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camera dei deputati — sessione del 1848



rose, sora liberissime istituzioni che innamorino} nostri vicini di unirsi al nostro Stato, tendanoa far cessare la loro fredda pe- ritanza, e valgano a chiamare a vero amplesso fraterno, come testè vi accorreva il Piacentino , non solo la Parma © quel di Modena, ma ben ànco la gloriosa Venezia, la generosa ed opu- lenta Milano. Duolmi che un magistrato egregio, il quale qui siede fra noi, sia colpito sì da vicino da questa questione, che non possa versaro in quest’aula il suono dell'antica sua voce, ‘giacchè se ei potesse spiegare fra noi la bella, la eletta, la splendida, la dotta, la ordinata, la eloquente sua voce, it par- tito sarebbe pria vinto che propugnato. Veniamo alla que- stione. Si traita d’interpretare , 0 signori , l'articolo 98 della legge elettorale. Io to confesso; la îia tela è diversa da quella di tutti quanti mi precedettero. La mia tela è più larga, è universale , concilia il rispetto profondo che professo alla magistratura coll'ampiezza de’ miei liberi sentimenti; io in- terpreto l'articolo 98 nel'modo seguente: che, cioè, non si occupi nè dell’amovibilità od inamovibilità personale dell in- dividuo, ma ché si occupi semplicemente di quella inamovibi- lità ed amoribilità che dipende dall’uffizio. Mi direte voi che la parola ci strozza: non è vero, lo nego. Se fa legge dicesse così: « Non possono esser elelti degni utati i fanzionari che ap- partengono alla magistratura amovibile, » altora tutti mi rispon- dereste ad una voce, che quelli i quali appartengono alla gistratura inamovibile attualmente potrebbero essere eletti, giacchè in {al caso il testo della legge non escluderehbe che coloro i quali apparterigono alla magistratura amo ufficio. Vediamo la questione nel' senso inverso. Si dicesse: « Non possono essere eletti deputati i funzionari pendiati ed amovibili, e quelli che, per quanto inamovi non godono possesso diun triennio d'esercizio, » vi vorrebbe una maschera în faccia all'oratore per sostenere che coloro i quali non hanno il triennio d'esercizio potessero presentarsi all'elezione. Ecco dunque quali sarebbero i testi di legge non soggetti alla interpretazione del giureconsulto. Ma noi non siamo nè nell’ uno , nè nel? altro di questi estremi. La legge dice semplicemente che sono esclusi dall'essere deputati.i fun- zionari amovibili dell'ordine giudiziario. lo parto innanzi ad un' adunanza composta în gran parte di dottissimi giurecon- sulti: è la parola amovibile che noi dobbiamo vedere se si ri- ferisca alla amovibilità perpetua e d’uffizio, 0 se pure questa parola si riferisca alla amovibilità precaria e personale.

Qui mi sì presentano due modi d'interpretazione : il primo modo d’interpretazioneè itrazionale più belloe soltile, ilsecondo quello dell’interpretazione storica, che è-il fondamento della scuola Alemanna , il quale è meno brillante , ma è più sicuro e più utile. To dnnque vi esporrò lastoria di quest'articolo 98, e sporo di dimostrarsi palpabilmente , non solo legalmente , che la legge non può lasciare un dubbio al mondo nella sua spiegazione.

Allorquando la commissione sulla legge elettorale si osliò di vedere se in questo augusto consesso vi potessero sedere pubblici impiegati , pensò che si dovessero restringere almeno ad un quarto , e che oltrei cinquantuno si dovessero climi- nare i soverchi. Come si dovevano escluderc? Mandarli a par- filo? Era cosa invidiosa , dilicatissima, e poteva destare giusti richiami. Affidarsi per intero alla sorte? La sorte per antico proverbio è ciecae poteva togliere alla Camera i migliori depu- {ati. Quindi si credette preferibile spediente di creare innanzi tratto certe incapacità nelle persone dei pubblici funzionari, affinchè si presentassero in minor numero a questa Camera, e la sorte dovesse cadere su pochi escindendi. Per Ja incapa- cità relaliva ai Magistrali si erano compilati due articoli in questo modo: 1.° I Magistrati esercenti funzioni di grado in-










feriore ai consiglieri dei Magistrati d'appello non possono es- sere deputati. 2.° I membri del Pubblico ministero, meno l'avvocato generale presso il Magistrato di cassazione , ed il procuratore generale presso la Camera dei Conti. Ponete mente a questi due articoli. Non si parlò nè di fnamovibilità nè di amovibilità, si parlò semplicemente di grado.

Tutti quelli che erano inferiori al grado di consigliere dei magistrati di appello erano estiusi dalia deputazione ; ne e- rano poi esclusi tutti quelli i quali appartengono alla magi- stratura amovibile per ufficio, come l'ufficio-dell’avvocato ge- nerale e fiscale, i gindici di mandamento, e l'ufficio de'poveri.

Presentato il progetto di questa legge al Ministro degl'Interni, il Ministro degl’interni osservò , che se si escludevano molti dei magistrati da an cero grado in poi, bisognava anche e- scludere taluno fra i militari, perchè altrimenti: il ser soldato poteva presentarsi alla Camera, mentre non vi teva presentare per esempio un'assessore di prefettura. E il Ministro degl'Interni diceva pur bene, e-profetava , imperoe- chè noi togati dobbiamo di preferenza occuparci di fondare it patrio Statuto, e armi devono combattere nel campo della gloria, come le nostre ora combattono valorosamente , vitto- tiosamente fra it Mincio e l'Adige onde cacciare per sempre | barbari dalla cerchia boreale delle Alpi,

1 Ministro dell'Interno propose quindi che si facesse una modificazione all'articolo che riguarda i militari : proponeva che coloro i quali fossero inferiori al grado di capitano-non potessero venir eletti alla deputazione. Presentato il progetto così modificato dalla Commissione all'intero Consiglio de? Mi- cque questa esclusione dei militari al di sotto dot grado di capitano, esi volle che restasse la legge come era quanto almilitari.

Allora il Ministro degl’Interni osservò che se non si faceva alcuna esclusione e alcuna mutazione intorno ai militari, nem- meno si doveva fare pei giudici , e che tolti quanti i magi- strati dovevano potersi presentare alla deputazione, meno gli amovibili per officio, Allora fu tolto il primoarticolo. « Imagi- strati esercenti un grado inferiore a consiglieri d'appello non possono essere Deputati. » Questo articolo essendesi tolto, ri- masero i giudici ammessi sia che avessero tre anni di eserci- zio prima della carta, sia che non avessero prima delta ‘carta questo triennale esercizio. Restava il secondo articolo, ed esso








fa conservato; ma invece di scriverlo come enasteso cioè: « Il pubblico ministero meno |’ avvocato generale presso al magi- strato di cassazione ed il procuratore del Re presso la Camera


ziario. » Queste parole funzionari stipendiafi ed amovibili del- ordine giudiziario sono quindi la tradusione di queste altre:

gliuffiziali delpubblico ministero, l'uffizio dei poveri, e i giu- dici di mandamento. 1 primo articolo fu tolto perché fu tolta la distinzione dei gradi, perchè fu tolta la limitazione; perciò tatti i magistrati e amovibili e non amovibili, purchè apparte- nessero alla magistratura inamovibile per uffizio, furono am- mossi lulti quanti: Chiederà la Camera forse; come si guaren- tisce questa storia? Erano presenti alla discussione della legge il presidente attuale dei Ministri, il quale era presidente della Commissione per la legge elettorale ; vi era il Ministro degli Taterni, il quale propose tutte le indleate modificazioni; vi era illustre storico dolla Milizia Italiana, che credo qui presente, e deve anch'egli rammentare la vera posizione della questione; vi era l’egregio avvocato Deferrari , che potrà renderne leale € franca testimonianza. Questo fatto parlerebbe, per così dire, nell'individuale suo interesse ; pure appunto per questo sarà egli meno religioso osservatore della veritàt Oltre che , par-