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vedere a tale occorrenza sarebbe stato affatto inopportuno lo attendere la generale riforma della legislazione consolare che non polrebbesi sperare di vedere compiuta che fra il termine di due o tre anni, mentre invece importa sommamente che venga prontamente dischiuso l’adito ai nostri bastimenti di profittare dei vantaggi risultanti dal presente trattato, si concertarono i mezzi per far sì che, mentre il complesso dell’attuale sistema consolare non venisse alterato, fossero pure tuttavia ridotti in modo i diritti consolari e vice-consolari da percepirsi in forza della nuova navigazione di costa o cabottaggio dischiusa ai bastimenti nazionali, che il pagamento dei medesimi non riuscisse d’aggravio soverchio ai naviganti. Nè parve fuori di luogo inserire le disposizioni generali, concernenti l’entità dei diritti sopra indicati, in calce all’articolo che dà esecuzione al trattato, mercè il quale, la nuova navigazione di costa e cabottaggio viene dischiusa ai nostri connazionali, nulla di più naturale essendovi che il congiungere l’indicazione generica dei modi, mercè i quali un atto è reso possibile, alle disposizioni colie quali l’atto medesimo viene autorizzato. Quindi è che senza più ho l’onore di sottoporre all'approvazione vostra, o signori, il seguente PROGETTO DI LEGGE, Art. t. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato del 27 febbraio 1851, conchitisa in Torino il 9 agosto 1854 con Sua Maestà la Regina del regno unito deila Gran Bretagna e d’Irlaoda, relativa al commercio di costa o cabottaggio. Art. 2. Sono aboliti i diritti di consolalo che avrebbero dovuto percepirsi dagli agenti dello Slato, in forza del disposto dell’articolo 16 del regolamento annesso alle regie patenti 12 gennaio 1825, per gii approdi dipendenti dal detto commercio di costa o cabottaggio negli scali inglesi o di altre nazioni. I diritti di vice-consolato dovuti dipendentemente dal disposto dell’articolo 6 del regolamento sopra indicato sono determinati per l’avvenire nel modo che segue: Per i bastimenti al disotto e sino a venti tonnellate, si pagherà il diritto fisso di cinquanta centesimi ; Per le navi di portata maggiore verrà percepito il diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni tonnellata eccedente le venti. (Toscana) Progetto di legge presentato alla Camera il 29 dicembre 1854 dal ministro degli affari esteri (Daborinida). Signori! — Fu conchiusa in Firenze il 19 dicembre 1854 fra il Governo di S. M. c quello di S. A. le R. il granduca di Toscana la qui unita convenzione d’abolizione reciproca delia riserva del cabottaggio, addizionale al trattato di commercio e di navigazione del 24 settembre 1849. 11 Ministero rifere,ndosi, per quanto spetta ai prineipii in essa sanzionati, ai motivi addotti nella relazione che accompagna il progetto di legge recentemente presentato al Parlamento per la esecuzione d’una stipulazione identica tra la Sardegna e l’Inghilterra, motivi anche più efficaci nei rapporti di vicino paese, ha l'onore di sottoporre delta convenzione alla sanzione delle due Camere, e presenta a la! uopo, d’ordine del Re, il seguente PROGETTO DI LEGGE. Articolo unteo. lì Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattalo di commercio e di navigazione del 24 settembre 1849, conchiusa a Firenze il 14 dicembre 1854 con Sua Altezza Imperiale e reale il granduca di Toscana. Convenzione tra la Toscana e la Sardegna conchiusa il 19 dicembre 1854. Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Altezza imperiale e reale il granduca di Toscana, desiderando d’estendere viemaggiormente il principio di reciprocità che rispetto al trattamento dei bastimenti dei due paesi fu consegualo nei trattati di navigazione e di commercio del 5 giugno 1847 e 24 settembre 1849, hanno nominato a loro plenipotenziari, onde concludere una convenzione a questo oggetto : Sua Maestà ii Re di Sardegna, il marchese Francesco Maria Salili, senatore del regno, ministro residente della prelodata Maestà Sua in Toscana ; e Sua Altezza imperiale e reale il granduca di Toscana, don Andrea dei principi Corsini, duca di Casigliano, cavaliere dell’insigne Ordine militare di Santo Stefano papa e martire, gran croce dell’Ordine imperiale austriaco di Leopoldo, gran cordone di quello reale di San Gennaro di Napoli, gran ci oce decorato del gran cordone dei sacro militare Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, gran croce de! reale e distinto Ordine spagnuoìo di Carlo III, di quello pontificio di San Gregorio Magno e dell’altro imperiale francese della legion d’ooore, cavaliere dell’Ordine pontificio di Cristo, graB croce dell’altro parmense di San Lodovico, ciambellano della prefata Altezza Sua imperiale e reale, e suo ministro segretario di Stato pel dipartimento degli affari esteri ; I quali, dopo di essersi scambievolmente comunicati i rispettivi loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, sono convenuti che agli articoli 5 e 6 del trattatodel 5 giugno 1847 s’intenderà sostituito per l’avvenire i’articolo seguente : Art. 1. Le alte parti contraenti convengono che, rispetto ai commercio di costa, le navi ed i sudditi di ciascuna parte contraente godranno nei dominii o territori dell’altra gli stessi favori, e saranno trattati per ogni riguardo nel modo medesimo che le navi ed i sudditi nazionali. Art, 2. La presente convenzione sarà considerata come addizionale al detto trattato del 24 settembre 1849 e ne avrà la stessa durata. Essa sarà ratificala e le ratifiche ne saranno cambiate in Firenze entro tre mesi dalla data della firma o più presto se sarà possibile. In fede di che i plenipotenziari l’hanno munita della loro firma e vi hanno apposto il sigillo delle proprie armi. Firenze, il diciannove dicembre miiieottocentocicquantaquattro. Francesco Maria Sattli Doca di Casigliano (L. S.) (L.S.) Per copia conforme all’originale : Torino, 28 dicembre 1854, Il segretario generale del Ministero per gli affari esteri Mossi.