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dividui chesi reclamano facciano parte dell’equipaggio suddetto. Se gl’individui richiesti appartengono ad un bastimento da guerra, basterà per tutta prova la parola d’onore del comandante del legno. Giustificaia così la domanda, le autorità non potranno rifiutarsi ad ordinare là persecuzione e l’arresto di tali disertori, i quali saranno carcerali e custoditi a richiesta ed a spese del console fino a che questi possa farli partire o condurre a bordo. L’arresto non potrà durare più di tre mesi, passati i quali il carcerato sarà messo in libertà, previo avviso di tre giorni al console, nè potrà essere più tardi arrestato per lo stesso motivo. Se il disertore avesse commesso qualche delitto sul territorio della nazione, la estradizione potrà differirsi dalle autorità del paese finché il tribunale competente abbia pronunciato la sentenza e questa abbia ottenuto piena ed intiera esecuzione. Leaìte parti contraenti convengono che i marinai ed altri individui dell’equipaggio sudditi nei paese nel quale disertassero siano eccettuali dalie disposizioni del presente articolo. Art. 28. Le alte parti contraenti promettono e si obbligano a consegnarsi reciprocamente e permettere la estradizione dei rifugiati sul loro territorio o sui legni da guerra, che fossero rei d’assassinio, incendio, pirateria, furto, falso di scritture, di lettere di cambio o di moneta, fallimento doloso, peculato, ed infine di tutti i rei di crimini atroci. Art. 29. La estradizione e consegna de’ rei sopra indicati non sarà obbligatoria ad alcuna delle due parti contraenti, finché l’altra non le presenti copia della dichiarazione giudiziale della colpabilità del reo, conforme alle leggi. Però anche prima che questa sia pronunciata, se una delle parti contraenti chiederà all’altra l’arresto di rei dei sopraccennati delitti, l’altra aderirà a questa domanda semprechè lesi presentino prove che, conformemente alle leggi della nazione ove si trova il reo, siano sufficienti per l’arresto, tn questo caso non potrà il reo rimanere in carcere più di diciotto mesi. Passato questo termine, si potrà metterlo in libertà, senzacbè ciò pregiudichi la sua estradizione quando sia ema nata la sentenza. Le spese d’arresto e di estradizione saranno a carico del Governo richiedente. Art. 30. La repubblica del Perù, a richiesta di S. M. i! Re di Sardegna, consente ad estendere tutte le stipulazioni del presente trattato a! principato di Monaco, posto sotto il protettorato di S. M. sarda, mediante reciprocità da parte dei detto principato. Art. 31,11 presente trattato durerà in vigore per sei anni da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delie ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle parti contraenti avesse annunziato ufficialmente all’altra l’intenzione di farne cessare gii effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le parti fino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l’epoca in cui abbia luogo. Qualora una delle parli contraenti giudicasse che alcuna delle stipulazioni del presente trattato fosse stata violata in suo pregiudizio, dovrà prima di lutto presentare all’altra parte le sue lagnanze con una esposizione dei fatti sui quali ai appoggiassero ed accompagnata dai documenti e prove necessarie per giustificarle, ma non potrà in modo alcuno autorizzare o tollerare atti di rappresaglia, nè dichiarare la guerra prima che la riparazione domandata non le sia stala negata. Art. 52. Il presente trattato sarà approvato e ratificato da ciascuna delle due parti contraenti, e le ratifiche ne saranno scambiate in Lima nello spazio di mesi sei. In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato apponendovi i loro sigilli, Fallo a Torino, per doppio originale e nelle due lingue, il quattordici giugno dell’anno mille ottocento cinquantatré. (L, S.) Giuseppe Dàbormida, (L. S.) Bart. Berbera. Noi, avendo veduto ed esaminato il sopra scritto trattato, l’abbiamo accettato, approvato e ratificato, come per le presenti io accettiamo, approviamo e ratifichiamo in ogni sua parte, e promettiamo di osservarlo e di farlo osservare inviolabilmente. In fede di che abbiamo firmato le presenti lettere dì ratificazione contrassegnate dal nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e munite del nostro gran sigillo. Date dal nostro reale palazzo di Torino addì ventitré del mese di giugno, FannodelSignore mille ottocento cinquantatrè. Firmalo (L. S.): VITTORIO EMANUKLE. Controfirmato : Dabormida. Dichiarazioni scambiate tra il Governo degli Stati sardi e quello de! granducato di Baden per 1’ abolizione dei diritti cì’aibinaggio, di detrazione, d’emigrazione e sìmili. Comunicate al Senato ed alla Camera il 2G gennaio 1855 dal presidente del Consiglio ministro degli affari esteri (Cavour). Signori! — lì Ministero, a norma di quanto dispone l’articolo 5 dello Stallilo, si pregia di comunicare al Parlamento la seguente dichiarazione ìO luglio e 8 agosto i88!i scambiata tra il Governo degli Stati sardi e quello del granducato di Baden. Déclaration. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et celui de Son Altesse Royale le Régent de Bade ayant déterminé d’un commun accord de favoriser la translation des biens échus à leurs sujets respectifs dans leurs dominations, et d’abolir à cet effet enlr’eux les droits connus sous le nom de droit d’aubaine, droit de détraction, d’impôt, d’émigration et autres semblables, sont convenus des articles suivants : Art. 1. Les sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans le grand-duché de Bade et les sujets de Son Altesse Royale te régent de Bade dans'les Etats sardes, jouiront du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestato et testamentaires, ainsi que les donations entre vifs, à l’égal des nationaux, et sans être assujettis à raison de leur qualité d’étrangers à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux. Art. 2. Lors de l’exportation des biens recueillis à quelque titre que ce soit par des Sardes dans le grand-duché de Bade ou par des Badois dans les États sardes, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de dé traction* ou d'émigration, ni aucun droit quelconque, auquel les nationaux ne seraient pas assujettis. Art. 3. L’abolition mentionnée dans l’article précédent comprend non-seulement les droits de détraetion qui devraient être perçus par le trésor public, mais encore les droits de détraction dont la perception serait du ressort d’individus, de communes ou de fondations publiques. Art. k, Les stipulations précitées auront leur effet à dater