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consentire ad una interpretazione ia quale sarebbe rivolta a restringere il senso della parola giudizio col mezzo di sot ti li argomentazioni, le quali quand’anche potessero sostenersi in rigoroso diritto, condurrebbero alia conseguenza di negare in molti casi ai deputati l’esercizio della prerogaliva parlamentare, non senza danno di quella libertà ed indipendenza che lo Statuto volle specialmente tutelare. Però la Commissione non può neppure ammettere che il gindizio in cassazione non sia un vero giudizio , cbe in esso non abbia vita un’azione di sua natura penale, e tanto meno cbe la mancanza di traduzione personale dell’imputato al cospetto dei giudici faccia mancare affatto la condizione dell’applicazione dell’articolo 45 dello Statuto, e che conseguentemente ne’giudizi avanti la Corte di cassazione non competa ai deputati ìa guarentigia sancita dal suddetto articolo. Noi crediamo cbe veramente la suprema Corte di cassazione non sia stata creata coll'intento di provvedere ne’giudizi criminali allo speciale interesse degli accusati, o della repressione de’ reati nei singoli casi, e pensiamo, che quell’interesse supremo cbe richiede che la legge sia conservata in tutta la sua purezza ed unità anche nella dì Iti appiicaiione abbia consigliato presso tulle le colle nazioni di affidarne la tutela ad una eminente magistratura. Se pertanto i pronunziamenli della Corte di cassazione non avessero mai effetto alcuno fra l’accusalo ed il Ministero pubblico, noi non dubiteremmo di affermare che essi non avendo per iscopo e pei effètto che la legge, e la conservazione dei genuino di lei senso, non hanno il cavaliere di un vero giudizio. Tali sono di fallo le sentenze della Corte di cassazione in alcuni casi previsti dalie nosìre leggi, nei quali la sentenza, sebbene emani in occasione di un criminale procedimento, pure non produce verna effetto nè in favore nè contro la persona cbe era slata tradotta in giudizio (1). Ma in altri casi (e fra questi è quello di cni si tratta) il legislatore ha dato alle sentenze della Corte di cassazione un effetto maggiore di quello di tutelare in massima la purezza della legge nella di lei interpretazione ed applicazione. In questi casi egli ne estese gli effetti alia persona stessa dell’imputato. La legge accorda all’imputato i) diritto di domandare l’annullamento di una sentenza cheto condanna ; essa accorda al Ministero pubblico il diritto di chiedere l’annullamento di una sentenza che lo assolve. Il Ministero pubblico ha il diritto di opporsi all’annullamento chiesto dall’accusato, e questi lia il diritto di opporsi alla cassazione domandata dal Ministero pubblico. Ciascuna di queste domande debbe essere denunziata alla parie contraria; l’imputato ha diritto di farsi rappresentare avanti la Corte, e parimente vi interviene il Ministero pubblico; sono fissati a ciascuno i termini per deliberare, ed essi possono essere prorogati dalia Corte ; l’udienza fissata per ia spedizione della causa debbe pure essere notificata abe parti; nelle relazioni Ira S’accusato e la parie civile v’ ha luogo anche a sentenza in contumacia ; e questa sentenza è ancora soggetta ad opposizione ; per ultimo le sentenze della Corte debbono essere alle parti notificale. Tale è in sostanza ii procedimento avanti la Corte di cassazione, tali sono i diritti e gli obblighi delle parti. Ora, quali ne sono gli effetti per le medesime? Un accusato condannalo dal tribunale d’appello può essere restituito al diritto di una nuova difesa, ed alla speranza di una sentenza d’assoluzione ; un imputato assolto può essere as(1) Cod. P. crini., art. 617. Sessione m 1853-54 — Documenti — Voi. 81. 24S soggettato al peso di un nuovo giudizio ed al pericolo d’una condanna. Ciò posto, si domanda se questo sia un giudizio. Certo è cbe se per giudizio non si intende che quel provvedimento, il quale si compie o con una condanna, o con una assoluzione definitiva, tale non sarebbe quello che ha lungo avanti la Corte di cassazione, la quale nè assolve nè condanna, ed il cui pronubi lamento non potrebbe perciò in simil caso neppure appellarsi sentenza. Ma tale non è il concetto del giudizio. V’ ba gindizio ogniquaìvoìia v’ hanno due parti contendenti intorno ad un loro diritto, ed un magistrato che siede a giudicarlo in modo per esse obbligatorio. Il diritto dedotto in Cassazione nei giudizi criminali è, per parte deli’aceusalo, quello di far cassare la propria condanna; il diritto del Ministero pubblico è quello di far cassare la sentenza di assoluzione, e di continuare nell’uso dell’azione penale avanti un altro magistrato. La sentenza della Corte cangia lo stato dell’accusato, il quale da uomo assolto può ricadere nello stato di uomo accusalo, e da uomo libero è posto nello stato di chi potrebbe ancora essere condotto a! patibolo. E vero, la sentenza della Cassazione non assolve, non condanna; ma è altrettanto vero che il carattere del giudizio non nasce da cbe nel medesimo la sentenza debba essere di assolutoria o di condanna definitiva ; bastando che nel medesimo debba pronunziarsi sopra un diritto influente sulla assoluzione, o sulla condanna a pronunziarsi poi da un altro tribunale. V’ ha giudizio e v’ ha una sentenza ogniqualvolta v’ hanno due parli, un giudice, un diritto proponibile in gindizio, ed una sentenza che lo ammette o che lo nega. Tutti questi elementi esistono ne! giudizio di cassazione nel quale stanno l’imputato ed il Ministero pubblico, ed in cui esistono il diritto di domandare, o di far rigettare la cassazione di una sentenza, un magistrato dell’ordine giudiziario, ed una sentenza che accoglie o rigetta la chiesta cassazione. Dirassi cbe ne’giudizi di cassazione il magistrato pronunziando solo fra la legge e la sentenza di cui chiedesi la cassazione essi non siano perciò un vero giudizio? Ma noi non vediamo come dalia premessa venga una tale conseguenza. Col dire che il giudizio si pronunzia soltanto fra la legge e la sentenza non si afferma altra cosa, se non cbe non è ammessa avanti quella suprema Corte veruna nuova prova di fatti e che la Corte stessa debbe tenere per fermi i fatti stabiliti colla sentenza stessa. In altri termini, il giudizio di cassazione è un pronunziamento sul diritto e non sul fatto. Ciò non esclude però che anche il fatto non sia in quel giudizio un elemento della sentenza ; v’ ba solo ciò di proprio ne! medesimo che il fatto su cui la Corte debbe fare fondamento è quello stesso sancito colla sentenza che le fu denunziala. Il dire pertanto che la Corte suprema non pronunzia che tra la legge e ia sentenza è vero soltanto nei senso ora spiegato; ma ciò non toglie a quel procedimento i caratteri del vero giudizio del quale ba lutti gli elementi ; ciò non impedisce che la sentenza non sia pronunziata anche fra le parti, e con effetto fra le medesime, e sui loro diritti. Nè ei parrebbe vero il dire che la Corte di cassazione pronunzi soltanto fra la legge e la sentenza nel senso di escludere che essa pronunzi anche fra le parti. Se parlasi della presenza delle parti nel giudizio, notiamo che in diritto la legge la richiede per mezzo dei loro rappresenlanti, essendoché prescrive che gli atti de! giudizio e l’udienza per la spedizione della causa siano denunziate alle parti stesse, le quali hanno diritto di intervenirvi. E sarebbe invero contro ogni norma di ragione, che si potesse pronun™