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Sima, rendono questa sicuramente più mite delle due pene, pecuniaria una e di servizio l’altra, stabilite dalla legge attuale. Siccome però la legge non deve dichiarare quale sia la più mite, ma rimetterne il giudizio a chi deve farne confronto ed applicarla, così, onde ovviare giudizi contrari, i quali avverrebbero, giacché non tutti i tribunali civili potrebbero forse apprezzare in eguai modo la pena del servizio per 12 anni nel corpo dei cacciatori franchi, il ministro della guerra prenderebbe gl: opportuni concerti a tal riguardo colla grande cancelleria, onde, con opportuna istruzione agli avvocati fiscali, si additasse loro che la pena più mite è quella prescritta dalla nuova legge. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. Le disposizioni contenute nei capitoli 4 e 6, titolo 10 del regolamento generale per la leva militare in data 16 dicembre 1857, continueranno ad essere in vigore pei renitenti, i quali si troveranno già legalmente dichiarati al tempo in cui verrà posta in attività la legge del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell’esercito. Art. 2. Le attribuzioni conferte dai citati capitoli 4 e 6 del regolamento generale sul la leva militare all'ispettore generale delle leve ed al comandante della provincia, verranno esercitate dail’intendente della medesima. Art. 5 Riguardo ai renitenti legalmente dichiarati, e di cui all’articolo 1, l’uditore generale di guerra, sulla proposta dell’intendente della provincia, continuerà come per lo passato ad operare la cancellazione. Art. 4. Trattandosi di domanda di cancellazione in via di grazia per parte di alcuno dei renitenti, di cui nel precedente articolo, !a medesima sarà trasmessa all’intendente della provincia a cui il ricorrente ha appartenuto per cagione di ieva. L’intendente assumerà !e opportune informazioni, e queste, col suo avviso in merito delia domanda, trasmetterà ai ministro della guerra. Qualora vi emani il sovrano decreto di grazia, il ministro della guerra ne parteciperà il tenore allo stesso intendente per la sua esecuzione. Art. 5. Ai renitenti, i quali al tempo dell’attivazione delia citata legge sul reclutamento dell’esercito, si troveranno soltanto denunciati, si applicherà ii disposto dalla medesima. L’intendente, colla scorta degli stati di denuncia che riceverà dall’uditore generale di guerra, formerà la lista dei renitenti, e la medesima farà pubblicare entro il termine di due mesi, dal giorno in cui la detta legge sarà posta in vigore. Art. 6. Nel concorso delie due leggi 16 dicembre 1837, e 20 marzo 1854, si applicherà ia pena più mite. Eelazione fatta alla Camera il 28 mareo 1855 dalla Commissione composta dei dopatati Gallenga, ilcpretis, Menabrea, Naytana, Quaglia, Cugia, e Cavallini, relatore. Signori ! — li regolamento generale dei 16 dicembre 1837, il quale contiene le disposizioni tuttora vigenti riguardo ai contravventori alla leva militare, distingue tra i renitenti semplicemente denunciati ed i renitenti legalmente dichiarati ; e per questi e per quelli fissa quindi diverse norme di procedimento e diverse penalità. La recente legge sui reclutamento dell’esercito del “20 marzo 1834, «immessa tale distinzione, stabilisce altra forma processuale, altra pena contro i renitenti. Questa legge, a termini dell’articolo 188 della medesima, deve essere posta in attività sobito dopo la dichiarazione di discarico finale sulla classe del 1835 ; ed II signor ministro delia guerra, allorquando si discuteva pochi giorni or sono in questa Camera il progetto di legge per la leva militare sulla classe del 1834. ha formalmente dichiarato che il discarico finale su quella dell’anno 1833 sarebbe stato pronunciato nei primi giorni del prossimo aprile. Essendo adunque imminente il passaggio dall’antica alla nuova legge, i! Governo, a torre di mezzo ogni conflitto tra l’una e Pai tra, riconobbe la necessità di alcune disposizioni transitorie sui renitenti, ia sorte dei quali non fosse ancora in modo definitivo determinata. A questo scopo tende il progetto di legge presentato dal signor ministro della guerra nella tornata del 12 corrente marzo, e tre sono i pi-s nei pi i ai quali esso si informa:

1° Che gli effetti e Se conseguenze delle sentenze in materia giuridica vogliono essere determinate unicamente dalie leggi in vigore ai momento in cui quelle furono pronunciate ;

2° Cile le leggi, le quali stabiliscono le forme ed i modi da osservarsi nel i’insti tu ire i giudizi, devono essere applicate anche per quei fatti che fossero avvenuti in tempo anteriore alla loro promulgazione;

3° Che nei contrasto di due leggi penali deve sempre applicarsi la più mite. Questi sono prinei pii incontestabili, e la vostra Commissione è perciò d’avviso che i primi cinque articoli del progetto possano essere approvati, salve alcune variazioni di pura forma che ne rendano più precise le disposizioni. L’adozione dell’articolo 6, come quello chesi limita a dichiarare il terzo partito che fu superiormente esposto, vale a dire che nel concorso deile due leggi del 16 dicembre 1837 e 20 marzo 1854si debba applicare ìa pana più mite, la Commissione vi avrebbe di buon grado del pari proposto quando niuaa difficoltà, nitin inconveoiente fosse per sorgerne nella applicazione. Ma siccome può elevarsi dubbiezza se la pena stabilita dalla nuova legge sia più mite o più grave della pena sancita dalla legge antica, ed il dubbio può anche apparire grave se si tiene conto delie considerazioni che dal signor ministro della guerra vennero esposte nel suo rapporto che precede il progetto, così ia vostra Commissione, dopo d’avere esaminato quale veramente delle due pene sia la più mite, ha creduto debito suo il risolverlo, perchè ìa meno dura penalità fosse sempre da tutti i tribunali applicata. Secondo il regolamento generale per la leva militare approvato con regio biglietto del 16 dicembre 1857, i renitenti legalmente dichiarati sono assoggettati ad un servizio per anni dodici in un reggimento di fanteria o nel corpo franco, secondochè si costituiscano spontaneamente oppure vengano arrestati, e sono inoltre tenuti al pagamento d’una muita di lire 200 in tempo di pace, c dilire 400 in tempo di guerra. I renitenti poi che sieno soltanto denunciati incorrono in una sola o minore pena di servizio. A tenore invece della nuova legge dei 20 marzo 1854 la pena contro i renitenti è del carcere in tempo di pace da due mesi a due anni, e del doppio in tempo di guerra. II signor ministro della guerra, ritenuto che ai tribunali secondo la legge del 20 marzo 1854 è attribuita la facoltà di spaziare tra il minimum di due mesi ed il maximum di due anni di carcere in tempo di pace, e di quattro mesi a quattro