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appendice

Regio decreto portante rettificazioni all'art. 105 della legge elettorale.

VITTORIO EMANUELE II, ecc.


Veduta la legge elettorale del 20 novembre 1859;

Veduto come negli esemplari stampati della legge stessa siasi omesso di designare all’art. 105 la provincia di Nizza che nell’originale trovasi compresa fra quelle per le quali è stato conservato il censo elettorale eccezionale di L. 20;

Importando che questa lacuna venga colmata;

Sulla proposta del ministro dell’interno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. L’art. 105 della legge elettorale del 20 novembre 1859 è nella seguente forma:

«Art. 105. Il disposto del n° 4 dell’art. 1 non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari, Chambéry, Annecy, Nizza, a quella di Genova, meno i comuni del mandamento di Dego, al circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i comuni del mandamento di Ovada, dove continueranno ad essere ammessi all’elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 6 febbraio 1860.


VITTORIO EMANUELE


Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nelle provincie dell'Emilia.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL DITTATORE

delle provincie modenesi e parmensi

GOVERNATORE DELLE ROMAGNE


Visto l’art. 5 del decreto con cui l’Assemblea nazionale delle Romagne, nella tornata dell’8 novembre 1859, deliberò la proclamazione dello Statuto sardo, lasciando al Governo di determinare il momento di sua applicazione,

Decreta:

Art. 1. È pubblicato lo Statuto costituzionale del regno sardo del 4 marzo 1848, salvo di determinare il giorno di sua applicazione.

Art. 2. I ministri sono, nella parte che ciascuno riguarda, incaricati dell’esecuzione del presente decreto.

Dato in Bologna, oggi 14 novembre 1859.


il governatore
FARINI.

I ministro dell'interno
A. Montanari

Il ministro delle finanze
G. N. Pepoli.

Il ministro di grazia e giustizia
O. Regnoli.

Il ministro dell'istruzione e pubblica beneficenza
C. Albicini.
Il ministro dei lavori pubblici e del commercio
I. Gamba.


Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA


Sentita la Commissione istituita con decreto del 20 novembre 1859, n° 3778.

Sulla proposta del Ministero dell’interno,

Decreta


1. Si manda pubblicare la legge elettorale sarda del 29 novembre 1859; n° 3778.

Art. 2. Il numero dei deputati da eleggersi nelle regie provincie dell’Emilia è di settanta, distribuiti per provincie nel modo seguente:

Bologna ne elegge. 12
Ferrara » 7
Forlì » 7
Massa e Carrara » 4
Modena » 10
Parma » 8
Piacenza » 7
Ravenna » 7
Reggio » 8

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata in ciascuna provincia nel modo indicato da apposita tabella che verrà pubblicata con successivo decreto.

Art. 3. Il numero progressivo dei collegi elettorali facendo seguito alla tabella di ripartizione sarda, comincierà col numero 261 e finirà col numero 330.

Art. 4. Il ministro dell’interno è incaricato dell’esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Dato in Modena, dal Palazzo Nazionale, il 20 gennaio 1860.

FARINI

Il ministro dell'interno

Mayr.


V° il ministro di grazia, giustizia e culti

Chiesi



Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA


Visto il decreto del 20 gennaio corrente, che ordinò pubblicarsi la legge elettorale sarda del 20 novembre 1859;

Visto quanto è disposto nel capo 1°, titolo secondo della legge surriferita;

Sovra proposta del ministro dell’interno,

Decreta:


Art. 1. È approvata la qui unita tabella di ripartizione dei collegi elettorali delle regie provincie dell’Emilia.

Art. 2. Le amministrazioni comunali inviteranno entro il giorno 1° febbraio prossimo venturo, col mezzo di pubblico avviso, tutti coloro che dalla legge sono chiamati all’esercizio dei diritti elettorali a fare le dichiarazioni richieste dall’articolo 19 della legge medesima.

Art. 3. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici