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Non le sottilità de! diritto, nuli ie astratte e argute disquisizioni, ma !a verità e la ragione, ossia la cognizione pratica degli usi commerciali accompagnata a! naturale buon senso debbono presiedere a tali giudizi. E quindi la voce pedagogica e forse censoria del consultore, che di sua autorità venisse ad intromettersi nelle deliberazioni de: giudici co’ suoi legali aforismi, potrebbe anche sviarli dal retto cammino, ed anziché illuminare gii spiriti, offenderli ed irritarli. In un progetto di legge, che il Governo nella Sessione parlamentare dell’anno 1849 presentava perla instituzione dei tribunali di commercio sulla base fondamentale della elezione, crasi già avvisato di modificare l’ufficio del consultore legale nel senso che non fosse obbligatorio il suo parere, ma che rimanesse in facoltà del tribunale di richiederlo quando ne occorresse il bisogno. Ora si è deliberato di ammetterlo assolutamente; ma perchè non resti con questa legge, che sarà essenzialmente transitoria, pregiudicata la questione, mentre si dispone che, soppressi i consolati di Torino e di Nizza, verranno immediatamente surrogati da tribunali di commercio da instituirsi nell'ima e nell’altra città a tenore del Codice di commercio, tosto si aggiunge nell'articolo i che verrà intanto ommessa la nomina de! consultore legale. Così, se contrariamente all’opinione attuale del Governo prevarrà in ultimo il pensiero di stabilire il consultore legale, a tenore del Codice di commercio, sarà forza di creare tale ufficio anche presso ai tribunali commerciali delie città liguri ; ma intantochè essi tribunali rimangono, come stettero finora, ordinati, sarebbe inconveniente d’introdurre simile ufficio presso i tribunali di commercio, che bisogna Sostituire in Torino ed in Nizza, perocché siffatta diversità non sarebbe giustificata da plausibili ragioni. L’articolo 2 di questo progetto di legge contiene alcune disposizioni puramente transitorie, relativamente alle cause criminali e civili che i consolati al loro cessare lascieranao pendenti; ma l’articolo 3 reca una essenziale modificazione ad una delle regole di competenza stabilite nel Codice di commercio, alla quale modificazione già aceennavasi dal Governo nella presentazione che nella Sessione parlamentare dell’anno 1883 faceva a questa Camera del Codice di procedura civile. L’articolo 688 del Codice di .commercio stabilisce che le cause non eccedenti il valore di lire ,300 saranno giudicate da un giudice de! tribunale di commercio destinato a turno di settimana, e che nelle città e nei mandamenti in cui non si troveranno stabiliti tribunali di commercio, i giudici di mandamento conosceranno delle cause commerciali del loro distretto non eccedenti il detto valore di lire 300, e che ie ordinanze dei giudici di settimana e dei giudici di mandamento - andranno rispettivamente soggette a ricorso per opposizione od appello. Ma nel Codice di procedura, oltreché non si fece menzione del consultore legale, perchè crasi già divisato di sopprimerlo (t), non si fece neanco cenno de! giudice di settimana, coH’intenditnento di adottare ciò che la Commissione della Camera, incaricata d’esaminare i! progetto di legge per l’ordinamento dei tribunali di commercio stato presentato nella Sessione parlamentare de! 1849, aveva opportunamente suggerito. Si prese allora a considerare che potrebbe riuscire troppo (1) Veggasi il rapporto ministeriale sul progetto di legge per l’approvazione del Codice di procedura civile presentato nella tornata del 22 marzo 1853, a pagina 43. Sessione del 1853-51 — Documenti — Yol. 111. 232 grave per un giudice di settimana il carico di spedire tutte le cause minori di lire 500, le quali sogliono essere in gran numero, e che difficilmente un negoziante vorrel.be adattarsi a tali cure che lo torrebbero affatto alle occupazioni del suo commercio. Si potrebbe ora aggiungere che, per dedicarsi utilmente alla spedizione istantanea delle minori cause, ricercasi una speciale attitudine, che piùfacilmente si trova nei giudici di mandamento. Nè sarebbe conveniente, togliendo al giudice di settimana la cognizione delle cause minori di lire 300, attribuirla, come in Francia, all’intiero tribunale di commercio, avuto principalmente riguardo alla maggiore spesa, onde sarebbero gravate le parti, perchè i diritti di emolumento e di carta bollata per le decisioni pronunziate dai tribunali collegialmente eccedono grandemente le spese che occorrono nelle cause mandamentali. Si propone adunque neìi’articolo 5 del progetto che, anche nelle città ove siede un tribunale di commercio, le cause commerciali minori di lire 300 sieno giudicate dal giudice di mandamento, salvo l’appello a detto tribunale. L’articolo 4 ed ultimo de! progetto contiene in conseguenza la parziale abrogazione dell’articolo 688 del Codice di commercio in quanto risguarda il giudice di settimana, e la abrogazioae totale di quelle LL. PP. 24 aprile 1843, che ebbero forza di paralizzare esso Codice, per ciò che spetta alla composizione dei tribunali, prima che entrasse in osservanza. Nè occorre di notare espressamente che, se ì due primi articoli di questo progetto di legge specialmente risguardaoo le città e provincie di Torino e di Nizza, il 3 ed il 4, modificando in genere la giurisdizione commerciale, sono di un interesse generale per tutto lo Stato. Signori: il riordinamento dei tribunali di commercio per via di elezione, quand’anco la Camera fosse per intraprendere immediatamente la discussione dell’altro progetto di legge, non potrebbe attuarsi prima del tempo fissato all’esecuzione del Codice di procedura civile ; perciò la presente legge ha per primo oggetto di far cessare fin d’ora l’anomalia derivante dalla continuata esistenza dei consolati, ossia la disformità che notasi ne! modo di amministrare la giustizia nelle materie commerciali tra le città di Genova ed altre della Liguria, e quelle di Torino e di Nizza, riducendo cosi le cose a! diritto comune, e collocando il commercio delle ime e delle altre città e delle rispettive provincie in condizioni perfettamente eguali. Questo effetto pertanto si potrà immediatamente conseguire, autorizzando il Governo ad istituire ia ciascuna delle città di Torino e di Nizza un tribunale commerciale a tenore del Codice di commercio, tralasciato per ora l’uffieìo del consultore legale. E così operando, non avverrà più che i commercianti di Torino e di Nizza sieno reputati meno conoscitori delie cose commerciali, e meno degni di sedere in un tribunale di commercio che non sieno quelli di ogui altra città de! regno; chè anzi, giova sperarlo, faranno di sè tale esperimento il quale varrà a sedare ogni contraria apprensione. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. Il magistrato del consolato di Torino e quello di Nizza cesseranno dalle loro funzioni al finire di marzo del corrente anno t88a, e verranno immediatamente surrogati da ua tribunale di commercio che ii Governo è autorizzato ad instituire in ciascuna di dette città, a tenore dei titolo I,