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sentò spontaneamente per concorrere alla estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommessione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente articolo 169 nei casi che vi sono specificati.

Art. 169. Coloro che con frode o raggiri abbiano coope- rato alla ommissione di un giovine sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli uffiziali pub- blici, agenti cd impiegati del Governo,

Il giovane ommesso che sia riconosciuto autore 0 complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed in- scritto in capo di lista dopo che l’abbia scontata.

Art. 170. E colpevoli di fraudolenia sostituzione di persone sone puniti colla reclusione.

Art. 174. La frode degli scambi di numero o nelle surro- gazioni è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene piú gravi applicabili nel caso di fal- sitá.

Art, 172. Gl’inscritti che scientemente producano docu- menti falsi ed infedeli sono designati senza riguardo al loro numero d’estrazione, e non possono godere di esenzione o dispensa per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle piú gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsitá.

Art. 173. Gl’inscritti colpevoli di essersi procacciate in- fermitá temporarie o permanenti affine di esimersi dal ser- vizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena, sono assentati.

I medici, chirorghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila. x

Gl’inscrifti che abbiano simulato infermitá od imperfezioni al fine di conseguire la riforma sono designati senza riguardo al loro numero d’estrazione, e non possono godere di esen- zione o dispensa.

Art, 174. L’inscritto designato per far parte del contin- gente che, senza legittimo motivo non si presenta all’assento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la pro» mulgazione del discarico finale per cura degli intendenti in ciascun capoluogo di provincia, e nei comuni sulle cui liste di leva i renifenti fossero inscritti.

Art, 175, I renitenti che si presenfano spontanei o che vengono arrestati sono dall’intendente della provincia, a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all’autoritá giu- diziaria, la quale procede contro di essi in conformitá dei se- guenti articoli 176 e 177.

L’intendente fa cancellare dalla lista dei renitenti gli ar- restati, i decedati e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 176. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dicliiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena di carcere da sei mesi ad un anno,

I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col car- cere da un mese ad un anno.

Le pene in quest’articolo stabilite seno portate al doppio in tempo di guerra.

Art, 177. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena

a cui farono condannati sono esaminati da un medico o chi- rurgo in presenza dell’intendente e del comandante militare della provincia, e, qualora siano riconosciuti idonei al ser- vizio, sono assentati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.

Qualora compariscano inabili al servizio, sono rimandati al Consiglio di leva della provincia nella sua prima seduîa.

Art. 178. Chiunque abbia scientemente nascosto od am- messo al suo servizio un renitente è punito col carcere esten- sibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un re- nitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si debbe applicare a coloro che con colpe- voli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all’assento di un inscritto designato.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila.

Art. 179, 1 reati d’opimissione sulle liste di leva e di reni- tenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 180.1 medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, scno puniti coí carcere da due mesi a due anni,

La pena è loro applicate, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero giá chiamati all’esame, sia che l’accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all’applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 181. Ogni uffiziale pubblico, ed ogni agente od im- piegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia auto- rizzato od ammesso dispense, esenzioni, riforme, esclusioni, scambi di numero e surrogazioni, asseldamenti di anziani 0 di volontari, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata, sia alle re- gole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruola- menti volontari, è punito, come reo di abuso di autoritá, colle pere portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice, nel caso di cir- costanze che ne aggravino la colpa.

Art. 4182. I sott’affiziale, caporale e soldato, che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l’autorizza- zione del ministro della guerra prima di avere compiuta etá di anni ventisei, è privato del benefizio di rimanere in con- gedo illimitato, e destinato a servizio continuo nel corpo cui appartiene, o, secondo le circostanze, in un corpo discipli- nare.

Art. 183. In tuttii casi non preveduti nelle precedenti di- sposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali or- dinarie si debbe applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l’applica- zivne delle pene, e la loro esecuzione, sono egualmente ap- plicabili ai casi contemplati in questa legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 184. Le disposizioni contemplate all’articolo 109 sa- ranno applicabili ai volontari che siano attualmente arruolati nell’esercito.

Art. 185. I militari in servizio provinciale delle classi an- teriori a quella del 1823 sono provvisti di assoluto congedo, previo assestamento dei conti coll’amministrazione del corpo.

Art. 186, La ferma di ogni altro militare attualmente in