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Differenza fra i denunciati renitenti ed {renitenti legalmente dichiarali. Corrono dunque i renitenti due stadii ; nel primo non sono che denunciati renitenti, od in altri termini inquisiti di renitenza ; nel secondo sono legalmente dichiarati, i! che, giusta la legge del 1837, equivale ad una regolare condanna. Diverso è il trattamento che subiscono a seconda dei due casi. Se soltanto denunciati :

1° Possono sfuggire ad ogni pena, se si presentano spontanei, ed adduconogiustificazionì. Il comandante di provincia, ravvisando scusabile la renitenza, può proporre la loro restituzione in tempo all’ispettore delle leve, il quale, ravvisando fondati e meritevoli di riguardo i motivi addotti, ba facoltà di richiedere l’uditore di guerra di non pronunciare la dichiarazione legale ;

2° Sono assoggettati al servizio d’anni 8 continui se si presentano bensì volontari, ma non hauno giustificazioni su! non avere obbedito in tempo debito;

5° Sono sottoposti ad un assento di rigore d’anni t2 in un reggimento di fanteria ove vengano arrestati. Nel secondo caso, cioè se sono legalmente dichiarati, la loro sorte è già fissata preventivamente, e non la possono sfuggire se non intervenga un reale decreto di grazia. Come sopra si è detto, la dichiarazione di renitenza costituisce una vera condanna del renitente, la quale, quantunque pronunziata durante la sua renitenza, e così in di lui contumacia, i! regio editto e regolamento del 1837 la considera come irrevocabile. Diffatti, durante la stessa renitenza del dichiarato, gli agenti demaniali obbligano il medesimo e la sua famiglia al pagamento di una multa di lire 200 in tempo di pace, di lire 400 in tempo di guerra; e quando poi si presenta, o viene arrestato , subisce senza più i! servizio di pena, che è di 12 anni nel corpo franco per gli arrestati, di 12 anni in un reggimento di fanteria per coloro che si costituiscono spontanei. Renitenti alla leva secondo la nuova legge del reclutamento 20 marzo. 1884. Venendo ora alla nuova legge del 20 marzo 1884, stabilisce la medesima che, dopo chiusa la Sess one completiva dei Consigli di leva, l’intendente della provincia raccoglie in un elenco tutti i designati che non si presentarono e che vengono tenuti come renitenti, ed il decimo giorno, dopo la promulgazione del discarico finale, fa pubblicare detto elenco al capoluogo e nei singoli comuni di sua provincia. La pubblicazione di questa lista equivale alla dichiarazione di renitenza, ma colla diversità che questa dichiarazione di renitenza procelle il giudizio, e non è più essa stessa una condanna, come nelì’aniico sistema. Ed invero, i renitenti cosi dichiarati, ove vengano coìti da arresto, o si presentino volontari, sono rimessi all’autorità giudiziaria, la quale procede contro di essi in conformità degli articoli 176 e 177. La pena, che loro può essere applicata, è quella del carcere da due mesi a due anni, secondochè si presentano spontanei prima o dopo il limite di un anno dalla data della dichiarazione di renitenza, ovvero sono arrestali. Necessità di disposizioni transitorie. Stando dunque per essere chiamata in vigore la detta nuova legge, essa nelle sue disposizioni transitorie non ne contiene aldina che si riferisca ai renitenti delle leve anteriori, che tro- » vinsi soltanto denunciati e non dichiarati. E qui avviene che non tutti i renitenti delle ultime leve furono già dichiarati tali dall’uditorato di guerra, il ridotto personale di quell’ufficio, le molteplici operazioni, cui deve dar passo prima di pronunciare la condanna, e il gran numero di renitenti che venne denunciato, hanno ritardato i lavori per modo che, quando la legge del 20 marzo sarà posta in attività, una parte dei renitenti delia classe 1830, e tutti quelli delle classi successive, avranno ancora da ricevere la legale dichiarazione di renitenza; in altri termini, il loro giudizio non avrà ancora avuto luogo. Riesce indispensabile il determinare come essi sarartno trattati ed in qual pena dovranno incorrere. Di più, anche pei renitenti già legalmente dichiarati può succedere non l’arresto, ma la loro presentazione volontaria, e questa presentazione può aver luogo dopo che sarà posta in esecuzione la nuova legge. Non di rado infatti seguono presentazioni volontarie di renitenti appartenenti a leve remotissime. Il regolamento de! 1837, all’articolo 894, primo alinea, prescrive che i! renitente legalmente dichiarato, presentandosi volontario, verrà arruolato in un reggimento di fanteria per servirvi 12 anni sul piede d’ordinanza. Esso non determina alcun tempo utile per la presentazione volontaria, ed applica la sua disposizione in qualsiasi tempo abbia luogo la presentazione. Ma questo regolamento troverassi abrogato all’istante dell’attivazione della nuova legge del 20 marzo 1884, ed il renitente legalmente dichiarato che d’allora in poi si costituisse non potrebbe godere del favore che gli accordava la legge preesistente nel caso di sua volontaria presentazione. Occorre osservare ebe al medesimo non sarebbe nemmeno applicabile la presentazione volontaria preveduta dall’articolo 176 di essa nuova legge, sia perchè sarebbe già trascorso il termine da essa stabilito, sia perchè la presentazione ivi contemplata precede il giudizio, ed il renitente legalmente dichiarato è già un condannato. Si fa adunque evidente la necessità di qualche legale disposizione che si riferisca a questi renitenti delle classi antiche, sia semplicemente denunciati, sia legalmente dichiarati, ed è a questo scopo che mira il presente progetto di legge, il quale ottenne già l’approvazione dell'altro ramo dei Parlamento, e di cui ci faremo brevemente a motivare i 5 articoli. Art. 1 del progetto, Non provvedendosi con una relativa disposizione di legge, la quale conservi pel renitente legalmente dichiarato il favore della presentazione volontaria concessogli dalla legge attuale, sotto l'impero delia quale seguì il primo istante della loro renitenza, ne avverrebbe che il renitente legalmente dichiarato e presentatosi spontaneamente sarebbe pareggiato a quello che viene tratto in arresto. Art. 2. Siccome però, giusta la nuova legge, la Presidenza del Consiglio di leva sta affidata, non più al comandante, ma invece all’intendente della provincia, così vien proposta una disposizione la quale conferisca allo stesso intendente le attribuzioni che esercitava il comandante della provincia nella parte dell’attuale legge sulla leva militare che verrebbe conservata. Art. 3. La cancellazione dei renitenti legalmente dichiarati a termini della legge sulla leva militare non è la semplice eancelìazione preveduta dalla nuova legge sul reclutamento, ma una cancellazione di una condanna; sembra che questa debba venir fatta dalla stessa autorità giudiziaria che pronunzio la sentenza, e non da una autorità amministrativa. L’intendente come quegli che in virtù dell’articolo 2 del progetto venne investito delie attribuzioni già conferte all’i-