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necessario al buon andamento del servizio, all’interesse della regia finanza ed alle desiderabili agevolezze commerciali che tutti i magazzini pei depositi effettivi delle mercanzie non an- cora sdoganate fossero concentrati in un medesimo sito, sot- toposto ad una sola e piú facile vigilanza, portò le sue mire sul predetto locale dell’antico arsenale marittime, il quale trovasi quasi in attiguitá del porto e confinante colledue strade principali che dal porto medesimo mettono nell’interno della cittá, l’una dalla parte meridionale, l’altra da quella di tra- montana,

Faltosi pertanto formare, per mezzo dell’ingegnere-capo signor Marsano, il piano dei lavori di costruzione dei magaz- zini e di adattamento di quel locale all’uso indicato, il Governo poneva l’esecnzione di cotali lavori agli incanti, e venivano essi appaltati nella somma di lire 44,707 20.

In questo mentre il municipio di Nizza, eccitatovi anche dall’iniziativa d’una societá di negozianti, volendo, per quanto possa da esso dipendere, procacciare al commercio tutte le maggiori agevolezze possibili, onde meno dannosa riesca la fransizione dal regime di franchigia a quello cui è ora sotto- posto, deliberava di fare egli stesso costrurre lo stabilimento per l’anzidetto deposito reale; ed a questo fine facevasi a chie- dere l’opportuna autorizzazione, a termini dell’artizolo 12 della legge {1 luglio 1853, e la vendita del predetto locale, che nello stato attuale del commercio in delta cittá il Consi- glio comunale riconosceva anch’egli poter per ora ravvisarsi il piú conveniente ed il piú adattato.

H Governo aderiva alla doppia domanda del manicipio di Nizza, e con scrittura del 22 ottobre prossimo passato sot- toserilta in questa metropoli dal signor ministro delle finanze e da due delegati dello stesso municipio, si stipulava la detta vendita per parte del demanio, e si determinavanole relative condizioni per lo stabilimento del summenzionat»o deposito.

L’articolo 1 di quella scrittura stabilisce la vendita del lo- cale, ne determina il prezzo in lire BO mila, e fissa il modo ed i termini del pagamento fra cinque anni, in cinque uguali

‘rate di tire 10 mila caduna.

L’articolo 2 prescrive alla cittá l’adattamento del locale medesimo all’uso anzidetto secondo i piani giá formati dal- Pingegnere Marsano, e la di lei sostituzione al Governo nel- l’appalto delle opere di riparazione e costruzione, che ha giá avuto luogo, in conformitá dei detti piani.

Negli articoli 3, 4 e È si conviene che il Governo dovrá a- vere il godimento gratuito dei locali destinati per la dogana, giusta i detti piani; che se in avvenire la cittá volesse traspor- tare la dogana altrove, dovrá somministrare gratuitamente un altro adatto locale; che sino a tanto che la dogana resterá annessa al deposito, la spesa della guardia e sorveglianza e- sterna sará a carico del Governo, e la eittá non avrá a suo ca- rico che la metá degli impiegati che dovranno essere destinati per l’esercizio del deposito; che infine la responsabilitá per la conservazione delle mercanzie e per ie operazioni all’in- terno che vi sono relative resterá sempre della cittá.

Nel sesto ed ultimo articolo si dichiara in applicazione del precitato articolo 12 della legge 11 luglio 1855 che il Go- verno non percepirá alcun diritto di sosta sulle mercanzie che saranno introdotte in questo stabilimento comunale, e si fa facoltá alla cittá di stabilire a suo profitto un semplice diritto di magazzinaggio secondo una tariffa speciale da sottoporsi al Governo per la sua approvazione.

Si è di questa convenzione che il Governo chiede l’appro- vazione coll’articolo unico del progetto di legge che vi è sot- toposto.

La vostra Commissione prima di intraprendere l’esame del

merito di questo progetto di legge si faceva il dubbio, dietro anche il mandato espresso che uno dei commissari ne aveva avuto dal suo ufficio, se fosse conveniente che il Parlamento approvasse la riferita convenzione prima che il municipio fosse autorizzato a darvi eseguimento nella conformitá prescritta dalla legge del 7 ottobre 1848. Ma questo dubbio fu tolto di mezzo mercè l’assicuranza avutasi dal Ministero che la desi- derata previa autorizzazione del municipio gli è giá stata com- partita con decreto reale del 18 dicembre ultimo scorso.

Entrata pertanto la Commissione nell’esame del merito della

detta convenzione, tutti i commissari furono d’accordo nel ri- conoscerla equitativa e conveniente alle regie finanze, e per- tanto meritevole della vostra approvazione. ‘Egli è vero che sebbene consti dalla predetta legge del 19 maggio 1883 che îl prezzo d’incanto del locale di cui si tratta non era stabilito che in lire 30,000, il Ministero afferma nella sua relazione che il valore venale del medesimo, giusta al pa- rere dell’ingegnere capo Marsano, sia di lire 60,000, e che esponendolo agli incanti, fosse opinione dello stesso ingegnere che potesse ricavarsene un prezzo anche maggiore di delta somma.

Ma dato anche che fossero fondate le previsioni del signor ingeguere, basta ritenere la circostanza avvertita dal Mini- stero stesso, che l’ingegnere Marsano non siasi fatto carico del fatto a Ici non noto, che quel locale sia sottoposto al piano regolatore della cittá approvato con apposita legge, a termini del quale dovrebbe essere in gran parte occupato da una via che dovrá attraversarlo e da una piazza ivi progettata, per convincersi tosto che il prezzo di lire 50,000, stipulato nella preaccennala scrittura, è vantaggioso alle regie finanze; im- perocchè egli è da presumersi che, stante la esistenza di quella servitú sul rimenzionato locale, o non si troverebbero forse acquisitori, ovvero presentandosene non potrebbe sperarsi che ne spingessero il prezzo molto al di 1À di quello di lire 30,000, stabilito nell’anzidetta legge del 19 maggio 1853.

Le condizioni poi inserite a quella vendita non sono che le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 12 della legge delli {1 luglio 1855; giovando però notare che fra le medesime condizioni avvi quella che il Governo debba avere gratuita- mente il godimento dei locali destinati per ja dogana, e che se in avvenire la cittá volesse trasportare la dogana altrove, debba in tal caso somministrare sempre gratuitamente altro conveniente locale, obbligo questo di non lieve importanza, che, aggiunto alle stipulate lire 50,000, fa salire il correspet- tivo della vendita anche al di lá delle surriferite supposizioni del signor ingegnere Marsano, massime se si tien conto ancora . delle lire 5000 circa che la cittá ha giá spese per far adattare altro locale al deposito dei materiali di artiglieria, che erano custoditi in quello di cui trattasi, e delle quali si fa cenno nella relazione del signor ministro,

Uno dei commissari, a disimpegno dell’incarico datogli dal suo ufficio, avrebbe voluto che nell’approvazione della rian» data convenzione si fosse inserita qualche espressione dalla quale risnitasse appunto piú esplicitamente che la cittá di Nizza non potrá mai fare alcuna domanda contro le finanze per le suddette lire 5000.

Altro commissario avrebbe voluto che si fosse pure piú chia- ramente spiegato che la cittá, la quale compera ora il locale, per ottenere l’uso gratuito del quale aveva aderito di prov- vederne un altro per riporvi i predetti materiali d’artiglieria, sará d’ora in avanti esonerata da tale obbligo, come altresí che nessun interesse potrá pretendersi dalle finanze pendente la mora eoncessa alla cittá pel pagamento rateato dell’anzí- detto prezzo,