Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/391

Ma questo sistema presenta anch’esso, ed aggravata, la difficoltà che abbiamo accennato sul principio dt questa relazione. Infatti, poiché in virtù dello stato di guerra si sarà messo in vigore il principio d’avanzamento per corpo, ne avverrà, come abbiamo già indicato, cbe ciascun corpo gli ufficiali più anziani si trovino chiamaci ad occupare le prime vacanze cbe avvengano nel corpo loro. Ma se per un nuovo rivolgimento di cose ciascun corpo si trova di nuovo diviso in due parti, ed una di queste va a riunirsi ad altre frazioni di altri corpi, ed a costituire con essi corpi novelli, ne sorgono di bel nuovo altri ordini di anzianità, nuove speranze, nuovi diritti. Or non occorre accennare quanto tale mutabilità ed incertezza di sorti debba riuscire disgustosa, e direi quasi funesta all’esercito, dove interessi così importanti per gii individui sembrerebbero del tutto abbandonati all’arbitrio del caso. Queste gravi considerazioni hanno indotto il Governo a promuovere una modificazione alle leggi sopraindicate, colla quale il sistema di avanzamento per arm i che già è stabilito pel tempo di pace, e che d’altra parte è già ben radicato nelle abitudini del nostro esercito, verrebbe esteso anche al tempo di guerra. A quest’effetto abbiamo l’onore di presentare alla Camera a seconda degli ordini del Re, il seguente progetto di legge, non senza rappresentarle che, dovendo fra breve applicarsi all’avanzamento le regole stabilite pel tempo di guerra, egli sarebbe necessario che queste sieno modificate prima di quell’epoca, affinchè l’intreccio di varie leggi non venga a recare qualche perturbazione, e qualche nuova difficoltà nell'andamento di questa parte del servizio. Laonde pregheremmo la Camera di volerne decretare la discussione d’urgenza. PROGETTO DI LEGGE. Art. I, L’avanzamento ai gradi di sottotenente, di luogotenente e di capitano nelle armi di fanteria e di cavalleria avrà luogo per arnia così in tempo di pace come in tempo di guerra. Art. 2. È derogato al disposto dall’articolo 16 della legge 13 novembre 1833, e dalla legge 29 gennaio 1854 in quanto sia contrario alla presente. Relazione fatta alla Camera il 24 marzo 1855 dalia Commissione composta dei deputati Riccardi Ernesto, Martelli, ìicnaiirea, Quaglia, Mi chelini G. B., Scapine e Cessato, relatore. Signori! — Gli inconvenienti già previsti nella discussione della legge del 13 novembre 1853 sull’avanzamento dell’esercito, per quanto riguarda alle promozioni da farsi per corpo, e non più per arma come si praticava prima, inconvenienti che l’esperienza dimostrò tali da indurre il ministro della guerra a proporre, pel tempo di pace, e la Camera ad approvare le modificazioni alla detta legge promulgate il 29 gennaio 1854, si farebbero sentire in.grado uguale, se non maggiore, anche durante la guerra a cui è chiamata una parte soltanto del nostro esercito, ed alla quale interverranno non interi corpi di trupp;:, ma frazioni da’ medesimi. Infatti, siccome potrebbe avvenire di rado che fra le piccole frazioni de’ corpi, di cui sarà composto l’esercito in campagna, si trovino appunto gli uffiziaii che per loro anzianità avrebbero diritto di occupare i posti resi vacanti per le accidentalità della guerra, l’avanzamento, qualora si dovesse fare per corpo, necessiterebbe frequentissime traslocazioni degli uffiziaii rimasti in patria, al corpo d’esercito guerreggiante; poiché non si vorrà certamente cbe gli uffiziaii che non potranno far parte del contingente di guerra siano privati del diritto di essere promossi ai posti vacanti, in quella proporzione che ad essi compete in ragione delia loro anzianità; il non essere ascritto nel corpo d’esercito chiamato ad accrescere lustro alla nostra nazionale bandiera su nuovi campi di battaglia essendo già per tutti gli uffiziaii sufficiente motivo di disgusto, per non aggravarlo colia prospettiva della diminuzione delle probabilità del loro avanzamento. E per converso potrebbe anche venire la necessità di trasportare dal campo al rispettivo corpo quegli uffiziaii a cui per ia loro anzianità spetterebbe di occupare i posti vacanti nella parte principale del corpo medesimo rimasto in patria. Ognun vede come sia opportuno di provvedere acciò siffatte traslocazioni non possano aver luogo che nel più ristretto numero de’ casi. Quanto poi alle promozioni riservate dalla legge alla scelta, sebbene le medesime siano naturalmente per avvenire fra gli uffiziaii che faranno parte del contingente di guerra, i quali avranno occasioni di meglio far concscere il loro merito, tuttavia esse diverrebbero pure difficili e meno giuste qualora, dovendosi fare per corpo, la scelta fosse limitata fra il piccol numero degli uffiziaii delle frazioni di ogni corpo che si troverebbero al campa, invece di poter almeno essere fatte fra tutti gli uffiziaii delia medesima arma. Per ovviare ai sovraccennati inconvenienti si sarebbe invero potuto ricorrere allo spediente di ricostituire i reggimenti provvisori, che si formeranno per la campagna, in corpi distaccati dagli altri anche per l’avanzamento, ma le difficoltà descritte nella relazione del ministro della guerra, che deriverebbero da un tale sistema, sono abbastanza gravi per dissuaderne assolutamele l’accettazione ; esso sarebbe bensì più favorevole ai sott’uffiziali ed agli uffiziaii cbe faranno parte del contingente di guerra, e sotto questo rispetto potrebbe presentare un’apparenza di giustizia, ma un tale favore non sembra necessario ad accordarsi quando si considerino i vantaggi che quei militari, in compenso delle maggiori fatiche e de’ pericoli a cui andranno sottoposti, avranno pur sempre sui loro colleghi rimasti all’interno, fra cui i principali sono : La riduzione alla metà del tempo che la legge prescrive doversi rimanere in ogni grado, in tempo di pace, per poter essere promosso al grado superiore; L’avanzamento a scelta cbe cadrà necessariamente per la massima parte in loro favore; L’avanzamento per azioni segnalate e poste all'ordine del giorno ; E in fine le decorazioni al valor militare. Queste considerazioni hanno mossa la vostra Commissione a proporvi l’approvazione del progetto di legge presentato dal ministro della guerra nella tornata del 19 marzo volgente, per mezzo del quale verrebbe stabilito che tutti gli avanzamenti, i quali, secondo le leggi antecedenti, dovevano ancora farsi per corpo, siano invece fatti per arma. Alcuni avrebbero voluto che le modificazioni di cui si tratta fossero dichiarate soltanto provvisorie, non sembrando loro dicevole di modificare in modo assoluto uria legge di cosi recente data, quale è quella sull’avanzamento dell’esercito, ma oltre che la Camera ha già approvato senza condizione di sorta