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regolamento del senato del regno




Non si deroga da quest’ordine che per accordare la parola alternativamente, pro, sopra e contro le proposizioni in discussione.

La parola sopra è esclusivamente riserbata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere deposti sul tavolo del presidente nel lasciare la tribuna.

Art. 19. L’oratore non può indirizzarsi che al presidente ed all’assemblea. Egli parla dalla tribuna, o, se il Senato il tollera, dal suo stallo. Nell’un caso e nell’altro però sempre in piedi.

Art. 20. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d’improbazione o di approvazione è interdetto.

Art. 21. Niun oratore può essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allontana dalla quistione, spetta soltanto al presidente di richiamarlo. Se un oratore, dopo d’essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla quistione, continua a dilungarsene, il presidente deve consultare il Senato per sapere se la parola non sarà interdetta all’oratore per il resto della seduta sulla medesima quistione.

Il Senato pronunzia per seduta ed alzata senza discussione.

Art. 22. Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima quistione a meno che l’assemblea decida altrimenti.

Art. 23. È sempre permesso di dimandare la parola sulla posizione della quistione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.

Art. 24. I richiami per l’ordine del giorno per la priorità e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla quistione principale, e sospendono sempre la discussione. La quistione pregudiziale, cioè quella che pregiudica la quistione principale, la quistione di sospensione, cioè quella per cui si deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti sono messi ai voti prima della proposizione principale: i sotto-emendamenti prima degli emendamenti.

Art. 25. Se otto membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voli: è permesso però di aver la parola pro e contro la dimanda di chiusura.

Art. 26. Nelle quistioni complesse la divisione è di diritto.

Art. 27. Prima di chiudere la discussione, il presidente consulta il Senato per sapere se è bastantemente illuminato: nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.

Art. 28. Salvo il voto sulla legge intera, il quale si fa sempre coll’appello nominale, ed a scrutinio segreto, il Senato esprime la sua opinione per seduta e levata a meno che otto membri non dimandino l’appello nominale e ad alla voce, o lo scrutinio segreto.

Art. 29. Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha una prova ed una contro prova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della contro prova che possono anche ripetersi: se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all’appello nominale.

Art. 30. Non è permesso di prendere la parola fra due prove.

Art. 31. Per procedere allo scrutinio segreto, un segretario fa l’appello nominale.

Il Senatore chiamato riceve una pallottola bianca ed un’altra nera, depone nell’urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un’altra urna posta sullo scrittoio de’segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l’adozione, la nera il rifiuto.

Terminato quest’appello, se ne farà immediatamente un secondo per i Senatori che non hanno ancora votato.

Fatto questo secondo appello i segretari travasano le pallottole in un cestellino; le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.

Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal presidente.

Appena dato il voto ciascun membro ritorna al suo posto.

Art. 32. Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali presentate insieme e comprese in un sol rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.

Se sorgesse discussione sovr’una o su molte di queste leggi si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cadde la discussione.

Art. 33. I Senatori chiedenti che il Senato si formi in comitato segreto, fanno la loro dimanda per iscritto e la sottoscrivono.

I loro nomi sono scritti nel processo verbale.

Art. 34. Se un membro turba l’ordine, vi è per nome richiamato dal presidente.

In caso di appellazione il presidente consulta l’assemblea. S’essa mantiene il richiamo all’ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.

Anche in questo caso come nell’art. 21 l’assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.

Art. 35. Qualora l’assemblea diventasse tumultuosa e che il presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto il presidente annunzia che sospenderà la seduta.

Se non si ristabilisce la calma, sospende la seduta per un’ora, durante la quale i membri del Senato si ragunano nei loro rispettivi Uffizi. Spirata l’ora, la seduta è di diritto ripigliata.


CAPO III.


Delle Proposizioni.


Art. 36. I progetti di leggi direlli al Senato dal Governo del Re, saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli Uffizi d’ordine del presidente ond’esservi discussi secondo le forme stabilite al Capo IV.

Art. 37. Ogni membro ha diritto di fare proposizioni e di presentare emendamenti.

Art. 38. Ogni membro che vorrà fare una proposizione la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del presidente per essere comunicata immediatamente negli Uffizi del Senato. Se due Uffizi sono d’avviso che la proposizione debba essere sviluppata, verrà lella nella seduta dell’assemblea il giorno dopo che gli altri Uffizii ne avranno avuto comunicazione.

I presidenti de’ singoli Uffizi ne daranno avviso al presidente del Senato.

Art. 39. Dopo la lettura della proposizione nel Senato l’autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.

Al giorno fissato dal Senato egli svilupperà i motivi della sua proposta.

Art. 40. Se la proposizione è appoggiata da quattro membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

Il presidente consulta quindi il Senato s’esso piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo de terminato.

Art. 41. Se il Senato stabilisce che esso piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli Uffizi acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel Capo IV.

Art. 42. La discussione che il Senato farà su questo rapporto sarà generale e particolare.