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sessione DEL 1853-54

dell’inamovibilitá venne tuttavia inteso ed applicato nel senso che la traslocazione ad arbitrio del potere non potesse aver luogo.

Ma cosí fatta interpretazione vuolsi principalmente riferire a ciò che, in Francia, l’inamovibilitá dei giudici andava con- giunta ab antico con la venalitá delle cariche, che dal Governo si alienavano e dai privati si acquistavano per essere quindi rivendute o trasmesse a titolo ereditario, Ed è per ciò che, sebbene l’Assemblea costituente colla famosa legge del & a- gosto 1789 avesse abolita la venalitá degli uffizi e nominata- mente quelli di giudicatura, l’idea tradizionale della stabile permanenza dei giudici nei tribunali ove si trovavano inse-

diatí, potè facilmente indurre e confermare l’opinione che |

a ragione dell’inamovibilitá fosse proibito il trasferimento loro ad altre sedi.

Ma cotesta prerogativa, comunque largamente intesa, non fu mai d’impedimento in Francia alle generali riforme cre- dute necessarie. Ed è perciò che, sebbene la Costituzione re- pubblicana dell’anno 8° avesse ridonata all’ordine giudiziario una ragione di esistere simile a quella che avea nei tempi della monarchia, statuendo specialmente che i giudici fossero novellamente eletti a vita e resi inamovibili, ciò non valse ad impedire che nell’ordinamento dell’anno 1810, per ciò solo che le Corti d’appello mutarono il nome lora in quello di Corti imperiali, quasichè, soppressi gli antichi, si fossero creati nuovi tribunali, i giudici, che pur eranoin attualitá di esercizio, rimanessero a un tratto privi delle loro cariche, e dovessero aspettare nuove instituzioni; che anzi in quell’or- dinamento si statuí che i giudici non avessero a godere del- l’inamovibilitá se non che decorso un quinquennio dalla

nuova nomina, talmentechè la Francia non aveva per anco .

giudici inamovibili al tempo della Ristorazione.

Noi, o signori, piú che all’autoritá degli esempi dobbiamo riguardare alla ragione delle cose, e conservando per una parte l’inamovibilitá dei giudici, perocchè si tratta di una iaviolabile garanzia costituzionale, dobbiamo per altra parte impedire che ne siano oltre il dovere allargate le conse- guenze.

E pertanto non si piglierá occasione dal progettato cam- biamento dei nomi e dal nuovo ordinamento che avranno i tribunali dello Stato per torre V’inamovibilitá ai giudici che giá l’avessero conseguita, e la condizione loro sará rispettata come un dritto acquistato, eziandiochè a fronte degli inte- ressi sociali che si trovano in causa, cotesto loro dritto, man- cardo a pro dello Stato una vera correspettivitá, dovesse ri- mettere alquanto del suo vigore.

I giudici inamovibili non potranno adunque essere privati della loro qualitá e della effettivitá del loro grado; essi a- vranno pur sempre l’onore di servire allo Stato esercitando il subliate uffizio di applicare la legge ai singoli fatti, come se eglino fossero la legge viva; ma l’inamovibilitá loro pro- durrá i suoi effetti indipendentemente dal luogo ove saranno chiamati a sedere ed a giudicare.

Se la inamovibilitá dei giudici fu mai sempre considerata una instituzione consentanea alle condizioni del Governo monarchico, comechè rivolta a sicurare ia libertá dei giudici, è vero tuttavia che il timore di prepotenti influenze vien meno nei paesi, quale il nostro, ove trovasi stabilmente fon- dala l’uguaglianza civile, ed ove l’indipendenza dei giudici scorgesi garantita non meno dalla esperimentata loro pro- bitá, che dalla pubblicitá dei dibattimenti, dalla libertá della stampa, dalla pubblica opinione.

Si maatenga adunque | inamovibilitá voluta dallo Sta- tuto, ma si ritenga che inamovibilitá non vale infeudamento

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol. I. Hi

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di una data sedia di tribunale, e si provveda in guisa che co-

‘ testa garantía costituzionale non si rivolga in danno della ci-

vile societá, in benefizio della quale fu salutevolmente intro- dotta.

Acciocchè i tribunali dello Stato sieno in modo costituiti che possano lodevolmente soddisfare all’uffizio loro, è me- stieri che il Governo sia dotato di quella libertá che gli è ne- cessaria a poterli, quanto al personale, convenevolmente comporre, secondo la varietá delle circostanze, ed usando all’uopo quegli accorgimenti che sono propri del potere am- ministrativo, e che difficilmente potrebbonsi rinvenire nella deliberazione di un consesso qualunque, e meno ancora di un corpo giudiziario, consueto a discernere le cose col mezzo di un criterio rigorosamente giuridico e non del tutto acco- modato a cosí fatte materie.

Conservando adunque ciò che in virtú dello Statuto v° ha d’intangibile, e mutando ciò che v’ha di mutabile nella leggo 19 maggio 1851, sidispone in questo capo primo del titolo III che anche i giudici inamovibili potranno essere per ragione del servizio, ma con egualitá di grado e di stipendio, traslocati,

Ed a meglio significare che il trasferimento di un giudice ad un’altra sede vuol essere considerato come un semplice atto di amministrazione non involgente alcuna censura o di- sapprovazione della condotta del giudice traslocato, si ag- giunge che i giudici trasferiti senza promozione avranno di- ritto ad un’indennitá, la quale però non potrá eccedere la quinta parte dello stipendio di un anno, per rifarli cosí in parte almeno delle spese causate dal loro trasferimento.

Le seguenti disposizioni della legge sono quindi formolate nel senso che la traslocazione di un giudice rientrando nelle attribuzioni ordinarie del potere esecutivo cessi di costituire l’oggetto di provvedimenti eccezionali ed attiuenti alfa disci- plina. Oltre di che, data al Governo la facoltá di traslocare i giudici senza il loro consenso, è ragionevole e conseguente Valtra disposizione che, trascurando essi, per un termine maggiore del doppio di quello stabilite per regola generale, ad assumere l’esercizio delle loro funzioni, debbano aversi come demissionari, e possano essere senz’altro surrogati, at- tesochè in simili casi il contegno loro esprime un rifiuto che scioglie il Governo da ogni impegno.

La legge 19 maggio 1851 dispone all’articolo 11, che quando per infermitá permanente, per debolezza di mente, un giudice inamovibile piú non possa compiere i doveri della sua carica, e ricusi di ritrarsere, il magistrato di Cassazione dichiarerá che vi è Juogo al di lui ritiro.

Simile disposizione viene conservata in questo progetto, ma si è giudicato conveniente di faria precedere da un’altra, la quale reca che i giudici inamovibili, compiuto che avranno l’anno settantesimo dell’etá loro, s’intenderanno di pien diritto dispensati da ulteriore servizio, salva ogni loro ragione...... ma che dovranno tuttavia continuare nell’esercizio delle loro funzioni insino a tanto che non saranno con reale decreto nominatamente surrogati, fatta però un’ecceziorie rispetto ai membri della Corte di cassazione, pei quali la qualitá delle loro attribuzioni, limitate all’applicazione del diritto senza dover entrare nelle piú faticose disquisizioni del fatto, con- sentirá allo Stato di potere usufruttuare per una maggiore durata di tempo il tesoro delie loro dottrine.

E per sí fatto modo si ovvierá opportunamente all’inconve- niente che può talvolta occorrere di certi giudici, i quali resi dali’etá inabili all’adempimento dei loro doveri, ma illusi sulla portata delle proprie facoltá, rimangono tuttavia a se- dere nelle Corti e nei tribunali con poco decoro del corpo a cui appartengono e a detrimento del pubblico servizio,