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Relazione fatta alla Camera il 1* febbraio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Delfino, Demarchi, Botta, Lanza, Sauli, Aranlfo, e D’Arcais, relatore. Signori! — La legge del 20 marzo Ì884, mentre affida agli intendenti delle provincia la direzione delle operazioni relative al reclutamento delPesercito, ristabilisce i commissari di leva, li pone sotto l’immediata dipendenza degli stessi intendenti, e ne restringe le attribuzioni. Sarebbesi forse potuto supplire altrimenti ai servizio dei commissari di leva ora detti, valendosi di qualche impiegato dell’ intendenza, senza creare cariche speciali, ma essendo ora stabiliti per legge, trattasi soltanto di attuarne l’istituzione. La Commissione non può che lodare la proposta d’affidare le incombenze di commissari di leva a militari giubilati o riformati, sia perchè questo servizio ha analogia con quello da essi per lo innanzi prestato, sia perché si ha di costoro buon numero che può tuttora rendere utili servizi allo Stato; ma osservò che altri impiegati, i quali appartennero alle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, hanno l’attitudine e le cognizioni che richiedonsi in un commisario di leva; e siccome di tali impiegati giubilati vi è numero non scarso che potrebbe utilizzarsi, ha perciò creduto opportuno dì comprendere anche questi fra quelle persone sulle quali dovrà preferibilmente cadere la scelta. Le attribuzioni dei commissari di leva, come si accennò, sono ora assai limitate, giacché tutie le operazioni essendo poste sotto la direzione degli intendenti locali, cessa l’obbìigo che avevano di corrispondere coll’ispezione generale delle leve, nè hanno più a ritenere tanti registri e carte; le loro incnmbenze riduconsi alla verificazione delle liste comunali, a formare le liste d’estrazione e presenlarle al rispettivo Consiglio di leva alle cui sedute debbono assistere. Ultimate queste operazioni, nulla più resta loro a fare. Chiaro quindi emerge che le occupazioni di tali funzionari sono di poca durata, e ristrette a due o tre mesi dell’anno, e che, poiché godono già di una pensione a carico dello Stato, e non sono obbligati a mutar domicilio, il compenso delle loro brevi fatiche non debba essere di molta entità. La Commissione trovò che la somma proposta dal Ministero nell’annessa tabella, se non può dirsi eccessiva per alcune provincie o troppo vaste o molto popolate, può però essere più tenue per alcune altre meno estese, sia avendo riguardo alla minor fatica, sia pel minor tempo che dureranno le operazioni. Per tal motivo essa fu d’unanime avviso che la tabella dovesse riformarsi nel senso che la retribuzione sia proporzionata all’opera che verrà prestata; e per ottenere siffatto intento ha diviso le provincie in tre categorie, comprendendo nella prima quelle che banno 12 o più mandamenti, nella seconda quelle che hanno meno di 13 e più di 8 mandamenti,nella terza le altre che hanno 8 mandamenti o meno; ed ha opinato che 400 lire siano compenso sufficiente pei commissari della terza categoria,800 per quelli della seconda, e 600 per quelli delia prima, ritenendo che ognuno di essi riceverà, oltre a questo stipendio, un’indennità di lire 38 per ciascun mandamento, ove debbano trasferirsi per formare le liste d’estrazione. Ed ha pur considerato la Commissione che, a rendere sufficiente un tale compenso, concorre la disposizione dell’articolo 4, col quale è Stabilito il 8 per cento sullo stipendio assegnato dalla presente legge, da darsi a titolo di maggiore giubilazione, per ogni anno di servizio prestato nel nuovo uffizio. Si sollevò la questione se nelle due città principali dello Stato, sia conveniente di mantenere le differenze introdotte nella tabella, cioè d’avere due commissari invece di uno, e di assegnare al primo di essi una reiribuzioue tanto elevata in confronto dell’assegnamento fatto agli altri. La Commissione unanime dichiarava non doversi ammettere cotali differenze e che.se il Governo crede chenell’interessedel servizio vi debbano essere due commissari in Torino e Genova, questi debbano essere trattati come gli altri. Ed invero, qual è il maggior disturbo dei commissari di leva? Certamente è quello di recarsi ai capoluoghi di mandamento ; ma, siccome esso è compensato coli’indennifà di trasferta, non si trova motivo in ciò di usar loro preferenza; o forse in Torino e Genova avranno i commissari incumbenze diverse dagli altri ? Per quanto però siasi esaminata la legge organica, non si trova che il commissario in primo debba esercitare funzioni diverse da quelle del secondo, e quando questi assisterà all’estrazione in un mandamento, il primo farà ugual cosa in un altro. Nè vale, la considerazione che può mettersi in campo, che cioè il vivere in Torino e Genova sia più costoso; poiché, in primo luogo questo sistema dovrebbe applicarsi a tutti gli impiegati, in secondo luogo è d’uopo ritenere che la carica di commissario di leva non sarà ricercata se non da coloro che Irovansi già domiciliali in un dato paese, o che per particolare loro convenienza vorranno domiciiiarvisi. La Commissione perciò, avendo pure ad unanimità stabilito che i due commissari di Torino e Genova siano entrambi della prima categoria, ha in tale conformità riformato la tabella delle paghe. Ammesse queste variazioni che sono dettate dal desiderio di vedere tolte per funzionari d’una medesima categoria quelle distinzioni che sogliono farsi Ira provincia e provincia, le quali hanno apparenza di parzialità e di favore, la Commissione vi propose di approvare la legge quale fu da essa emendaia. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1.1 commissari di leva che, a tenore del t’articolo 15 della legge 20 marzo 1884, devono essere instituiti in ogni provincia dello Slato, saranno scelti preferibilmente fra gli uffiziali militari ed altri impiegati deìl’amministrazione della guerra, giubilali od in riforma. Art. 2 e 3. Identici al progetto del Ministero. Art. 4. Vanendo i commissari predetti dispensati dall’ulteriore esercizio delle loro funzioni, ecc., il resto come nel progetto del Ministero. Art. 8. Per l’eseguimento della presente legge sarà aggiunta a! bilancio 1885 del Ministero interni, la complessiva somma di lire quarantunmila sellecentequaranta, da applicarsi e ripartirsi nel modo seguente : Categoria 16. Personale delle intendenze provinciali: stipendio dei commissari L. 36,100 Categoria 17. Indennità di trasferta, e spese di cancelleria 18,640 Totale . . L. 417740 Relazione del ministro guardasigilli reggente il Ministero deWinterno (Rattazzi) 9 marzo 1855, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata dell’8 stesso mese. Signori! — A compimento della legge 30 marzo 1884 sulle leve, ha l’onore di prescolare il progetto di legge, già appro»