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PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le modificazioni daziarie sui cereali emanate coi reali decreti 6 e 27 ottobre 1883 sono approvate e rimar- ranno in vigore sino a tutto febbraio 1854.

Art. 2. Dal 1° marzo 1854 dazi d’importazione sui cereali sono stabiliti come segue :

Frumento, granaglie e marzaschi per ettolitro lire 0 25. Riso e risone, per quintale metrico lire 0 25.

Farine di grano, idem.

Fecole di manioc, idem.

Pane e biscotto di mare, idem.

Paste e semola, idem.

Avena, idem.

Art. 4, 5, 6, 7 e 8 identici agli articoli 2, 3, l, B, 6 e 7 del progelto del Ministero.

Art. 9. I comuni dore esistono dazi di consumo 0 di macina sui generi anzi accennati saranno aboliti prima del- Paprile 185%.

Art. 10. Tuttavia nei comuni dove i dazi suddetti fossero giá stati appaltati senza condizione resolutiva, la presente abolizione potrá essere protratta sino allo scadere del con- tratto in vigore.

Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour), 21 gennaio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 20 stesso mese.

Sienori! — Il Governo, spinto dall’urgenza della penuria e giovandosi della facoltá che gli concede la legge, arrecò con due reali decreti di ottobre 1855 alcune modificazioni alla tariffa daziaria, per quanto concerne i cereali.

La Camera dei deputati loro impartiva la sua approvazione: e voi, ne son certo, non vorrete rifiutare loro la vostra. Poi- chè quelle modificazioni mettendo il Piemonte in condizioni daziarie pari a quelle dei paesi ove la libertá del commercio dei cereali è stata riconosciuta come il migliore dei rimedi alla distretta del caro, banno non solo evitato un soverchio esasperamento di essa, ma bensí procacciato una sufficiente provvista per prezzi anche inferiori a quelli correnti nelle altre contrade d’Europa, in cui la scarsitá si è fatta egual- mente sentire.

La Camera elettiva però, approvando simigliaati modifica- zionî ministeriali, ha, con l’adesione dei ministro, votato inol- tre l’abolizione assoluta d’agni dazio sulle derrate che cam- prendonsi sotto il nome comune di cereali.

Quest’abolizione è giustificata non solo dai principii gene- rali della libertá commerciale, che sarebbe opera soverchia di rammentare al Senato, ma sí ancora da ragioni e da am- maestramenti tratti dall’esperienza.

Innanzi tutto, signori, il Governo non osando di sua pro- pria autoritá eliminare affatto ogni preesistente dazio sui ce- reali, aveva ribassato a 10 soldi per ettolitro quello del grano, e sí corrispondentemente gli altri dazi esistenti sulle rima- nenti specie di cereali.

E veramente pare che, se dazio di sorta avesse ad esistere sopra simiglianti materie, non potrebbe, nè dovrebbe essere minore, perchè avesse a compensare, almeno in parte, coi vantaggi finanziari che ne risultano gl’inconvenienti com- merciali che ne derivano.

Questi inconvenienti però sone di gran lunga maggiori di quei vantaggi.

In effetto sebbene vi sieno non ispregevoli argomenti per credere che il commercio dei cereali non sarebbe gravemente contrariato dal lieve dazio di 10 soldi o simigliante; pure in pratica esperimentasi che lo sberso di siffatto dazio sopra uno, due 0 piú carichi, cioè sopra molte migliaia di ettolitri, anticipato con la speranza di rifarsene piú tardi mercò il prezzo di vendita della merce, riesce cosa assai piú incomoda ai commercianti di quel che non credesi, specialmente in tempo di caro.

Diffatto la vendita del grano non si fa sempre contro danaro contante, ma sí spesso contro titoli a scadenza; ond’è che quello sborso di piú migliaia di lire pesa molto al venditore in simil caso, massime quando la crisi del numerario, che segue costantemente la penuria dei cereali, rende il danaro piú ricercato, e però piú oneroso e piú difficile lo sborsarne una somma di qualche considerazione.

Aggiungasi a ciò quella serie d’indugi e di fastidi a cui espo- nesi il commercio a causa delle indispensabili formalitá doga- nali, quando un dazio qualunque è da riscuotere su le merci imporiate o esportate ; specialmente, allorché queste merci sono molto ingombranti, e però di molto lunga e noiosa ve- rificazione, e nel tempo stesso esposte a facilmente alterarsi e deperire, come per lo appunto sono quasi tutti i cereali.

Chi non sa che qualche volta i bastimenti sono costretti a rimanere carichi per piú giorni nel porto ad attendere che altri giunti prima di loro adempiano a simili formalitá? Chi non ha udito a parlare dello imbarazzo che procaccia nel tempo stesso alla dogana ed al commercio il sistema de’ de- positi, inseparabile sino ad un certo punto, da quello d’un dazio d’entrata sui grani stranieri?

Un dazio d’esportazione lasciato sulla seta quantunque assai lieve e scevro da molti di siffatti inconvenienti, fu dall’espe- rienza chiarito sufficiente ostacolo a ritardare l’esplicamento di quell’importante ramo di commercio. Ora, chi vorrá da- hitare che ostacolo di gran lunga maggiore non sarebbe al- l’ineremento ed alla speditezza del commercio de’ grani un dazio che comparativamente al valore sarebbe di necessitá meno lieve, se aver dovesse una qualche importanza per l’e- rario, ed in ogni ipofesi piú grave per le circostanze che lo accompagnano e per gli effetti che ne conseguitano? Siccome però queste circostanze e questi effetti diventano piú gravi e piú penosi pel commercio in tempo di scarsitá di vettovaglie, cosí avverebbe di leggieri che, lasciando sui cereali un qual- che dazio, il quale profittasse discretamente al tesoro, non si mancherebbe di gridare contro di esso al primo annunzio di un’annata di caro; ed il Governo sarebbe facilmente co - stretto a sospenderlo.

Né valga l’esempio della Gran Bretagna: poichè, essendo questa una grande nazione, ed avendo per effetto di grandi riforme allargato in corto andar di tempo il suo commercio e la sua navigazione in modo affatto prodigioso, ha convertito il deposito di Londra in uno de’ granai principali dell’Europa del nord. Sicché la facilitá, la certezza deilo spaccio e tutti quegli altri innumerevoli alleitamenti che possono offrire al commercio de’cereali i porti del Regno Unilo, seno com- pensi assai larghi ai fastidi ai quali colá come altrove lo as- soggetta la riscossione del dazio.

E per vero nel Belgio, ove simili compensi non esistono 0 non hanno la stessa importanza, il Governo premurato dagli universali reclami del paese, ha dovuto questo anno sospen dere il dazio colá esistente di una sola lira per 4100 chilo- grammi di frumento.