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lancio del presente anno per ia costruzione di una cavallerizza coperta nella città d’Alessandria ; 2° d’autorizzare il Governo del Re ad alienare due fabbricati demaniali che trovassi neiia stessa città, ii cui prodotto dorrà applicarsi aita categoria 62 del bilancio attivo 1884. L’ufficio centrale, a cni avete dato incarico di esaminare questo progetto, e di riferirvene, fu d’unanime avviso di proporvene l’adozione, per le considerazioni che mi faccio ad esporvi. Dell’utilità della progettata cavallerizza il vostro ufficio ebbe a convincersi pel grande vantaggio che dovrà questa recare nelle esercitazioni di equitazione, ramo importantissimo dell’istruzione militare, al quale attualmente male si provvede con due anguste tettoie e co! fare ia maggior parte di tali esercitazioni a cielo scoperto, interrotte così in gran parte dell’anno a cagione dei freddo, delle pioggia ed aìtre sfavorevoli vicissitudini atmosferiche. Convinto dell’utilità della progettata costruzione, l’ufficio trovava che coi mezzo proposto nel secondo articolo poteva farsi fronte alia spesa necessaria senza gravare l’erario dello Stato, mentre che, se aumentasi da una parte il bilancio passivo della somma di lire 88,428, dall’altra si aumenta pure l’attivo di somma pressoché eguale, e forse maggiore colla proposta alienazione dei due fabbricati demaniali che si presumono dei valore di lire 70,000 circa. Riconoscevasi pure la convenienza di siffatta alienazione, trattandosi di due vecchie caserme, le quali attualmente poco sono utili al servizio militare, e richiedono ogni anno spese non indifferenti di riparazione, stante la cattiva condizione in cui si trovano. In tal modo si muteranno queste fabbriche in una vantaggiosa e necessaria. Questa alienazione infine tornerà utile anche alla città, per la condizione d’ingrandimento in cui si trova, tanto più che una delle due fabbriche è situata in prossimità della stazione della ferrovia. Sono queste le considerazioni che hanno determinato il vostro ufficio a proporvi l’adozione pura e semplice del progetto di legge sottomesso alle vostre deliberazioni. Ordinamento del servizio tecnico dei porti, splaggle e fari. Progetto di legge presentato alla Camera il 17 giugno 1854 dal ministro dei lavori pubblici (Paleocapa). Signori ! — Colla legge 24 giugno 1852, che ha determinato le norme con cui deve procedere l’amministrazione dei lavori da eseguirsi nei porti e spiaggie dello Stato, venne all’articolo 2t autorizzato i! Ministero dei lavori pubblici a valersi del personale militare attualmente addetto a tale servizio, finché con altra apposita legge non fosse stato riordinato il corpo del Genio civile. Di questa autorizzazione aveva profittato il Ministero dei lavori pubblici fin verso il finire deli’anno 1833, quando egli presentava il bilancio deli’anno successivo; alla quale epoca non solo non erasi potuto dar passo all’ordinamento del corpo reale del Genio civile, ma parecchie circostanze costringevano a procrastinarlo, fra le quali essenzialissima era l’incertezza in cui era involto il sistema di amministrazione provinciale, cui il servizio dei pubblici lavori è così intrinsecamente legato, che voler dare ordine a questo senza che quello sia ben definito, metterebbe ad evidente pericolo di dovere nuovaSkssione del 1853-51 — Documenti — Voi. Ili 202 mente sovvertire e riformare quanto troppo precocemente fosse stato stabilito in proposito. Perciò fin d’aìlora il Ministero dovette limitarsi a presentare la domanda di uno speciale assegno di lire 51,600 nel bilancio 1853 onde provvedere per intanto alie'paghe di un personale di ingegneri e subalterni tecnici civili da aggiungere al corpo reale del Genio dei ponti e strade per accudire a quelle funzioni che erano state fino allora assegnate agli ufficiali e subalterni militari. Ma non avendo aderito questa Camera alla fattale proposizione, ed avendo richiesto che fosse all’uopo presentata una legge speciale, il Ministero si trovò nella necessità di dover continuare a profittare della facoltà che gli era concessa, come sopra dicevasi, dall’articolo 21 della legge 24 giugno 1852, Se non che da questo modo di procedere ne derivano molti e gravissimi inconvenienti. E in primo luogo il personale militare addetto ai servizio dei porti e spiaggia è diventato insufficieute, dappoiché, soppresse le casse generali degli ancoraggi e speciali dei porti, e riordinata l’amministrazione dei lavori marittimi a tenore delle disposizioni della citata legge dei 1882, un nuovo e più efficace impulso fu dato a questo competente ramo di servizio tecnico, al quale si applicano adesso somme molto più rilevanti che in passato, sia per gli assegni maggiori portati sui bilanci dello Stato, sia per gli sforzi concordi delle provincie e dei municipi del litorale a migliorare la condizione dei ioro porti, di cui la scarsezza ed insufficienza rispetto allo svilnppo delle nostre coste, ed alla crescente attività del commercio e della navigazione, è troppo palese. In secondo luogo il personale tecnico addetto al servizio dei porti dovendo dipendere dal Ministero della guerra, come l’istituzione di un corpo militare richiede, e da questo Ministero stesso ricevendo pure ordiui ed incarichi relativi ad affari che interessano propriamente ed esclusivamente la marina militare, ne sorgono complicazioni, inutilità di corrispondenze e lentezze inevitabili che contrariano non di rado il buono e pronto andamento degli affari. Finalmente l’amministrazione della guerra sopporta a carico suo l’aggravio di un personale da cui non trae alcuno od un limitatissimo servigio ; e non può riordinare il corpo del Genio militare secondo che si conviene al più ristretto servigio al quale si ridurranno le sue incombenze, toltagli qnella dei lavori marittimi. Questi inconvenienti, che diedero più volte occasione ad interpellanze fatte in questa Camera al ministro dei lavori pubblici sollecitandolo a porvi riparo, si vanno facendo ognor più gravi a misura che, per soddisfare ai pressanti bisogni dei commercio e della navigazione, il sistema dei porti, degli ancoraggi e dei fari va ampliandosi snìle coste di terraferma, non meno ebe su quelle dell’isola di Sardegna, nella quale sono desiderati grandi miglioramenti che, per ia posizione marittima di quell’isola singolarmente vantaggiosa, possono avere la più propizia influenza sulla prosperità delle nostre operazioni commerciali nel Mediterraneo e nel Levante. E poiché le cagioni che impedivano fin qui che si desse opera al riordinamento generale de! corpo del Genio civile sussistono tuttavia, il ministro dei lavori pubblici che, per la fatta esperienza, riconosce il danno cui può andare incontro la cosa pubblica nell’attuale condizione de! servizio dei porti e spiaggie, e le troppo gravi responsabilità a cui lo esporrebbe un tale servizio, se continuasse a mancargli un personale sufficiente a disimpegnarlo, non può più oltre indugiare a presentarvi, o signori, quella special legge che era richiesta da