Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/345

Oltrechè si potrebbe aggiungere che l’equitá sembrerebbe pur suggerire che si abbia anche un qualche rignardo al sa- crificio di lire 3 mila, cui la cittá si è volontariamente assog- getlata per la traslocazione dei materiali d’artiglieria giá esi- stenti nel fabbricato di che si tratta in un altro locale a ciò appropriato, nell’intento di agevolare lo stabilimento del de- posito doganale per le merci in esso fabbricato.

Il vostro uffizio centrale è pertanto venuto nell’unanime sentimento che sia meritevole della vostra approvazione il progetto di legge di cui si tratta, siccome a suo nome io mi aserivo ad onore di farvene la preposta.

Riordinamento dell’ordine giudiziario e del Ministero pubblico.

Progetto di legge presentato alla Camera il 27 di- cembre 1853 dal ministro di grazia e giustizia (Rat- tazzi).

Sicnoni! — Nella Sessione parlamentare dell’anno 1851 l’onorevole ministro che teneva in quel tempo il portafoglio della giustizia, dopo di avere presentato un progetto di legge sull’inamovibilitá dei giudici (41) e sulla disciplina dell’ordine giudiziario (2), presentava separatamente quello avente per oggetto il generale ordinamento dei tribunali dello Stato (3),

  • altro sul pubblico Ministero (4) e l’altro ancora sugli sti-

pendi (5).

Ma essendo passato in legge il primo dei detti progetti, ed essendosi dati con legge speciale alcuni singolari provvedi- menti quanto agli stipendi, va altro degli onorevoli miei pre- decessori nello scorcio di quella prorogata Sessione, presi gli ordini del Re, ritirava gli anzidetti progetti non ancora venuti in discussione, col disegno di ricomporli in uno e di aggiun- gervi la giá annunziata instituzione delle Assisie.

E pertanto il progetto di legge, che d’ordine di S, M. ho VPonore di presentare alle vostre deliberazioni, racchiude ora tutto che spetti all’ordinamento giudiziario coll’aggiunta di un titolo avente per argomento gli uscieri, perchè il nuovo sistema di procedura civile, che io porto fiducia di vedere inaugurato prima che finisca la presente Sessione, induce la necessitá di meglio costituire tali funzionari. Oltre di ciò, a maggiore compimento della presente legge, si è giudicato opportuno di incorporare e trasfondere in essa l’altra giá in vigore sull’inamovibilitá e sulla disciplina, corretta e modi- ficata in parte, e resa piú cousentanea per le ragioni che si diranno alle esigenze del pubblico servizio.

Si è però lasciato in disparte ciò che risguarda le segre- terie delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature per farne quindi oggetto di legge speciale, La quale risoluzione è nata dalla considerazione che la maggiore difficoltá che s’incontri nell’ordinamento delle segreterie consiste nel determinare con giusta ed equa proporzione la misura degli stipendi e degli emolumenti da assegnarsi ai segretari.

Giova diffatti il ricordare che vari e distinti progetti sopra questa materia venivano giá presentati al Parlamento, ma

(1) Vedi vol. Documenti, Sessione 1851, pag. 419. (2) Vedi vol. Documenti, Sessione 1851, pag. 735. (3) Vedi vol. Documenti, Sessione 1851, pag. 982. (4) Vedi vol. Documenti, Sessione 1851, pag. 898. (5) Vedi vol. Documenti, Sessione 1851, pag. 893.

che non ebbero alcun seguito perchè era espresso il desiderio di dati piú specifici e piú positivi sulla realtá dei prodotti di ciascuna delle segreterie.

Che se i dati raccolti dal Governo si ebbero allora per in- sufficienti, molto meno potrebbero all’uopo servire ora che il Codice di procedura civile e le relative tariffe verranno a stabilire un ordine diverso di cose.

Anzichè dar opera, rispetto alle segreterie, ad ua incom- pleto e provvisorio riordinamento, il Governo fece dunque pensiero di rimandare il tutto a un tempo piú opportuno, che non sará certamente lontano, e fraltanto avviserá al modo di raccogliere nozioni certe e positive sulla somma dei prodotti di ciascuna segreteria, tantochè si possa farvi assegnamento sopra, e quindi deliberare se torni o no conveniente di sti- pendiare, mutando sistema, i segretari, non che i loro sosti- tuiti e collaboratori, e quale abbia ad essere all’uopo la mi- sura di tali stipendi,

Questo nuovo progetto di legge è diviso in 7 titoli, oltre alle disposizioni finali e transitorie ; ed io, senza riprodurre i motivi che accompagnarono la presentazione dei progetti primitivi che si trovano ricomposti nel presente, verrò in breve dichiarando le ragioni delle disegnate modificazioni e delle novissime disposizioni che si è deliberato di introdurvi.

TITOLO I. Disposizioni generali. Capo I. — Dei funzionari dell’ordine giudiziario

in generale.

Nella ricomposizione di questo capo sonasi intralasciate alcune disposizioni dei capi 4 e 2 del progetto primitivo giu- dicate inutili in parte, ed in parte di puro regolamento, Venne però all’obbligo della residenza imposto a tutti i funzionari

- dell’ordine giudiziario aggiunta una penale Sanzione, come

naturale conseguenza d’ogni illegittima assenza dal loro posto.

Caro Il. — Dell’incompatibilitá e delle esenzioni.

Caro HI. — Della candidatura per le funzioni giudiziarie.

Questi due capi che costituivano il 5 ed il 4 dell’altro progetto, non ebbero a subire alcuna sostanziale variazione.

La instituzione degli uditori fu particolarmente oggetto di maggiore considerazione, e si è deliberato di riprodurla per- chè è veramente necessario di ordinare un noviziato giudi- ziario il quale addivenga un semenzaio di buoni giudici.

La condizione imposta agli aspiranti all’uditorato di dovere compiere la pratica e quindi subire un esame; le funzioni degli uditori contenute nei termini di un vero noviziato senza che possano mai esercitare alcuna specie di giurisdizione; la destinazione loro a coadiutori del pubblico Ministero ; il ter- mine di un triennio prefisso alla durata delle loro funzioni, qualora non intervenga conferma, sono tali condizioni che fanno sperare da’’cotesta instituzione una reale utilitá, elimi- nati cosí gli inconvenienti che ne causarono in Francia la ca- duta, sebbene oggidí appaia colá espresso il desiderio di ve- derla rivocare in vita, accompagnata però da opportune ri- forme.

TITOLO II. Dei giudici.

Capo I. — Dei giudici di mandamento.

L’altro progetto ammetteva alla carica di giudice manda- mentale anche i vice-giudici dopo avere esercitato per tre