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Cessione al municipio di Nizza dell’antico arsenale militare di quella cittá,

Progetto di legge presentato alla Camera il 27 dicem- bre 1854 dul presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour),

Sionori! == Sin dall’epoca in cui coerentemente al disposto dall’articolo 3 della legge {11 luglio 1852 veniva abolita la franchigia doganale del contado di Nizza per ciò che riflette gli olii di ogni specie, il commerrio aveva espresso il voto vi- vamente appoggiato dal Consiglio comunale, che fosse stabi - lito nella cittá di Nizza speciale deposito per l’introduzione temporaria, in sospensione al pagamento dei dritti, dei pro- dotti simili esteri che trovansi nel caso di riesportarsi a de- stinazione delle Americhe.

L’arsenale marittimo era fin d’allora additato come l’unico locale che per la sua prossimitá al porto e per le altre sue convenienze fosse appropriato a tale uso.

Nell’intento di assecondare le relative istanze pervenute al Ministero di finanze, si erano intavolate le trattative oppor- tane onde combinare, di concerto con quello di guerra e ma- rina, il mezzo di trasferire altrove il materiale d’artiglieria e gli altri oggetti di spettanza demaniale esistenti in detto fab- bricato, in guisa che vi fosse possibilitá di valersene pel de- posito non soltanto degli olii esteri, na ben anche delle varie altre merci, per cui era non meno sentita la necessitá di avere dei magazzini disponibili tosto che fosse operata l’intiera fu- sione daziaria del contado stesso colle rimanenti provincie dello Stato.

Giá erano fatte le disposizioni necessarie, stante l’urgenza, perchè fossero intrapresi i lavori di riattamento, e di costru- zione riconosciuti indispensabili per lo stabilimento del chie- sto deposito, e pei trasferimento in detto locale dell’ufficio di dogana, sito attualmente a troppa distanza dal mare, alior- quando per applicazione del nuovo principio stabilito col’ar- ticolo 12 della legge 11 luglio 1853 venne presentata al Con- sigliu comunale la domanda formale; per parte d’una societá, di essere autorizzata ad erigere quel deposito a proprie spese, con che le fosse fatta facoltá di risarcirsene mediante corri- spondente dritto di sosta sulle merci che vi sarebbero ri- cellate,

Il municipio, persuaso però che fosse piú conveniente di non lasciare alla speculazione privata un’impresa di cusí rilevante interesse pel commercio. deliberava di assumerne egli stesso l’incarico, e di offrire al Governo di far per ciò l’acquisto del sumwmentovato locale.

Nel corso delle trattative seguite per tale oggetto coi dele- gati appositamente venuti in questa capitale, per mandato del prefato municipio, si chiedeva in priwa, a pome del Mini- stero, che il prezzo di vendita di quel locale, fosse fissato a lire 60,000, oltre all’obbligo per parte della cittá di Nizza, di prov- vedere, ove d’unpo, gratuitamente il f bbricato ad uso della dogana, sempre che fus-e necessario di stabilirne una sepa- rata pel servizio pubblico, indipendentemente da quella richie- sta pel controllo del deposito.

Era basata la domanda di quel prezzo sulla considerazione che tale era la cifra a cui si faceva ascendere il valore dell’an- tico arsenale come da perizia fattane dall’ingegnere- capo Marsano il quale accennava che, qualora iahenazione se- guisse culla pubblicitá degli incanti, se ne sarebbe ricavato un prezzo maggiore.

Fecero a questo proposito osservare i delegati che il valore

SESSIONE DEL 1853-54 == Documenti — Vol, 1 40

assegnato all’area occupata dal detto fabbricato, nella suppo- sizione che dovesse intieramente utilizzarsi per la costruzione di case private, sarebbe necessariamente di mollo scemato in conseguenza del piano regolatore della cittá, approvato con regie pateati delli 25 ottobre 1842, con cui veniva attraver- sato dalla progettata contrada che dalla piazza Vittorio Ema- nuele doveva prolungarsi fino al porto.

Soggiungevano i delegati che sarebbe troppo oneroso l’ob- biigo imposto alla cittá di sopportare del proprio Ja spesa oc- corrente allo stabilimento della dogana, tanto piú nel dubbio che l’attiguitá della medesima al deposito avesse potuto re» care qualche incagiio alle operazioni richieste specialmente per il movimento delle merci che sarebbero introdotte nel deposito stesso.

Sta infatti che il sovr’additato piano regolatore colpirebbe in parte il sito occupato dall’arsenale, e che ‘la circostanza sola di vederlo destinato ad uno scopo di pubblica utilitá, in raffronto al quale non avrebbe da prevalere il progetto di ab- bellimento, potrebbe motivare una mod:ficazione a quel piano, nell’interesse stesso del commercio locale; e che allo stato attuale di cose ne sarebbe quindi men probabile Ja vendita ad un prezzo cosí elevato come lo faceva sperare la perizia, per- ché non sarebbe fattibile di utilizzario intieramente per la fabbricazione.

Egli è pure vero che per agevolare il piú pronto adatta- mento di quel locale ad uso di deposito doganale, il wunicipio aveva assunto l’incarice di far fronte esso stesso alla spesa di lire 5000 circa occorrente per istabilire altrove il materiale d’artiglieria, e che venendo a farne l’aequisto onde erigervi per proprio conto un deposito, sarebbe giusto di aver riguardo a quel sacrificio che non avrebbe piú il compenso per cui era dapprima richiesto,

Da altro canto riconobbero i delegati che poteva benissimo, e durante molto tempo avvenire combinarsi il servizio simul- tanev della dogana per le merci destinate al deposito, come per quelte che non dovrebbero soggiornarti,

Nella convenzione succrsisvamente approvata dal Consiglio comunale di Nizza, con deliberazione in data delli 3 ottobre prossimo passato fu impertanto stabilito che la cittá, assa= imendo l’obbligo di subentrare al Governo per tutte le ripara- zioni ed opere di costruzione giá appaltate nelia somma di lire 48,707 20, come da contratto passato nanti liatendenza gencrale della divissone, pagherebbe alie finanze dello Stato la somma di iire 50,000 per Ja cessione del metto focale, e ciò fra il termine di anni B in rate eguali di lire 10.000 caduna a cominciare dal 1854, e che ove in progresso di tempo fusse opportuno 1l trasferimento altrove della dogana, la cittá do- vrá sumuunistrare gratuitamente 1l locale combinato in modo che sia a massima prossimitá possibile delle operazioni prine cipali del commercio,

Venne inoltre convenuto cagli articoli 4e 5 che, mentre la dogana rimarrá annessa al deposito, la spesa delia guardia @ surveglianza esterna sarò a carico del Governo, e che durante questo tempo la cittá avrá da sopportare la metá sola della spesa pel personale degli vrupiegati che vi saranno destinati, stante che una parte delle operazioni ivi relative potrá ese- guirsi all’entrata per mezzo degli impiegati ordinari della dogana.

L’articolo 6 della convenzione ha infine per oggetto di la» sciare che la cittá esiga per proprio conte i dritti di sosta, come verranno fissati da una tariffa soggetta alla previa ap- provazione dei Guverno onde indeniizzarsi della spesa folta a vantaggio del commercio.

Le condizioni poc’anzi accennate, essendo da ravvisarsi con=