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e dei tribunali formeranno lo stato delle sedate che ebbero luogo, e ripartiranno la metá dello stipendio di ciascun giu- dice in altrettanti diritti d’assistenza quante furono le sedute a cui il giudice doveva intervenire secondo l’ordine prestabi- lito del servizio.

Verrá quindi corrisposto a ciascun giudice, oltre alla metá

- dello stipendio non soggetta a ritenzioni, salvo nei casi pre- visti dalla legge, l’ammontare di quei diritti d’assistenza a cui avrá ragione a norma dei precedenti articoli.

Art. 136. I presidenti e consiglieri d’appello, i procura- tori generali e loro sostituiti, gli avvecati dei poveri e loro sostituiti che saranno deputati per intervenire alle assisie fuori della cittá, in cui siede la Corte d’appello, godranno di un’indennitá ragguagliata in ragione di lire 200 per ogni mese di durata della sessione.

Pel primo mese, quantunque non compiuto, l’indennitá sará dovuta per intiero.

TITOLO V. Del Ministero pubblico.

Capo I, — Delle attribuzioni del Ministero pubblico.

Art. 137. Il Ministero pubblico veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta ed imparziale amministrazione della giu- stizia, alla difesa dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone amministrate.

Promuove la repressione dei reati.

Fa eseguire i giudicati.

Art. 138. Il Ministero pubblico è il rappresentante del po- tere esecutivo presso all’ordine giudiziario, ed è posto sotto alla direzione del ministro della giustizia.

Art. 1359. In materia penale il pubblico Ministero procede per via d’azione.

Nel civile interviene soltanto col mezzo di conclusioni, e non procede per via d’azione se non nei casi dalla legge spe- cificati.

4 Art. 140, Il Ministero pubblico dá, secondo le forme della procedura, le sue conclusioni :

In tutti gli affari che per disposizione di legge gli debbono essere comunicati, ed in quelli di cui la Corte od ii tribunale gliene abbia ordinato la comunicazione per l’esame di que- stioni a tal fine specificate.

Può sempre chiedere la parola negli affari che si trattano nelle pubbliche udienze, e conchiudere, se lo stima, nell’in- teresse della giustizia,

Art. 341. Un ufficiale del pubblico Ministero debbe assi- siere a tutte le udienze delle Corti e dei tribunali.

lu mancanza del suo intervento l’udienza non è legit. tima.

Art. 142. Il Ministero pubblico fa le opportune requisito- rie per l’ordine delle udienze.

Art. 113. Il pubblico Ministero non può assistere alle de- liberazioni delle Corti 0 dei tribunali per la decisiore delle cause cosí civili che criminali. Debbe però essere sempre chiamato, ed intervenire a quelle deliberazioni che risguar- dano Pordine ed il servizio interno. i

Art. 144. L’esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal pubblico Ministero, secondo che è disposto nel Codice di procedura criminale,

Nelle cause civili il pubblico Ministero fa eseguire d’ufficio le sentenze in quanto interessano l’ordine pubblico.

Per ciò che concerne l’interesse dei privati ingiunge, ove d’uopo, agli uscieri di adempiere al proprio dovere.

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Art. 143. Gli ufficiali del pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali hanno nell’esercizio delle loro funzioni il

diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

Art. 146. Occorrendo di far rappresentanze sia per l’os- servanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti rela- tivi al servizio ed alla disciplina, il Ministero pubblico ri- chiede, ed il presidente della Corte o del tribunale convuca un’assemblea generale; questa delibero sulle requisitorie che le sono presentate.

Tanto delle requisiterie che delle deliberazioni gli ufficiali anzidetti danno comenicazione nell’ordine gerarchico al mi- nistro della giustizia,

Art. 147. Ogniqualvolta il pubblico Ministero viene a sco- prire l’esistenza d’an diritto spettante al demanio dello Stato debbe darne avviso al ministro delle finanze.

Art. 148, Il pubblico Ministero presso ie Corti ed i tribu- nali esercita sorveglianza ed ispezione:

4° Sopra gli uffiziali delle segreterie delle rispettive Corti, dei tribunali e dei giudici di mandamento ;

2° Sopra gli uscieri.

luvigila eziandio per l’osservanza della disciplina quanto agli avvocati ed ai causidici.

Art, 149. È attribuita al pubblico Ministero la sorveglianza in via di polizia sulle carceri giudiziarie.

Caro IL — Dell’organizzazione e della disciplina del pubblico Ministero.

Art. 150. Le funzioni del Ministero pubblico presso la Corte di cassazione e presso le Corti d’appello sono affidate a procuratori generali del Re.

Ogni procurafore generale del Re ha il numero di sosti- tuiti determinato dalla tabella n° II, annessa alla presente legge.

I sostituiti partecipano all’esercizio delle funzioni del pro- curatore generale sotîo la sua direzione.

Uno di essi ha grado distinto cel titolo di primo sosti- tuito.

Art. 154. Le funzioni del pubblico Ministero presso i èri- bunali provinciali sono affidate a procuratori del Re.

Ogni procuratore del Re avrá il numero di sostituiti de- terminato dalla tabella n° IN, annessa alla presente legge.

Art. 152. Nei casi d’assenza od impedimento dei procura- tori generali, o dei procuraiori del Re, ne fanno le veci i primi sostituiti, ed in loro mancanza i sostituiti per ordine d’anzia- nitá.

Art. 455. In caso di necessitá, quando il capo d’uffizio ed i suoi sostituiti o delegati siano assenti od impediti, le fun- zioni del pubblico Ministero sono provvisoriamente adem- piute da un giudice della Corte o del tribunale destinato dal presidente, il quale nc dá avviso al ministro della gia- stizia.

Art. 154. Le funzioni del pubblico Ministero presso i giu- dici di mandamento sono eserciiate dai commissari di pub- blica sicurezza nei luoghi ove sono stabiliti ; in .loro man- canza, impedimento od assenza, dal sindaco del comune, il quale può surrogarvi od il vice-sindaco, ed un membro del Consiglio municipale da lui destinato.

Non è deregata alla disposizione dell’ultimo alinea del’ar- ticolo 33 del Codice di procedura criminale.

Art. 155. Dove esiste un tribunale di polizia, in virtú deî- Particolo 240 dei Codice di procedura criminale, può essere stabilito con decreto reale un ufficiale col titolo di procura- tore fiscale per disimpegnare le fanzioni del pubblico Mini- stero.