Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/364


— 1911 —

sessione del 1853-54

tiere generale o presso qualche divisione dell’esercito, sono rispettivamente destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e di autorizzazione contemplati nell’articolo 1424 del Codice civile, dei militari di terra e di mare appartenenti al corpo di spedizione e di qualunque persona che si trovi ai seguito dell’esercito per ragioni di servizio. L’atto di procura, di consenso o d’autorizzazione può essere disteso su carta libera; è ricevuto dall’intendente militare o dai commissario di marina o da chi ne fa le veci, alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dai richiedente che dai testimoni. Qualora il richiedente non possa sottoscriverlo, dovrà sottosegnarlo, e, non potendolo, verrà fatta menzione nell’atto del motivo che avrà impedita la sua sottoscrizione o segno, e, nel caso in cui i testimoni non sappiano scrivere, vi apporranno parimente il loro seguo, e tale circostanza verrà pure espressa nell’atto. Questo è inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche il bollo dei suo ufficio. Art. 2. Identico ul proge.Uo del Ministero. Art. 3. Gii atti di procura, di consenso o di autorizzazione, redatti su carta libera a tenore dei precedenti artìcoli , dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori siabilite dalla legge del 9 settembre 1854 sul bollo, e verranno legalizzati dal ministro della guerra o della marina, secondoché saranno spediti dai militari di terra o di mare. Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi) 17 marzo 1855 con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera netta tornata del 15 stesso mese. Signori! — I legislatori riputarono mai sempre degni di speciali favori i militari, massime in tempo di guerra, quando perigliano le vite loro in servizio della patria; perciò il Senato accoglierà con piacere questo progetto di legge, stato approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 15 corrente marzo, avente per oggetto di ’agevolare ai militari di terra e.di mare la spedizione di certi atti non soggetti alla insinuazione, che trovansi contemplati Bell’articolo 1424 del Codice civile, autorizzando gl’intendenti militari ed i commissari di marina a riceverli durante la spedizione, ed a far uso pei medesimi di carta libera. La necessità di questa legge venne al Governo suggerita dall’esperienza che si fece nella passata guerra, durante la quale ricorreva frequente il bisogno ai militari ed alle persone che si trovavano al seguito dell’esercito di provvedere agl’interessi delle loro famiglie, senzachè ne avessero il mezzo, non avendo copia di carta bollala, nè essendovi nell’esercito chi avesse autorità legittima per autenticare la loro firma ed attribuire agli atti che avevano a spedire la forza ed il carattere di atti pubblici. Nell’attualità delle circostanze l’approvazione di questa legge si fa dunque urgente, ed il Ministero la raccomanda con fiducia alle provvide sollecitudini del Senato. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. In caso di spedizione militare all’esfero, gl’intendenti militari ed i commissari di guerra, o per essi gl’im% piegati incaricati di esercitarne le funzioni presso al quartiere generale o presso qualche divisione dell’esercito, sono destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d’autorizzazione contemplati neH’articolo 1424 del Codice civile, che occorra di fare ai militari appartenenti al corpo di spedizione, agl'impiegati presso il medesimo ed a qualunque altra persona che si trovi al seguito dell’esercito per ragioni di servizio. L’atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere disteso su carta libera ; è ricevuto dall’intendente militare o dal commissario di guerra o dall’impiegato che ne fa le veci, alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dal richiedente che dai testimoni, e, qualora non sappiano o non possano scrivere, è da essi sottosegnato. E inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche il bollo del suo uffizio. s Avranno le stesse attribuzioni i commissari di marina o chi ne fa le veci, sulle navi da guerra od altre appartenenti alla marina militare, che faranno parte della spedizione, per riguardo agli equipaggi ed altre persone esistenti a bordo delie navi medesime. Art. 2, Identico al primitivo progetto. Art. 3. Gli atti di procura, di consenso o d’autorizzazione, redatti su carta libera a tenore dei precedenti articoli, dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori stabilite dalla legge del 9 settembre 1854 sul bollo, e verranno legalizzati dal ministro della guerra o della marina, secondochè saranno rilasciati dagl’impiegati dipendenti dall’uno o dairaltro Ministero. Relazione fatta al Senato il 28 marzo 1855 dalVuffciò centrale composto dei senatori Colli, MnsiO, Franzini, Cagnone, e Quarelii, relatore. Signori! — 11 progetto di legge presentato dal signor ministro di grazia e giustizia, già sancito dalla Camera elettiva, concernente alle norme da osservarsi nei casi di guerra per la formazione di alcuni atti pubblici contemplali nell’articolo 1424 del Codice civile, avendo per ìscopo di rendere più agevola ai militari ed alle altre persone che trovansi al se-* guito dell’esercito per ragioni di servizio, il mezzo di provvedere ai loro interessi, fu considerato dall’ufficio centrale meritevole dell’approvazione del Senato. Ponderate le varie disposizioni contenute in detto progetto, si riconobbe che le medesime, mentre somministrano un modo facile di compiere gli atti tifi procura, di consenso e di autorizzazione compresi nell’articolo 1424 del Codice civile, dei quali può occorrere il bisogno ai militari ed alle altre persone ivi contemplate, presentano ad un tempo bastevoli guarentigie per assicurarne la regolarità, essendosi la compilazione di tali atti affidata ad una classe di impiegati che per la loro qualità offrono una sufficiente responsabilità . morale. Ammessa la convenienza del progetto di legge, rimarrebbe solo a proporne l’accettazione ; se non che la discussione del medesimo avendo condotto l’ufficio centràle ad esaminare !e disposizioni speciali che il nostro Codice civile, ad esempio di altre legislazioni, contiene in ordine alia forma dei testamenti dei militari in caso di guerra, alcuno tra i membri dello stesso ufficio avrebbe avvisato opportuno che si cogliesse questa circostanza onde far presente al Ministero la