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— 1912 —

documenti parlamentari

convenienza di proporre che la facoltà conceduta dall’articolo 792 di detto Codice, quando si tratta di corpi o posti staccati dall’esercito, al capitano od altro ufficiale subalterno che ne abbia il comando, di ricevere ii testamento, sia estesa, in mancanza di questo, al sergente o a quell’allro bass’ufficiaie od anche soldato anziano che in linea di disciplina militare deve assumere il comando del posto.

Lo scopo cui mira l’opinante quello evidentemente si è di ampliare il favore accordato ai militari di poter testare in qualsiasi evenienza, ad esempio di quanto trovasi stabilito dall’articolo 782 dello stesso Codice riguardo ai testamenti fatti sul mare, i quali, se trattasi di bastimenti della regia marina, possono essere ricevuti dall’ufficiale comandante il bastimento, od in difetto da quello che ne fa le veci nell’ordine del servizio, l’uno e l’altro unitamente al commissario di marina od a colui che ne adempie le funzioni, e, se trattasi di bastimenti di commercio, possono essere ricevuti dal secondo o da chi ne fa le veci, l’uno o l’altro unitamente al capitano o patrono, od in difetto dai loro supplenti.

Comunque lodevole ii pensiero dell’opinante, in quanto tenderebbe a dare un nuovo mezzo dì testare ai militari, prese tuttavia la maggioranza a considerare che i favori accordati dai vigente Codice ai militari siano sufficienti, e che la proposta ampliamone. potrebbe in pratica dar luogo a gravi abusi senza produrre quell’utilità cui si mira.

Quanto ai favori conceduti dal Codice, vuolsi ritenere che la disposizione poc’anzi riferita dell’articolo 792 riguardo ai corpi o posti staccati dall’esercito è stata aggiunta nel nostro Codice, nè si trova nel Codice francese, da! quale furono desunte le altre disposizioni concernenti ai testamenti dei militari in tempo di guerra.

D’altronde la facoltà che il successivo articolo 793 concede al cappellano od a! chirurgo di servizio di ricevere il testamento in caso che il testatore sia ammalato o ferito, provvede a quelle evenienze in cui più difficilmente un militare potrebbe valersi delle disposizioni dell’articolo 792.

L’esempio invocalo dei testamenti fatti sul mare, come quelli che possono riceversi dai supplenti nell’ordine di servizio, non si è creduto giovare all’intento dell’opinante, imperocché nei bastimenti tutto il personale formante l’equipaggio essendo costantemente riunito, la persona del comandante, o di chi ne deve far le veci, è sempre conosciuta; quando invece nel servizio di terra, in un corpo staccato, sovente diviso e sparpagliato, può rimanere dubbio, in caso di mancanza dell’ufficiale, a chi ne spetti ii comando al momento in cui occorresse di ricevere il testamento dei militare che ne forma parte.

Di più, conviene ritenere che nei testamenti fatti su! usare richiedesi che, oltre il comandante od il suo supplente nell’ordine di servizio, intervenga ii commissario di marina o colui che ne adempie le funzioni, mentre nei testamenti dei militari di terra richiedesi unicamente che siano ricevuti dal solo ufficiale comandante, alla presenza, tanto per gli uni come per gli altri testamenti, di due testimoni.

Non s’ignora che i testamenti dei militari hanno sempre goduto presso tutte le nazioni del massimo favore, e che le leggi romane non prescrivevano per essi nessuna forma speciale, e che comunque espressa, ed anche verbalmente, la volontà del soldato, qualora fosse accertata, riceveva ii suo eseguimento; ma le legislazioni successive avendo saviamente giudicata indispensabile l’osservanza di determinale forme, ragione vuole che queste non siano di troppo menomale, onde antivenire gli abusi che potrebbero derivare dalia maggiore facilità che si concedesse nella formazione di tali testamenti.

Riferita la discussione, cui diede luogo l’eccitamento stato fatto da uno dei membri dell’ufficio centrale, non resta che a proporre l’adozione pura e semplice del progetto di legge di cui si tratta.


Modificazioni alle disposizioni contemplate nella legge elettorale per l’isola di Sardegna.


Progetto di legge presentato alla Camera il 12 marzo 1855 dal ministro guardasigilli reggente il dicastero dell’interno (Rattazzi)

Signori! — Occorre solo indicare lo scopo cui mira il progetto di legge che ho l’onore di presentarvi, perchè tosto ne risulti la giustizia e la convenienza.

Esso tende a far cessare quelle disposizioni eccezionali che nella legge elettorale del 1848 si erano introdotte rispetto all’isola della Sardegna, e così ad estendere anche iu questa materia a quella parte importantissima dello Stato il diritto comune.

La condizione anormale in cui l’isola trovavasi nel 1848, particolarmente in ordine al censimento ed alle imposte, aveva rese in verità indispensabili quelle disposizioni eccezionali, perchè sarebbe slato impossibile applicare alle elezioni che colà seguivano quelle norme che si sancivano per la terraferma.

Ma era manifesto che queste disposizioni speciali e disformi dalle regole comuni, fondate sopra una necessità temperarla, dovevano cessare sì tosto che questa necessità fosse scomparsa; ciò è sì vero che nella legge stessa, mentre si stabilivano quelle eccezioni, esplicitamente si dichiarava che le medesime dovevano essere semplicemente provvisorie.

Ora, o signori, grazie ai vari ordinamenti che si compirono nell’isola da! marzo 1848 al giorno d’oggi, quella condizione anormale è, si può dire, quasi interamente cessata; nè vi può essere più alcun motivo perchè le elezioni si facciano con norme diverse da quelle che si osservano nel continente.

La formazione del catasto è oramai terminata; non vi è quindi più alcun ostacolo a che ìa base del censo serva per norma nell’ammissione al diritto elettorale. L’istruzione si è maggiormente diffusa; perciò non esiste più quella necessità, la quale aveva nei 1848 consigliato ad ammettere come elettori anche coloro che erano analfabeti, lasciando così l’esercizio di un diritto così grande e così importante a chi non può forse apprezzarne tutta la gravità.

È dunque indispensabile che si faccia scomparire quella disuguaglianza in un argomento così delicato, poiché qualunque disposizione eccezionale che ponga una parte dello Stato in una condizione diversa dall’altra, se non è richiesta da una ineluttabile necessità, non può a meno di essere un’evidente ingiustizia.

Questo, d’altro canto, è il voto che, e la Camera, e particolarmente i deputati della Sardegna, hanno più volte espresso, e che il Governo è lieto di poter assecondare.

Io non m’intratterrò, signori, a rendervi ragione delle singole disposizioni che s’incontrano in questo progetto, e le quali, come ho di sopra accennato, hanno per iscopo di fare scomparire quell’anomalia; la semplice lettura di esso dimostra quale sia l’oggetto.

Per la capacità elettorale, mentre si parifica la Sardegna