causa all’udienza, sicchè il nuovo giudice senza avere intese le parli emetta il suo voto, e dia il tracollo alla bilancia, udite dagli altri giudici in Ca- mera di Consiglio le ragioni dell’opinione rispettiva, imper- ciocchè lo stesso proponente non poteva disconoscere i gravi inconvenienti del sistema francese, il quale rende noto ai li-

(1) Regie costituzioni, lib. II, tit. mi, cap. x1, paragrafo 7; regio regolamento pel ducato di Genova, parte I, lib. I, ti- tolo rt, cap. x1, paragrafo 7.

(2) Codice di procedura civile francese, articoli 117 e 118,