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Art. 76, È disteso in apposito registro processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali. °

Il primo presidente della Corte trasmette copia del ver- bale al ministro della giustizia; i presidenti dei tribunali la trasmettono per !o stesso effetto al primo presidente della Corte,

Art. 77. Nelle Corti d’appello avrá luogo Punione di due sezioni :

4° Nelle cause risguardanti lo stato civile delle persone, salvo che si tratti di contestazioni che per disposizione di legge debbansi decidere sommariamente, e con forme spe- ciali;

2° Quando si tratterá dell’azione civile intentata contro giudici ed ufficiali del pubblico Ministero.

Tu tali casi dovrá unirsi alla sezione presieduta dal primo presidente un’altra delle sezioni, come sará determinato dal regolamento.

Art. 78, La Corte di cassazione, oltre ai casi contemplati dalle leggi speciali sulla medesima, pronunzierá a sezioni unite, quando si tratterá del ricorso contro una sentenza data da una Corte d’appello a sezioni unite.

Caro VIT. — Delle ferie.e dell’annuale tornata delle Corti e dei tribunali.

Art. 79, Le Corti ed i tribunali hanno novanta giorni con- tinui di ferie in ciascun apno.

IR tempo in cui cominciano è determinato cen decreto reale.

Art. 80. Nel corso delle ferie non può essere sospesa od interrotta la spedizione degli affari criminali e correzionali.

Nel civile sono preferibilmente spedizi gli affari che devono trattarsi sommariamente e quelli d’urgenza.

Art. 81. Pel tempo delle ferie si provvederá al servizio in guisa che ciascun giudice della Corte o del tribunale non ri- manga in congedo oltre alla metá della loro durata.

Ogni tribunale avrá a tal uopo una 0 piú sezioni di vaca- zione, come sará prescritto dal regolamento,

Art. 82, Nella priva tornata dopo le ferie, tutti i membri delle Corti e dei tribunali dovranno riunirsi in assembiea ge- nerale e pubblica. I procoratori generali del Re ed i procu- ratori del Re vi terranno un discorse inteso principalmente ad ineulcare osservanza delle leggi ed il mantenimento della disciplina.

TITOLO NI. Dell’inamovibilitá dei giudici e della disciplina. Capo I. — Dell’inamovibilitá.

Art. 83. I giudici che, a termini dell’articolo 69 dello Sta- tuto, hanno acquistato Vinamovibilitá, non possono essere privati del loro grado e della loro effettivitá, o sospesi dall’e- sercizio delle loro funzioni, nè posti senza il loro consenti- mento in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescriite.

Possono bensi, per l’utilitá del servizio, essere traslocati da una Corte o tribunale in altra Corte o tribunale, con pa- ritá di grado e di stipendio.

Art. 84. Se il traslocamento di un giudice inamovibile avrá lnogo senza promozione od aumento di stipendio, esso giudice avrá diritto ad un’indeanita, la quale sará determi- nata dal ministro della giustizia, avuto rispetto alla distanza dei luoghi ed alle altre circostanze, senza che però tale ine

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dennitá possa in niun caso eccedere la quinta parte dello stipendio di un anno.

Art. 85. I giudici inamovibili traslocati, che avranno la- sciato decorrere un termine maggiore del doppio di quelli fissati dall’articolo 3 della presente legge senza assumere l’e- sercizio delle nuove loro funzioni, saranno considerati come dimissionari e potranno essere surrogati.

Art. 86. Nel caso in cui venga ridotto il numero dei mem- bri di una Corte o di un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrá, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani.

Art. 87. I giudici inamovibili che avranno compiuto l’anno settantesimo dell’etá loro s’intenderanno di pieno diritto di- spensati da ulteriore servizio, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennitá a termini di legge.

Dovranno tuttavia continuare nell’esercizio delle loro fun- zioni, e godranno dello stipendio assegnato alla Joro carica insino a tanto che non saranno con regio decreto nominata mente surrogati.

Rispetto ai membri della Corte di cassazione tale disposi- zione non avrá effetto che quando avranno compiuta l’etá d’anni settantacinque.

Art. 88. Se per una infermitá permanente 0 per debolezza di mente un giudice inamovibile non potrá piú adempiere convenevolmente ai doveri della sua carica, verrá dispensato da ulteriore servizio, salvo il diritto alla pensione, oppure all’indennitá come nell’articolo precedente.

Art. 89. Ogni condanna di un giudice inamovibile sará trasmessa sia al ministro della giustizia che alla Corte di cassazione,

E quantunque alla condanna non sia stata aggionta P’inter- dizione dai pubblici uffizi, si fará tattavia luogo, secondo la natura e gravitá del reato, alla rivocazione del giudice con- dannato, ovvero alla di lui dispensa da ulteriore servizio, colla pensione o indennitá a cui possa avere diritto.

Art. 90. Verrá parimente trasmessa, sia al ministro della giustizia che alla Corte di cassazione, qualnnque ordinanza 0 sentenza in materia criminale o correzionale, la quale abbia dichiarato non farsi Inogo a procedimento, od abbia pronun- ciato l’assolutoria a favore d’un giudice inamovibile per l’e- stinzione dell’azione penale, o per mancanza di prove di reitá ; e secondo le circostanze potrá farsi luogo alla rivocazione dei detto giudice 0 alla dispensa del medesimo da ulteriore ser- vizio con pensione o indennitá come sovra.

Art. 9. Potrá anche farsi luogo alla sospensione od alla rivocazione di un giudice inamovibile nei seguenti casi :

1° Se il giudice avrá espressamente ricusato di adempiere un dovere impostogli dalla legge è dai regolamenti;

2° Se avrá dato prova di abituale negligenza o con fatti gravi avrá compromesso sia la propria riputazione, sia la di- gnitá del corpo a cni appartiene;

5° Se senza permesso o legittima causa sará rimasto assente dal suo posto per giorni 20 continui;

4° Se nel corso di un anno si sará piú volte assentato ille- gittimamente dalla sua residenza, qualora la somma delle assenze sia di giorni quaranta;

59 Se sará stato per la terza volta condannato a pene disci- plinari.

Art. 92. La dispensa da ulteriore servizio, e la sospensione e rivocazione di un giudice inamovibile nei casi contemplati dagli articoli 88, 89, 90 e 91 dovranno ordinarsi con regio decreto sull’avviso conforme del Consiglio superiore di disci- plina, ovvero sulla proposta della Corte di cassazione a te- nore dell’articolo 118 della presente legge.