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riforme, che la presente età vede in gran parte attuate (t) *, questo è pure il concetto di un profondo pensatore a cui ri-, sponde il vivo esempio di qualche moderna legislazione (2). Ma per ciò che sia della semplicità delle forme, sebbene il nuovo Codice abbia di un bel tratto avanzata l’opera a cui il legislatore deve costantemente intendere, è tuttavia indubitato che non potrebbesi estendere fin d’ora ai tribunali ed alle Corti d’appello quel modo di procedere che fu opportunamente accomodato alle materie di competenza della Corte di cassazione, presso cui l’avviamento d’ogni prova rimane interdetto, ed è eliminata ogni discussione sui fatti, dovendosi ragionare soltanto sulla purità dei principii e delle dottrine, e sulla retta applicazione della legge. Epperò, quando pure la questione non si trovasse già risolta a priori, il Governo non potrebbe indursi a proporre l’abolizione dei procuratori perchè, nello stato attuale delle cose, il ministerio loro risulta una necessità da cui non potrebbesi deviare senza incontrare gravi inconvenienti, e senza dovere rimescolare affatto le basi della nostra procedura. Nè varrebbe a trarlo nella contraria sentenza l’esempio di Ginevra e di qualche altro piccolo Cantone della Svizzera, ove l’angustia del territorio, la rarità e la tenuità delle liti agevolarono tale innovazione, oltredichè il poca numero delle persone che esercitasse l’uffizio di procuratore, rese anebe più facile colà la transizione dall’antico ai nuovo ordine di cose (3). E meno ancora potrebbe muoverlo l’esempio del Codice austriaco, perchè quella procedura è talmente ordinata che esclude ogni orale dibattimento, e troppo si dilunga e nello spirito e nella forma dalle nostre giudiziarie istituzioni. Posto adunque che non potesse cadere in deliberazione se fossero o no da mantenersi gli uffizi dei procuratori, il Governo rivolse ogni pensiero all’ordinamento ed alla riforma di taie istituzione ; e rende ora il suo compito con questo progetto di legge, del quale dirò brevemente le somme ragioni. La soppressione delle piazze venali tuttora esistenti, i sostituiti, il numero dei procuratori, 1® divisione loro in classi ove sieda una Corte d’appello ed un tribunale provinciale, le condizioni da prescriversi per l’ammessione loro, la disciplina, sono gli argomenti principali sui quali versò la discussione. Quanto alla soppressione delle piazze già prestabilita dall’articolo ultimo della legge 7 luglio 1853, si considerò che cosiffatto provvedimento debb’essere la base d’ogni presente e futura riforma. La venalità degli uffizi produce quest’effetto che il Governo, per aver alienato il suo diritto, trovasi eliminato dall’eletta delle persone, e che nessuna ragione di merito personale viene ad influire sulla composizione dei collegi dei causidici, bastando a coloro che aspirano all’uffizio di procuratore il concorso di un capitale che valga ad operare l’acquisto del titolo ; onde non di rado avviene che alcuni, tratti dalla smania febbrile di procacciarsi uno stato, fanno ogni sforzo per aumentare il prezzo deile piazze, sperando (1) Œuvres inédites de L’Hospital : Traité de la réformation de la justice, toni. II, pag. 266. (2) Bentham, Œuvres, tom. III, De Vorganisatimi judiciaire, chap. 21. Bellot, Rapporto al Consiglio rappresentativo di Ginevra in data 26 marzo 1834 sul progetto di legge relativo agli avvocati, ai procuratori ed uscieri. (3) Erano i procuratori in numero di 5, e non avevano proprietà, di piazza. tuttavia di rifarsi del grave dispendio a coi vanno incontro cogli ingenti guadagni che si ripromettono troppo facilmente dall’esercizio deila professione ; e quindi gli onorari corrisposti dai clienti vengono a costituire non il solo compenso meritamente dovuto alle cure personali del procuratore, ma benanco il frutto di quel capitale che per lui si dovette investire nella compra dell’uffizio. La qual cosa trae seco un misto di calcolata speculazione da cui derivano tali rapporti di interesse strettamente pecuniari che non sono conciliabili coll’interesse pubblico. Ma posciachè le piazze dei procuratori diventarono per fatto del Governo una vera proprietà trasmessibìle sia per atto tra i vivi che di ultima volontà, a! pari di ogni altra cosa posta in commercio e l’incameramento delie medesime onde effettuarne ia soppressione, deve operarsi con tutti quei riguardi che la giustizia e l’equità reclamano, costituendo perciò l’oggetto di un provvedimento legislativo puramente finanziario, la presente legge deve limitarsi a statuire il principio che la collazione degli uffizi dei procuratori spetti al reale potere, supponendo così attuata o prossima ad attuarsi la divisata soppressione, ancora che l’ordinamento dei procuratori non sia poi talmente collegato coll’operazione finanziaria che debba dipendere a! tutto dalla medesima. È da tre secoli che i sostituiti procuratori sono ammessi nel fóro piemontese, nè mai accadde che la istituzione dei medesimi fosse giudicata dannosa od inutile. Nel caso d’infermità o d’altro qualsivoglia impedimento del procuratore, se i sostituiti non fossero, la istruttoria dovrebbe intermettersi o condursi da chi per avventura non ebbe nè espresso nè tacito mandato dal cliente, e le cause dovrebbero spedirsi nelle pubbliche udienze, senzachè taluna delle parti vi fosse legittimamente rappresentata. I sostituiti, per verità, non tengono alcun mandato diretto dalle parti, ma indirettamente essi pure lo ricevono, perchè il litigante che si elegge un procuratore può avere talvolta anche in mira la persona del sostituito ; o quanto meno egli confida nella elezione che sia per fare lo stesso procuratore della persona che dovrà sostenere all’uopo le sue veci, Giacché l’uffizio del procuratore è reso necessario dalia legge, è regolare e conveniente che ia legge stessa somministri anche il mezzo di supplire alla sua personale mancanza. II Governo adunque stima conveniente la conservazione dei sostituiti, l’uffizio dei quali è dovunque utile, ma specialmente necessario là dove le Corti ed i tribunali sono divisi in più sezioni, perchè non di rado accade che due o più cause, nelle quali lo stesso procuratore sia intervenuto a rappresentare alcuna delle parli, sieno chiamate all’udienza nell’ora stessa. Anche la istituzione dei sostituiti al pari d’ogni altra non va certamente scevra da abusi. Abusano i sostituiti della loro qualità quando imprendono a postulare clandestinamente nel proprio interesse, la quale clandestinità serve pure talvolta a nascondere cose più riprovevoli. Abusano i procuratori della istituzione dei sostituiti quando si ritraggono totalmente dall’arena, lasciando ad essi sostituiti tutto il carica della condotta e trattazione delie liti ; sicché essi non conservano di procuratore che il nome ed in effetto non sono che impresari di cause, l’opera delle quali viene per loro commessa a terze persone. Cosiffatti abusi che si potranno evitare e reprimere all’uopo con buone regole disciplinari, non sono però da tanto e sì frequenti che possano determinare il Governo a proporre la soppressione dei sostituiti ; la conservazione dei quali è anche desiderabile, avuto rispetto all’utile tirocinio che essi