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ne sortira ses effets qu’en tant qu’elle sera approuvée par le Parlement sarde. - Fait à Turin le 17mejour du mois de février Pan mil huitcent cinquantecinq. Siciné; C. Cavour (L. S.) Déclaration Suédo-Morwégicime. Le soussigné, chargé d’affaires de Sa Majesté te Roi de Suède etNorwége près le Gouvernement royal de Sardaigne, déclare, au nom de Sa dite Majesté, que dorénavant les bâtiments sardes seront admis à participera la navigation et an transport des marchandises entre les ports et côtes des royaumes «nis de Suède et Norwége, et qu’ils seront traités, en tout ce qui concerne cette navigation et ce commerce, sur le même pied que les bâtiments nationaux, sous condition que le même droit et le même traitement soient accordés aux bâtiments suédois et norwégiens dans les Etats sardes. La présente déclaration, donnée en échange contre une déclaration semblable, émise par monsieur le comte de Cavour, président du Conseil des ministres, ministre secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de S. M. le Roi de Sardaigne, aura ia même force et valeur et la même durée que les traités et conventions actuellement existant entre les deux Gouvernements. Fait à Naples le S®8 jour du moi de mars 1885. Signé : Le Cte Wachtmeister (,L S,) Pour copie conforme à l’original : Turin, le 8 mars 1888. Le secrétaire général du Ministère pour les affaires étrangères Mossi. Relazione fatta alla Camera il 26 marzo 1855 dalla Commissione composta dei deputati Farina Maurizio, PaHavMni Trivulzio, Brunet, Crosa, Quaglia, Caniara, e Farina Paolo, relatore. Signori! — La convenzione sul libero cabotaggio colia Svezia e Norvegia, che viene sottoposta alla vostra approvazione, non è che l’applicazione di quel principio di libera concorrenza che è lo stimolo migliore di qualsiasi industria, e che voi già adottaste coll’Inghilterra e la Toscana. Le irresistibili attrattive sui popoli nordici del clima del Mezzogiorno, l’intraprendente energia della marina scandinava e la sobrietà dei suoi equipaggi fanno sì che non di rado s’incontri nel Mediterraneo la bandiera svedese, mentre, per lo contrario, pressoché nullo è il commercio diretto dei nostri concittadini nelle acque dì quella nazione, ed il commercio nostro co! Nord si eseguisce in massima parte co!!'intermezzo di Amburgo. Ma, oltreché tale circostanza vuoisi piuttosto ritenere come !a conseguenza dei rigori di quel clima, e probabilmente anche, quanto al Baltico, delia gravezza dei diritti a pagarsi per il passaggio del Sund, e delle difficoltà e dei pericoli che s’incontrano nel traversare il grande ed il piccolo Bell, essa per altra parte non parve tale alla vostra Commissione da dover revocare in dubbio la convenienza dell’applicazione di miei generale principio di libera concorrenza dal quale i naviganti nostri connazionali non hanno che a ritrarre grandissimi vantaggi; dimodoché unanimemente opinava che si dovesse proporvi l’approvazione del trattato dal Governo del Re conchiuso, relativamente al cabottaggio, colla Svezia e la Norvegia. SenoDchè, all’approvazione di quel trattato tenendo dietro nel progetto del Ministero una generica disposizione colla quale si proponeva che fosse accordata al Governo del Re facoltà di coochiudere trattati consimili con altre nazioni, a condizione di reciprocità, la Commissione credette che, non esistendo verun legame necessario fra l’approvazione delsovrindicato trattato colla Svezia e l’autorizzazione richiesta per ia stipulazione di trattati consimili con altre nazioni, dovesse quest’ultima disposizione generale formare materia di apposita legge separata. Nella quale opinione avendo avuto consenziente il signor ministro degli affari esteri, ho l'onore di proporvi prima di tutto l’approvazione del già conchiuso trattato. PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla dichiarazione per la reciproca concessione del cabottaggio, scambiata tra il nostro Governo e quello di Sua Maestà il Re dei regni uniti di Svezia e di Norvegia il 17 febbraio e 2 marzo 1888. Altra relazione fatta alla Camera il 26 marzo 1855 dalla Commissione composta dei deputa,ti Farina Maurizio, Pallavicini Trivulzio, Brunet, Crosa, Quaglia, Cantara, e Farina Paolo, relatore. Signori ! — Le disposizioni generiche, che formano oggetto dell’articolo unico della presente legge, suscitarono quaiche difficoltà nel seno della Commissione. Uno dei commissari eìetto dai vostri uffici affacciava il seguente dilemma : o i trattati colle altre nazioni relativi al cabottaggio portano aggravio alle finanze o non lo portano; se non lo portano, il Governo può conchiuderli senza bisogno di autorizzazione del Parlamento; o lo portano, ed allora, a termini dell’articolo 8 dello Statuto, deve ciascuno di essi essere sottoposto alPapprovazione delle Camere. Ma ad un tale dilemma conlrapponevasi il ragionamento seguente. Le disposizioni colle quali viene accordata la facoltà ai basti menti esteri di esercitare il cabottaggio nei regi Stati non portano onere alle finanze dello Stalo, non facendo che pareggiare relativamente a tale navigazione gli esteri ai nazionali. Tuttavia, siccome le varie disposizioni, in forza delle quali la navigazione delle coste dello Stato era riservata al soli nazionali, costituivano tante leggi, così si ravvisò opportuno che, per derogare a leggi preesistenti, si richiedesse una nuova legge, e conseguentemente il concorso del potere legislativo. Bel resto, la facoltà concessa al potere esecutivo dal Parlamento, relativamente a tali materie, non manca di autorevole esempio, noto essendo come il celebre atto di navigazione inglese conceda la facoltà a quel Governo di stabilire diritti differenziali a carico dej naviganti di quelle nazioni che, rifiutando l’offerta reciprocità, sottoponessero i bastimento inglesi, approdanti nei loro porti in navigazione diretta, al pagamento di diritti maggiori di quelli che venivano corrisposti dai nazionali.