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ziare una sentenza con effetto sopra la libertà e suìla vita di nna persona senza concederle il diritto di difendersi e di promuovere le proprie ragioni. Che se alcuna delle parti non stima opportuno di approfittare di codesto diritto, vero è che essa non può con ciò impedire il profferimento della sentenza; ma ciò avviene perchè la legge reputa presente quella parte, la quale, potendo intervenire in giudizio, non volle usare di un di lei diritto, e perchè ia mancanza di codesto intervento non può privare l’altra parte de’ di lei diritti, nè la legge di uno dei fini che ha il giudizio di cassazione, cioè quello di mantenere intatta l’osservanza, e la retta applicazione della legge stessa. Egìi è vero dei pari che. in tal caso non v’ ha un procedimento speciale per constatare ia contumacia ; ma la contumacia risulta dal fatto stesso della notificazione prescritta dalia legge e dalla mancanza di intervento; e la legge ordinando in tal caso di procedere oltre, ritiene per quei soli fatti la contumacia legittimamente stabilita. Ciò è si vero che ia sentenza non potrebbe profferirsi se le notificazioni prescritte dalla legge non si fossero effettuate. Che anzi v’hanno casi nei quali, nonostante ia contumacia, vi ha ancora luogo, avanti alla Corte stessa, al giudizio di opposizione alla sentenza pronunciata in contumacia (t). Se pertanto si dicesse che la Corte di cassazione pronunzi solo fra la legge e la sentenza, nel caso che essa sentenzi senza la presenza delle parti, non ci parrebbe vera una tale allegazione, perchè le parti debbono essere avvertite connotificanze, perchè hanno diritto d’intervenirvi, e perchè infine o v’intervengono col mezzo dei loro rappresentanti, o la legge suppone giustamente che vi siano quando, potendo, non vi Vollero intervenire. Che se si dicesse che la decisione è solo tra ia legge e la sentenza, nel senso che essa non pronunzi anche fra !e parti, cioè con effetto giuridico fra le parti, una tale allegazione sarebbe manifestamente contraria alle letterali prescrizioni della ìegge, che assoggetta l’imputato ed il pubblico Ministero agli effetti della sentenza della Coste suprema. Dalle quali cose tutte si evince che, coll’affermare che la Corte di cassazione non prossuncia che fra la legge e la sentenza, non si dice cosa che tolga al giudizio di cassazione il carattere di un vero giudizio. Esso è un giudizio speciale, un giudizio che si fa con forme e con regole particolari ; ma è pur sempre un giudizio, perchè ne ha tutti gli dementi e tutti gli effetti. Dirassi che nel giudizio di cassazione non esiste più l’azione penale, e che perciò esso non possa appallarsi un vero giudizio? Noi non sapremmo concepire un giudizio senza azione, nè ci pare possibile l’acconeia-si ad nn tale concetto, e le cose che abbiamo fin qui esposte intorno ai caratteri ed agli elementi di questo giudizio, provano, a nostro avviso, indubbiamente, che nei giudizio di cassazione in materia criminale non solo vi ha un’azione, ma che questa azione è di sua natura penale. Se parlasi dell’esistenza in genere di un’azione nel detto giudizio, ci pare evidente che essa nel medesimo esiste, e che debbe necessariamente esistere. Dappoiché un cittadino, ovvero il pubblico Ministero, hanno un diritto, cioè quello di domandare la cassazione della sentenza che influisce sulla libertà o sulla vita ; dappoiché l’uno di essi lo promuove nel pubblico interesse ed in quello della legge, e l’altro (l’imputato) neil’interesse proprio; dappoiché la legge loro concede la facoltà di usarne dinanzi ad un magistrato ; dappoiché in(1) Regolamento annesso alle regie patenti 80 ottobre 1847, articoli. 54 e 55. fine questo diritto sia promosso, esiste evidentemente un’azione giuridica nel più stretto senso legale, e l’esperimento della medesima in giudizio. Che se parlasi della qualificazione che debba darsi ad una tale azione, cioè di azione penale o d’altro, si presenta di nuovo opportuna l’osservazione avanti fatta. Se azione penale potesse soltanto riputarsi quella la quale, proposta in un giudizio al fine di ottenere la condanna di un imputato di reato, conducesse necessariamente nel giudizio stesso ed avanti allo stesso magistrato ad una sentenza definitiva di condanna o di assoluzione, certo è che i’azione, ia quale provammo esistere nei giudizi di cassazione, non potrebbe appellarsi azione penale. Ma cosi non è, essendo azione di sua natura penale quella che mira od immediatamente o mediatamente all’applicazione di una pena. Tale è l’azione in forza della quale il pubblico Ministero agisce avanti la Corte di cassazione, sia domandando la cassazione della sentenza, sia chiedendo il rigeltamento della cassazione contro l’accusato. Lo scopo di questa domanda è, o di mantenere gli effetti dell’azione penale già esercitata, o di riaprirsi l’adito ad esercitarla di nuovo. Il fonte detrazione del Ministero pubblico in cassazione è la stessa azione penale, senza della quale egli non avrebbe diritto di agire ; io scopo finale, sebbene non immediato della di lui azione in cassazione, è l’applicazione della pena. Nè sapremmo, dappoiché v’ha certamente un’azione in questo giudizio, in quai modo essa si potrebbe qualificare, se azione penale non dovesse essere appellata, Siccome pertanto non ci pare possìbile il negare che nel giudizio in cassazione vi sia un’azione, così ci sembra altrettanto impossibile il negare che l’azione nel detto giudizio promossa non sia penale, e per ia fonte da cui deriva e peT lo scopo al quale è indirizzata. Imperocché è pur sempre da ritenersi che ora si ragiona non già di quelle sentenze che la Corte proferisce ad istanza del pubblico Ministero dopo trascorsi certi termini legali, le quali sono semplici sanzioni di una massima, senza alcun effetto nè in favore nè contro l’accusato, ma sibbene di quelle sentenze alle quali la legge dà effetto anche fra le parti ed a vantaggio od a danno dell’accusato. Ma v’ha di più; chè sonovi de’ casi nei quali la decisione della Corte di cassazione è obbligatoria pei magistrati, e tale è il caso di una seconda identica sentenza di cassazione nella stessa causa criminale (t). In tal caso egli è evidente che la Corte di cassazione pronunzia essa stessa sopra una parte notevole degli elementi della condanna ovvero dell’assoluzione. Essa la pronuncia nella parte che riguarda il diritto, la qualificazione del reato, la qualilà e la quantità della pena, e non rimangono più ai tribunali ordinari che le indagini su! fatto. Ora, come può dirsi che non sia un giudizio, non sia un’azione penale quella la quale mira a tali effetti e che nei giudizio stesso li può conseguire ? Ài postutto, l’articolo 45 dello Statuto nei suoi termini non richiede l’esperimento detrazione penale nel più stretto senso, ma parla dei giudizi in materia criminale, e purché l’azione intentata in giudizio conduca all’esperimento dell’azione penale e criminale, sia la materia, o sia il soggetto del medesimo, il giudizio è di sua natura e per la sua materia criminale, massime che ivi le parole giudizi in materia criminale sono adoperate ad escludere i giudizi in materia civile, pei quali pur anche presso altre nazioni sono od erano sancite altre simili prerogative a guarentigia dei membri del Parlamento, | (1) Cod. pen. crini., art. filli.