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curatori de’ poveri, consiste nell’abelizione di tali uffizi nelle cittá ove non siede una Corte d’appello, e nella riduzione del numero dei sostituiti. Laonde si verrá a conseguire dall’era- rie una sensibile economia.

Alla abolizione degli uffizi provinciali degli avvocati e pro- curatori de’ poveri crede il Governo potersi addivenire senza danno alcuno delle persone e dei corpi morali ammessi al beneficio dei poveri, sia perchè si provvede egualmente al patrocinio delle loro cause per mezzo degli avvocati e procu- ratori ammessi a patrocinare presso ai tribunali, e sia per- ché tali uffici, negli Stati di terraferma, si trovnno attual- mente stabiliti in alcune cittá soltanto che erano capoluoghi di divisione, e non avvi guindi ragione di mantenere cotesta disparitá di trattamento; e quanto alla Sardegna la pochezza degli affari che trovansi a quegli uffizi affidati, come appare dallestatistiche, basterebbe certamente a dimostrare l’oppor- tunitá di liberare le finanze datale aggravio, massime a fronte delle maggiori spese che si dovranno sostenere coll’aumento progettato agli stipendi dei giudici e dei funzionari del pub- blico Ministero.

Il Governo intende mantenere nel pieno suo vigore la in- stituzione del beneficio de’ poveri, onde giustamente si onora il nostro paese, ma procurerá tuttavia di ridurla a quei giu- sti termini nei quali si trovava circoscritta in tempi da que- sti non lontani, e di correggere certe esagerate ampliazioni che pel solo desiderio di un maggior bene furono introdotte, ma che lo stato presentaneo delle finanze non potrebbe com- portare.

Queste maggiori riforme saranno però Poggetto di una legge speciale che non tarderá ad essere presentata al Par- lamento.

TITOLO VII.

Degli uscieri.

Il Codice di procedura civile, che si attende, verrá di molto ampliando le attribuzieni degli uscieri, i quali avranno a redigere certi atti, che secondo l’attuale sistema appar- tengono ad uffiziali di giustizia di grado superiore,

Necessitá vuole adunque che all’esercizio di tali funziori vengano prescritte certe norme, onde rimanga assicurata la regolaritá del servizio, e la fede pubblica che trovasi piú che mai interessata nelle operazioni degli uscieri sia convene- volmente guarentita. Ì

Cominciasi questo titolo colle disposizioni relative al pu- mero ed alle retribuzioni degli uscieri che saranno rispetti- vamente destinati al servizio delle Corti, dei tribunali e delle giudicature.

Quanto agli uscieri applicati alla Corte di cassazione, at- tesa la pochezza degli atti che avranno tattavia ad eseguire nella capitale, ove sono tenuti di risiedere, viene loro asse- gnato uno stipendio simile a quello di cui attualmente go- dono.

Agli uscieri delle Corti d’appello è pure stabilito con equa misura uno stipendio, perchè è molto probabile che dal loro uffizio non potranno ritrarre un sufficiente guadagno.

A quelli dei tribunali provinciali nulla si vuole corrispo- sto dali’erario, bastar dovendo quei diritti che avranno a percevere a tenore delle tariffe,

A quelli finalmente delle giudicature è parimente asse- gnata una fissa retribuzione, la quale dev’essere a carico dei comuni, come giá portava l’editto organico dell’anno 1815; senonchè il riparto di tale stipendio tra i comuni costituenti giascun mandamento sará commesso ai Consigli provinciali.

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Stabilito quindi che gli uscieri tutti abbiano ad essere no- minati dal Re, imposto loro l’obbligo della residenza, ordi- nata la incompatibilitá delle lore funzioni con ogni altro uf- fizio pubblico retribuito, determinate inoltre Îe condizioni di capacitá che si dovranno richiedere negli aspiranti a tale uf fizio, si definiscono le rispettive loro competenze onde non vengano nell’esercizio del loro ministero usurpando le altrui attribuzioni.

Dopo altre disposizioni sull’obbligo che corre agli uscieri di prestare i loro servizi personali alle Corti, ai tribunali ed alle giudicature a cui appartengono, e sulla facoltá che esse Corti, tribunali o giudici avranno all’uopo di valersi dell’o- pera di altri uscieri, si attribuisce specialmente ai detti giu- dici di mandamento la facoltá di valersi in certi casi dell’o- pera dei servienti.

La piú parte delle cause di competenza dei giudici manda- mentali sono di pochissimo momento, e riuscirebbe troppo grave alle parti litiganti îa spesa della citazione, se l’usciere dovesse trasferirsi espressamente dal capoluogo del manda- mento a ragguardevoli distanze. Un tale dispendio appari- rebbe tanto piú grave, inquantochè di presente i servienti comunali sono quasi generalmente autorizzati ad eseguire le citazioni.

Si è dunque giudicato opportuno di lasciare al prudente arbitrio dei giudici la facoltá di autorizzare i servienti che ne saranno capaci a fare le veci degli uscieri, fuori del capo- luogo, per le sole citazioni appellate verbali.

Onde antivenire poi gli abusi che potrebbero introdursi pel fatto degli uscieri, e dare all’autoritá da cui dipendono un acconcio mezzo di controllare le loro operazioni e verifi- care all’uopo i fatti pei quali sorgessero richiami, s’impone agli uscieri in generale l’obbligo di tenere un repertorio di tutti i loro atti tanto civili che criminali.

Seguitano quindi altre disposizioni accompagnate da penali sanzioni intese a reprimere le maggiori colpe degli uscieri.

Si vuole che non possano, essendone richiesti, ricusare il loro ministero a pena della sospensione e dei danni ed inte- ressi; e contemplasi il caso in cui adempiano negligente- mente alle loro funzioni o coll’ommettere le citazioni ed inti- mazioni di cui ebbero l’incarico, od eseguendole in modo che non vengano fatte alla persona a cui sono dirette.

Ma di lunga maggiore sarebbe la colpa degli uscieri, e proporzionevolmente piú grave la pena, se eglino lasciassero eseguire le citazioni ed intimazioni da una terza persona, permettendo che adempisca all’uffizio loro proprio un indi-. viduo spoglio di legittimo carattere; la qual cosa indurrebbe la nullitá dell’atto. |

Piú grave ancora sarebbe la trasgressione degli uscieri qualora avessero sí fattamente operato con frode, suben- trando in simili casi le apposite sanzioni del Codice penale.

Si conchiude finalmente questo titolo degii usciere con al- tre disposizioni spettanti alla disciplina, le quali avranno una piú conveniente applicazione nei regolamenti.

Disposizioni finali e transitorie,

Per l’attuazione delle Corti d’assisie, finchè non siasi ef- fettuata una radicale riforma del Codice di procedura crimi- nale, occorrono alcune disposizioni per le quali venga acco- modato alla detta nuova instituzione il presentaneo modo di procedere. E simili disposizioni non dovendo entrare nel corpo di questa legge, unicamente intesa all’organamento dei tribunali costituenti l’ordine giudiziario, non giá a statuire sopra materie di competenza e di procedura, per non farne