tiere generale o presso qualche divisione dell’esercito, sono
rispettivamente destinati a ricevere gli atti di procura, di
consenso e di autorizzazione contemplati nell’articolo 1424
del Codice civile, dei militari di terra e di mare appartenenti al corpo di spedizione e di qualunque persona che si
trovi ai seguito dell’esercito per ragioni di servizio.
L’atto di procura, di consenso o d’autorizzazione può essere
disteso su carta libera; è ricevuto dall’intendente militare o
dai commissario di marina o da chi ne fa le veci, alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia dai richiedente
che dai testimoni.
Qualora il richiedente non possa sottoscriverlo, dovrà sottosegnarlo, e, non potendolo, verrà fatta menzione nell’atto
del motivo che avrà impedita la sua sottoscrizione o segno,
e, nel caso in cui i testimoni non sappiano scrivere, vi apporranno parimente il loro seguo, e tale circostanza verrà
pure espressa nell’atto.
Questo è inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il
quale vi appone anche il bollo dei suo ufficio.
Art. 2. Identico ul proge.Uo del Ministero.
Art. 3. Gii atti di procura, di consenso o di autorizzazione, redatti su carta libera a tenore dei precedenti artìcoli , dovranno essere sottoposti al bollo straordinario
prima che se ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori siabilite dalla legge del 9 settembre 1854 sul
bollo, e verranno legalizzati dal ministro della guerra o della
marina, secondoché saranno spediti dai militari di terra o di
mare.
Relazione del ministro di grazia e giustizia (Rattazzi)
17 marzo 1855 con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera netta tornata
del 15 stesso mese.
Signori! — I legislatori riputarono mai sempre degni di
speciali favori i militari, massime in tempo di guerra, quando
perigliano le vite loro in servizio della patria; perciò il Senato accoglierà con piacere questo progetto di legge, stato
approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 15 corrente marzo, avente per oggetto di ’agevolare ai militari di
terra e.di mare la spedizione di certi atti non soggetti alla
insinuazione, che trovansi contemplati Bell’articolo 1424 del
Codice civile, autorizzando gl’intendenti militari ed i commissari di marina a riceverli durante la spedizione, ed a far
uso pei medesimi di carta libera.
La necessità di questa legge venne al Governo suggerita
dall’esperienza che si fece nella passata guerra, durante la
quale ricorreva frequente il bisogno ai militari ed alle persone che si trovavano al seguito dell’esercito di provvedere
agl’interessi delle loro famiglie, senzachè ne avessero il
mezzo, non avendo copia di carta bollala, nè essendovi nell’esercito chi avesse autorità legittima per autenticare la loro
firma ed attribuire agli atti che avevano a spedire la forza ed
il carattere di atti pubblici.
Nell’attualità delle circostanze l’approvazione di questa
legge si fa dunque urgente, ed il Ministero la raccomanda con
fiducia alle provvide sollecitudini del Senato.
PROGETTO DI LEGGE.
Art. 1. In caso di spedizione militare all’esfero, gl’intendenti militari ed i commissari di guerra, o per essi gl’im%
piegati incaricati di esercitarne le funzioni presso al quartiere generale o presso qualche divisione dell’esercito, sono
destinati a ricevere gli atti di procura, di consenso e d’autorizzazione contemplati neH’articolo 1424 del Codice civile,
che occorra di fare ai militari appartenenti al corpo di spedizione, agl'impiegati presso il medesimo ed a qualunque altra persona che si trovi al seguito dell’esercito per ragioni di
servizio.
L’atto di procura, di consenso o di autorizzazione può essere disteso su carta libera ; è ricevuto dall’intendente militare o dal commissario di guerra o dall’impiegato che ne fa
le veci, alla presenza di due testimoni, ed è sottoscritto sia
dal richiedente che dai testimoni, e, qualora non sappiano o
non possano scrivere, è da essi sottosegnato. E inoltre firmato dal funzionario che lo riceve, il quale vi appone anche
il bollo del suo uffizio. s
Avranno le stesse attribuzioni i commissari di marina o
chi ne fa le veci, sulle navi da guerra od altre appartenenti
alla marina militare, che faranno parte della spedizione, per
riguardo agli equipaggi ed altre persone esistenti a bordo
delie navi medesime.
Art. 2, Identico al primitivo progetto.
Art. 3. Gli atti di procura, di consenso o d’autorizzazione,
redatti su carta libera a tenore dei precedenti articoli, dovranno essere sottoposti al bollo straordinario prima che se
ne faccia uso nello Stato, sotto le pene ai contravventori stabilite dalla legge del 9 settembre 1854 sul bollo, e verranno
legalizzati dal ministro della guerra o della marina, secondochè saranno rilasciati dagl’impiegati dipendenti dall’uno o
dairaltro Ministero.
Relazione fatta al Senato il 28 marzo 1855 dalVuffciò centrale composto dei senatori Colli, MnsiO, Franzini, Cagnone, e Quarelii, relatore.
Signori! — 11 progetto di legge presentato dal signor ministro di grazia e giustizia, già sancito dalla Camera elettiva,
concernente alle norme da osservarsi nei casi di guerra per
la formazione di alcuni atti pubblici contemplali nell’articolo
1424 del Codice civile, avendo per ìscopo di rendere più
agevola ai militari ed alle altre persone che trovansi al se-*
guito dell’esercito per ragioni di servizio, il mezzo di provvedere ai loro interessi, fu considerato dall’ufficio centrale
meritevole dell’approvazione del Senato.
Ponderate le varie disposizioni contenute in detto progetto, si riconobbe che le medesime, mentre somministrano
un modo facile di compiere gli atti tifi procura, di consenso
e di autorizzazione compresi nell’articolo 1424 del Codice civile, dei quali può occorrere il bisogno ai militari ed alle altre persone ivi contemplate, presentano ad un tempo bastevoli guarentigie per assicurarne la regolarità, essendosi la
compilazione di tali atti affidata ad una classe di impiegati
che per la loro qualità offrono una sufficiente responsabilità .
morale.
Ammessa la convenienza del progetto di legge, rimarrebbe
solo a proporne l’accettazione ; se non che la discussione del
medesimo avendo condotto l’ufficio centràle ad esaminare !e
disposizioni speciali che il nostro Codice civile, ad esempio
di altre legislazioni, contiene in ordine alia forma dei testamenti dei militari in caso di guerra, alcuno tra i membri
dello stesso ufficio avrebbe avvisato opportuno che si cogliesse questa circostanza onde far presente al Ministero la