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tornata del 13 maggio 1848



elettorali , la loro inviolabilità durantente sessioni, ed oltre questa le opinioni emesse ed i voti dati nella Camera , P'ob- Bligo di convocare gli elettori in un termine prefisso nel caso di scioglimento, questa medesima înviolabilità e 1' inamori Ntà del senatori costituiscono Ta guarentigia dell’ indipen- denza, e perciò della divisione del potere legislativo eserci- tato collettivamente dal Re c dalle due Camere, L'eredità del trono, l'inviolbbilità della persona assicura l'indipendenza, e coni essa lassparazione dagli altri poterî, dal potere esecutivo appartenente a-Re. Ma al potere giudiziario , o signori; a questo potére esercitato da fupzionaril nominati dal Re , sli- pendiati dalto Stato, con qual mezzo assicurasi una sincera di-- visione dagli altri poteri e singolarmente dal potere esecutivo salvo con l'indipendenza , e questa col iramovibilità della meggior parle almeno dei fanzionari da cui viene esercitato?

Se dunque Pinamovibilità dei giudici costituisce la guarentigia della loro indipendenza, se questa indipendenza necessaria alla sincera divisione del potere giudiziario dall’eseculivo, e la di- visione di questi due poteri dal potere legislativo costituisce 1a base dello Statuto, il sospendere l’inomovibilità dei' giudici tolti per tre annì, e il dichisrarli presentemente ineleggibili, egli è sospendere per tre anni non dirò la piena esecuzione dello Statuto, ma la guarentigia che ne assicura la sincerità ; egli è privare, non la magistratura di un diritto, chè la ina- moribilità non è un benefizio contesso ai giudici, ma il paese di una cautela giudicata dallo Statuto necessaria. Da questo, punto, 0 sighori, da questa ragione scompaiono ‘dai misi occhi le nebbie che vagaodo per la lettura della leggemi offuscavano la vista, spariscono i dubbi che offuscavano la mia mente.

Io voto per Pinamovibilità e conseguentemente per la validità delle elezioni di coloro fra ì funzionari dell’ ordine giudiziario che contavano al giorno dell elezione un triennio d'esercizio in tale qualità.

perelli. Signori, fo giungo l'ultimo in una discussione che fu già assai lungi zione di favore; di più, giungo per svolgere una proposizii la quale pare che non sia stata la più bene accolta, quella cioè che per sciogliére la questione si abbia riguardo soltanto al- l'inamoribilità dell'ordine cui inamovibilità personale dell’ individuo stesso. E pare a me pure, e tutta la discussione che ebbe luogo fino ad ora mi ha sempre più convinto di quesl'opinione, che questo sia il solo mezzo di nicire da questa intricata questione senza cadere negli assurdi. Dicono che gli argomenti dagli aseurdi provano poco: questo può essere vero nelle questioni ordinarie , nelle questioni. giuridiche; ma quando si tratta di questioni politi- che, l'argomento dall’ assurdo conchinde molto , perchè in questo caso gli assurdi sono sempre ferite che si portano alla Costituzione dello Sato.

Ora io credo di poter dimostrare facilmente che ,' adottate lana e l’altra dele proposizioni che furono svolte dagli altri oratori, si debba necessariamente cadere negli assurdi, nè avrò in ciò gran fatica, perchè gli uni hanno dimostrato gli assurdi degli altri, e conseguentemente non bo che ad invo- care i discorsi di una parte contro quelli dell'attra onde siano spiegati gli assurdi che s'incontrano nell'una e nell'altra,

Priga di futto io credo che noi abbiamo ingrandita la que- stione portandola sulla interpretazione dello Slatulo; la que- stione è P'iaterpretazione di un articolo della legge elettorale, e nulla più, Si (ratta di vedere se il sig. Siotta Piator, consi- gliere della Corte d'Appello di Cagliari da più di Ire anni, sia eleggibile secondo l’arlicolo 98 della legge elettorale. Noi qui siamo giudici, è vero ma prima di tutto bisogna che esami- niame i poteri di questi giudici, e quale sia il criterio che deve













Peletto appartiene, e non alla”

presiedere al loro giudicato. Noi non siamo giudici legati nello streilo senso, come sarehbe un magistrato ( poichè molti di nei non sono nemmeno avvocati): dunque è impossibile di venir a portare in-questa discussione soltanto il criterio pro- priamente giurisconsultizio. È

Siamo uomini politici: siamo stati mandati ad una Camera politica: quindi noi dobbiamo giudicare col senso politico.

Questa è la vera norma che si dove avere nel portare giudizio sopra quesia quistione. Ora io dico, abbiamo l'art. 98 che dice così: Non possono essere elétti 4 funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario, Da qui vedo che il diritto comune di tutti è Ja eligibililà, € che conseguentemente si viene soltanto in via d'eccezione ad escludere taluno; epper- cid il senso legale, e politico, e comune, è, che P eccezione va quanto si può ristrella: € conseguentemente dico seguirsi il vero quando si adotta quell’interpretazione la quale non ri pugnando alla parola della legge possa realmente accomoda sene allo spirito; cioè accordando il diritto d' eloggibilità al più gran: numero di persone.

Qui vi sono stati proposti due modi d’interpretazione. Gli uni dicono i fanzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giiadiziario sono quelli i quali hanno tre anni d'esercizio, per-







non quello che ha tre anni d'esercizio; quindi si deve guar- dare soltanto al fatto dell’eserelrio, e tutti quelli che antece= dentemente allo Statuto (poichè nessuno può dallo Statuto contare i (re anpi), tutti quelli che antecedentemente allo Sta-.

tuto hanno tre anni, quelli devono essere dichiarati eleggibili, altrimenti si verrebbe nell’assurdo chè non vi sarebbe nessun magisirato eleggibile per tre anni; si verrebbe di più nell'el- tro assurdo di non dare l'inamovibilità che è quella guarentigia dell'ordine giudiziario medesimo, e della bontà dei gindizi, a nessuno per tre anni ; ed anzi maia nessuno, perchè spetta al ministro di andare ‘alternando le funzionidei giudici giudicanti cogli agenti del Governo, ossia col Ministero publico in modo che niuno mai abbia i tre anni, e così mai sia inamovibile ; dunque bisogna prendere un'interpretazione che sia più sana, e per accordare a taluno l’inamovibilità, per tenerlo fuori di questo arbitrio minlsteriate, conviene dire che almeno quelli che lianno già esercitato per-tre anni il magistrato giudicante quelli debbano essere inamovibili, e ne viene per conseguenza che questi possano essere elelti. Ma allora io dirò, qui v'în- contra pure un assurdo; perchè primieramente è assuido il fare che la legge d'oggi venga ad attribuire un addietro a nno che prima non l'aveva: impercioccihè tut i giudici e gli agenti del Ministero pubblico erano tutti a beneplacito regio.

Ora come fare che questi; i quali furono sino a ieri inamo- vibili, si Irovino tutto ad un tratto per tre anni in possesso dell'inamovibilità? è impossibile: è un assurdo legale : di più eccovi un altro assurdo legale: come volete venire ad intro- durre per fatto della legge una distinzione fra varii membri dell'ordine giudiziario, distinzione che prima non vi era, co- sicchè all’uno sia accordato questo diritto d’inamovibilità, at-

“l'altro negato? Erano, dicevo già poco fa, tanto amovibili i giudici giudicanti come il Ministero pubblico * dunque come potrete dire che Tizio, îl quale tre anni addietro era avvocato fiscale, fosse amovibile , e Sempronio che era giudice giudi.

cante, inamovibile? Dove sarchbe la giustizia? Tizio direbb io ho accettato l'impiego di fiscale perchè non aveva minori prerogative del giudicante ; se fosse stala impari la condizio- ne, non l'avrel accellato. Eccovi ancora un altro assurdo.

Benchè sia vero che le funzioni del giudice non siano diverse affatto in un sistema costituzionale da quanto elle sono in un