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Non può rivoearsi in dubbio che molti reati rimangono impuniti perchè non si tiene sempre conto dei diversi indizi ; non si inslituiscono a tempo le opportune investigazioni ; e quindi non si forniscono le prove necessarie allo scoprimento dei colpevoli. Gli ufficiali di pubblica sicurezza per ia natura de! loro uffizio devono più d’ogni altro essere in grado di somministrare i mezzi che tendano all’accertamento e dei reati e dei rei. Stabilendo pertauto un rapporto, una certa connessione ed intimità tra i giudici ed i funzionari superiori di pubblica sicurezza, si otterrà da questi una maggiore utilità, e sarà resa più operativa ia polizia giudiziaria. Se non che le contravvenzioni possono essere distinte ia due grandi classi, le une contro le leggi generali dello Stato, le altre contro le prescrizioni regolamentarle dei municipi. Queste, le quali riguardano massime la pubblica igiene, devono pur essere in ogni circostanza osservate ; ma l’infrazione di alcune delle medesime danno luogo a pene sì tenui, che pare non conveniente si abbiano a provocare sempre da uo ufficiale di pubblica sicurezza. Egli è perciò ebe la Commissione stima opportuno, per evitare qualunque dubbiezza che potesse insorgere, d’attribuire al Governo l’espressa facoltà d’applicare anche, secondo i casi, un ufficiale di polizia municipale per sostenere presso i giudici di polizia le funzioni del pubblico Ministero. Allo scopo poi che sieno bene ed uniformemente determinati i rapporti tra i municipi e gli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia municipale, sieno questi spinti ad adempiere con tutta l’attività ai loro uffizio, ed i Consigli municipali conoscano il numero delie contravvenzioni denunciate, tostato in cui si Dovano, e l’esito loro, la. Commissione vi propone ebe a tutte queste bisogna sia provveduto con decreto reaie. Per ultimo all’articolo quinto sì dà dritto ài Governo di procedere ad una nuova circoscrizione non solo delle sezioni mandamentali della città di Torino, ma anche dei sei quartieri mandamentali di Genova. Le ragioni dedotte dalla irregolarità della primitiva loro costituzione e dall’aumento della fabbricazione militano pure per i quartieri della città di Genova. Ed invero nel 1849 mentre davanti al giudice del quartiere del Molo venivano introdotte 1733 cause, quelle instituite avanti la giudicatura del quartiere della Maddalena salivano solo a 252, e quelle iniziate avanti il giudice del quartiere di Prè erano in numero ancora minore, cioè di 1G9 solamente. Per parità di trattamento vuoisi adunque estendere a favore di Genova io stesso provvedimento che il signor ministro di grazia e giustizia propone per Torino. Si prescrive inoltre che il Governo, prima di procedere alla nuova circoscrizione delie sezioni e dei quartieri mandamentali delle città di Torino e di Genova, debba sentire l’avviso dei loro rispeltivi Consigli municipali, e che ia nuova circoscrizione debba stabilirsi entro l’anno successivo dalla promulgazione di questa legge, dimodoché trascorso questo periodo di tempo esso non possa più valersi della facoltà che gì' viene delegata. I municipi sono in grado dì conoscere meglio le diverse circostanze locali e quiudi di proporre al Governo i più utili schiarimenti ; ed ecco la ragione della prima di queste due aggiunte. L’altro emendamento ha per iscopo di dimostrare sempre più, che non si può toeeare all’attuale circoscrizione giudiziaria salvo che per legge, e che la facoltà che viene delegata non può esercitarsi dal Governo che una sola volta. Così uiod ficato il progetto di legge, la Commissione crede otterrà la vostra approvazione trattandosi di un provvedimento del tutto necessario, e che nell’interesse della giustizia non può essere ulteriormente ritardato. PROGETTO DI LEGGE Art. i. In ciascuna delle città di Torino e di Genova è aggiunto ai già esistenti un giudice di mandamento dal quale verrà esclusivamente esercitata la giurisdizione dal Codice di procedura criminale e dalle altre leggi attribuita in materia penale ai giudizi di mandamento, ossia ai tribunali di polizia di dette città. Art. 2. Essi avranno rispettivamente grado e stipendio uguali a quelli degli altri giudici di mandamento deila città ore risiedono. Avranno inoltre a titolo d’indennità diritto ad annue lire mille a carico dei municipi di dette città. Art. 3. Identico al progetto del Ministero. Art. 4. lì Governo potrà applicare presso ciascuno dei detti giudici un ufficiale dell’amministrazione di pubblica sicurezza o di polizia municipale coll’incarico d’esercitarvi le funzioni del pubblico Ministero. Con decreto reale saranno stabilite ìe norme colle quali dovranno essere regolate le relazioni tra detti ufficiali ed i municipi di Torino e di Genova, secondo le quali saranno compilate le statistiche trimestrali sulle contravvenzioni. Art. 5. H Governo è autorizzato a stabilire per decreto reale, eutro il termine di un anno, una nuova circoscrizione delle sezioni mandamentali delle cillà di Torino e di Genova, previo l’av .;se- dei rispettivi Consigli municipali. Relazione del ministro di grazia e giustizia (Ilattazzi) 30 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata dello stesso giorno. Signori! — Il progetto di legge che ho l’onore di rassegnare alle vostre deliberazioni, concernente la creazione d’uo giudice di polizia per le città di Torino e Genova, riesce delia massima importanza, siccome quello che tende a meglio regolare e stabilire la giurisdizione della polizia nelle due città principali del continente, senza distrarne i giudici ordinari, per cui la definizione degli affari civili ebbe per l’addietro a soffrirne talvolta non poco ritardo ed incaglio. I molivi che indussero il Gdveroo dei Re a presentare questo progetto trovansi svolti nella qui unita relazione alla Camera dei deputati, la quale, nell’approvarlo che fece in sua seduta d’oggi stesso, vi arrecava Ire modificazioni dì qualche peso, consistenti in che venne stabilita all’articolo secondo un’indennità di lire mille a favore di essi giudici ed a carico dei municipi, e nella maggiore estensione che si credette dover dare alle disposizioni proposte da! Ministero cogli articoli 4 e 5. La saviezza del Senato saprà facilmente farsi capace della somma utilità di questo nuovo ordinamento, per cui reputo inutile la preghiera che ben voglia occuparsene con qualche sollecitudine. PROGETTO DI LEGGE. Art. I, In ciascuna delle città di Torino e di Genova è instituito un giudice, il quale farà in modo permanente il «er-