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sia moramente spirituale ; il regio placet che fu sempre necessario ad autorizzare l’esistenza civile di comunità religiose ed a creare i loro civili diritti, a stabilire nuove parrocchie o nuovi vescovadi, od a variarne la territoriale giurisdizione ; le disposizioni del paragrafo Cullcgiis delle Costituzioni di Milano, estese a tutto il Piemonte colla legge S giugno 1850, furono, sebbene varie ne siano state le forme, sanzione continua e costante del diritto supremo della podestà eivile nelle materie civili sopra gli ecclesiastici, e sopra i beni dai medésimi usufruiti ed amministrati. E per ultimo, gli appelli ab abusu invalsi ab antiquo presso di noi, e principalmente nella Savoia, non sono altro che la preita applicazione del principio della sovranità civile su tutte le persone e su tutte le cose che, appartenendo all’ortìirse dei diritti civili, esistono nello Stato. Queste massime di piena indipendenza noi Se abbiamo ereditate dai Governo assoluto, dai nostri padri e dai nostri re : esse sono ora confidate alla salvaguardia delle nostre istituzioni costituzionali. Nè codesti principi! sono singolari al nostro Stato; essi sono la regola di lutti gli Stati cattolici d’Europa, ed in ispecie di quelli che ci circondano ; essi forgiano parte del pubblico diritto di quegii stessi paesi che sono retti tuttora, ed in Italia e fuori, ad assoluto impero ; essi non possono non essere mantenuti e tutelati da qualsivoglia Governo, il quale senta della propria dignità, conosca i propri doveri, e voglia serbarsi i mezzi d’adewpierli ; essi sono il patrimonio d’ogni socieià civile, la quale, tutelando la propria indipendenza nette materie meramente civili, avversi una soggezione distruttiva della propria sovranità, e non inchini a teocrazia. Poiché la Commissione ebbe facilmente consentilo nei principio che è fondamento alla legge nella parte che riguarda la soppressione della personalità civile delle comunità e degli stabilimenti in essa contemplati, prese ad esame le ragioni di quelle altre disposizioni che riguardano i beni delle comunità e degli stabilimenti soppressi. L’articolo t»53 del Codice civile, consacrando un principio di diritto pubblico interno antico presso di noi, stabilisce, come vedemmo, che sodo il nome m bmi della Chiesa s'intetulono quelli che appartengono ai singoli benefizi, od altri stabi li menti ecclesiastici. La Commissione pertanto, neH’esaminare le disposizioni del presente progetto relative ai beni delle comunità e degli stabilimenti soppressi, non vide, nè poteva riconoscere che lo Stato da una parte e le dette comunità dall'altra. Per le cose premesse, essa consentiva unanime nel porre in di-parie ogni ragione derivata per somiglianza da! diritto di proprietà spettante per ragione naturale agl’individui, od a quelle associazioni che sono costituite dal conferimento in comune di diritti individuai!, j quali continuano ad esistere, nonostante la comunione suddetla. Essa dovette unicamente giudicar:* d’enti morali ia cui civile personalità non è originata dalla autonomia dei membri che la compongono, di enti civili che non hanno in codesti individui la fonte giuridica dei loro diritti. Essa dovette esaminare le ragioni di «tanniti in cui non v’ha continuità naturale di diritti per trasmessione da individuo ad individuo, nè dagl’individui alla comunità, di enti i quali si perpetuano per una successione d'individui meramente contingente, non originata da verun vincolo morale o naturale fra persona e persona, e la ragione de! cui essere giuridico, e della cui vita civile è unicamente nella podestà civile, i quali perciò s’appeliano manimorte. Dalla natura intrinseca di queste co in unità rispetto alla loro personalità civile, la Commissione giudicò la natura dei loro diritti di proprietà, i quali debbono aver un uguale carattere. Venne però unanime, e senza discussioni in questa sentenza, che i beni di quelle comunità che banno i! carattere di manimorte sono beni dello Stato, dal momento che la podestà civile, per ragioni di necessità o d’utilità sociale, faccia cessare quella personalità civile che per lei sussiste Riconoscendo questa massima, la Commissione faceva omaggio a tutti i principi! costitutivi de! diritto di proprietà, il quale non può essere ebe o ia creazione delia natura o la creazione della società. Essa riconosceva l’irrevocabilità intrinseca del diritto individuale originato dalia natura ossiachè risiegga isolatonell’individuo, ossiachè esso,assumendo un’altra forma, ma pur mantenendo sempre il carattere di diritto individuale, sia posto in comune per associazione volontaria d’individui. Essa riconosceva la intrinseca revocabilità del diritto di roanimorte. ii quale non ha veruna radice nè negl’individui nè nelia natura, e che, come sémplice creazione della civile società, porta intrinsecamente seco, sin dalla sua origine, una condizione risolutiva posta nell’arbitrio di quel potere che lo ha creato. Riconoscendo questi fondamentali principii ia Commissione faceva del pari omaggio alle màssime costanti delle nostre leggi in questa materia. Le comunità, di cni ragioniamo, esistono in forza della legge, i loro diritti d’ogni sorta sono una creazione della legge ; la volontà della podestà civile è causa risolutiva della esistenza delle medesime e dei loro diritti, e lo Stato, erede d’ogni personalità civile che non abbia successori, diviene solo ed assoluto proprietario di tutti i loro beni. Non disconobbe però la Commissione che fra gli stabilimenti soppressi alcuni sono i quali hanno un carattere divèrso da quello delle comunità fin qui contemplate, e che perciò èra mestieri applicare ai medesimi diversi principii. Tali sono i benefizi di patronato laicale. Non v’ha dubbio che la vita civile di queste istituzioni sia pur soggetta e dipendente dai volere della podestà civile, e che essa possa ritirare dalle medesime quella mano che loro diede, e loro mantenne l’esistenza. Ma i loro beni hanno eredi per la legge dettata dall’individuo da cui furono lasciali; essi hanna per eredi i possessori del patronato attivo e passivo, i quali, per trasmessione da individuo ad individuo, conservarono nella famiglia i diritti creati colie tavole di fondazione, mantenendo ai medesimi il carattere di diritti individuali Queste istituzioni partecipano alla natura dei fidecommessi e dei maggioraselo i quali la legge può bensì abolire tog'iendo il vincolo, ma pure conservando i beni a favore delle persone chiamate alia successione dalla volontà del fondatore. L’eredità non è in questi casi vacante, epperò essa non appartiene allo Stato. Ragione pertanto e giustizia vogliono che quelle disposizioni siano, come fa il presente progetto, conservate, dando loro quell'effetto di cui possano essere suscettive aH’aUo della soppressione del benefizio còme ente civile. Quanto ai pesi annessi alle doti dei benefizi o stabilimenti soppressi, trattandosi non già di individui chiamati a succedere, ma sibbene di vincoli ai quali è estranea ogni ragione dedotta da diritti individuali aventi fondamento in diritti naturali, la legge rimane suprema arbitra a giudicare della convenienza della conservazione di tali pesi, avuto riguardo alla natura dei medesimi, ed alla loro azione sociale. Perciò sta fermo in massima i! diritto del legislatore civile di farli cessare, ove io creda necessario. L’attuale progetto mantenendone l’osservanza giudica con ciò una questione di sola