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concederle in una misura di molto maggiore a quella che l’interesse della finanza esigerebbe.

Fino a tanto che quest’obbligo legale rimarrá in vigore, l’assegna delle pensioni potrá difficilmente ridursi a piú con- venienti limiti, Spetta particolarmente al Ministero il dovere di modificarlo prendendo l’iniziativa di una revisione di quella legge.

Ma la stessa considerazione non può applicarsi alle pen- sioni civili, alla concessione delle quali non è che in rari casi vincolato lo Stato ; perciò il potere esecutivo essendo libero di accordarle o di negarle, secondo l’interesse del pubblico servizio, nelle concessioni di queste egli può e deve eserci- tare la massima temperanza, qualitá pur troppo negletta fi- nora da tutte le amministrazioni che a vicenda occuparono il potere dal 1849 in poi.

Nel 1852 le nuove pensioni concesse agl’impiegati civili ammonfarono a... ...., PELA L. 232,613 57 mentre le cessate sommarono a... ....» 129,495 6I

, L. 103,147 96

Nel 1853 le nuove pensioni accordate sal- BONDI sui aa e L. 281,827 38 Pa Da» 158,517 82

. . L. 123,509 56

Rimangono in piú .

Rimangono in piú . Le pensioni accordate e cessate negli stessi anni ai militari stanno nelle seguenti proporzioni :

Nel 1852 pensioni accordate . ...... L. 820,684 05 Id. pensioni cessate . .......» 290,756 87

+. L. 529,928 18

Nel 1883 pensioni accordate . . . . .., L. 469,377 9 Id. pensioni cessate . ...... .» 290,591 96

» +. L. 178,785 95

Rimangono in piú .

Rimangono in piú

Nel 4832 il debito delle pensioni crebbe pertanto di lire 627,744 44,

Nel corso dell’anno 41853 si ha un aumento di lire 302,298 SI.

Basta citare queste cifre ner rendere evidente la gravitá del male.

Se si confinua in questa via non tarderá ad essere irrepa- rabile, giacchè saremo costretti a cercare ogni anno nuovi mezzi per soddisfare a questo progressivo aumento delle pen- sioni, e pur troppo conosciamo che i mezzi finanziari sono oramai esauriti : l’unica risorsa che ci rimane è quella delle economie.

La vostra Commissione crede quindi assoluta necessitá lo stabilire fin d’ora la massima che l’ammontare delle pen- sioni da concedersi nei corso dell’anno non superi mai l’am- montare delle pensioni cessate nello stesso periodo di tempo.

Dicemmo che la somma delle pensioni cessate nel 1853 ri- sulta di lire 420.000.

Se d’ora in poi le pensioni saranno accordafe colla mas- sima parsimonia, noi confidiamo che questa spesa non solo sia sufficiente, ma maggiore del bisogno, giacchè le riforme del personale tanto nel militare quanto nel civile sono al di

d’oggi ultimate, e quindi non esistono piú quelle cause che contribuirono in parte allo straordinario aumento delle pen- sioni.

Vi proponiamo pertanto di accordare per i tre ultimi tri- mestri di quest’anno un assegno di lire 270,000, il quale verrá inscritto alla categoria numero 22 bis.

Questa somma dovrá essere ripartita adeguatamente fra tutti i bilanci passivi ip proporzione del numero degl’impie- gati, dei tempo stabilito per acquistare il diritto alla pen- sione, degli stipendi che godono.

Per quest’anno il riparto sará fatto dal Consiglio dei mi- nistri sulla proposta del ministro delle finanze.

Negli anni successivi dovrá comparire nel progetto di bi. lancio.

Per non menomare a ciascun ministro la responsabilitá dei suoi atti, la libertá d’azione nel circolo delle proprie fun- zioni; il diritto e l’obbligo di difendere il suo operato nella occasione che si discute innanzi al Parlamento il bilancio del suo dicastero, crediamo che sarebbe una buona massima quella d’inscrivere non solo sopra ciaschedun bilancio la somma a calcolo per le pensioni da accordarsi nell’anno agli impiegati di ogni amministrazione, ma d’ingiungere pur an- che l’obbligo della annuale inserzione di un allegato per ogni bilancio che contenesse il nome e l’assegno dei nuovi pen- sionati colle causali delle pensioni. Siccome questo lavoro non può essere compiuto per le pensioni accordate sul bi- lancio immediatamente anteriore a quello che si sottopone alla discussione della Camera per il motivo che il progetto di bilancio deve essere presentato 10 mesi prima che ne co- minei l’esercizio, cosí l’elenco suindicato dei nuovi pensio- nati dovrá riguardare l’anno mediato : per esempio l’elenco od il quadro delle pensioni accordate nel decorso del 1853 sará unito ai bilanci parziali 1855, e cosí di seguito.

Seguendo questo metodo, il Parlamento potrá meglio in- formarsi del merito delle nuove pensioni concesse per ogni dicastero, conoscerne la regolaritá e la convenienza, eserci- tare insomma un efficace controllo sulle medesime, dopo il quale, approvate che esse siano col bilancio, si potranno considerare come definitivamente ammesse ed inscritte nel bilancio delle finanze quale debito intargibile dello Stato, mavtenendo però sempre anche in questo bilancio le pen- sioni divise per dicastero, o nella stessa sua categoria o in un allegato.

Queste prescrizioni non parranno eccessive e troppo minute a voi, o signori, che siete oramai convinti della gravezza del male che l’abuso delle concesse pensioni reca all’erario dello Stato ; e se inviolabilmente sacro deve conservarsi il diritto acquistato alla pensione, appunto per ciò devono porsi in opera tutte le cautele prima di accordarlo, onde evitare che l’abuso di esso, rendendo insopportabile il peso che acca- gionerebbe alla nazione, non spinga tardi o tosto lo Stato a misure estreme che pur troppo l’inesorabile ragione di pubblica salvezza ha in alcuni paesi altre volte provocate.

Per assicurare pertanto l’adempimerto di quelle norme, vi proponiamo di prescriverle con alcune formule di legge da aggiungersi al progetto stesso di legge in approvazione del bilancio.