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documenti parlamentari

L’intervallo tra l’una e l’altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell’ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l’uno o l’altro dei due or detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti il maggiore d’età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo. squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l’adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall’ufficio prima che sciolgasi l’adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I membri dell’ufficio principale stenderanno il verbale dell’elezione prima di sciogliere l’adunanza, e lo indirizzeranno al ministro dell’interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella segreteria del tribunale del circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all’originale dai membri dell’ufficio.

Art. 96. Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall’articolo 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i funzionari ed impiegali regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Sfato, ad eccezione:

1° Dei ministri segretari di Stato;

2° Del presidente e presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3° Dei consiglieri di Stato;

4° Dei primi presidenti, presidenti e consiglieri delle Corti di cassazione, e d’appello;

5° Dei segretari generali dei Ministeri;

6° Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7° Dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

8° Dei professori ordinari delle regie Università, o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d’anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionario d’impiegati regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati.

Gl’impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell’articolo 97, non eccederanno mai per ciascuna di esse l’ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb’essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all’estrazione se non se gl’impiegali delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d’impiegati saranno nulle.

I ministri segretari di Stato, salvo il disposto dell’art. 103, non saranno computati nel novero degl’impiegati.

Art. 101. Il deputato eletto da varii collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di ozione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato.

Art. 102. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni de’ suoi membri.

Art. 103. Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull’istante d’essere deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell’articolo 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un deputato, il collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO V.

disposizioni generali.


Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d’interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO VI.

disposizioni speciali.


Art. 105. Il disposto del numero 4 dell’articolo 1° non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari, Chambéry, Annecy, a quella di Genova meno i comuni del mandamento di Dego, al circondario di Bobbio, nè a quello di Novi mono i comuni del mandamento di Ovada, done continueranne ad essere ammessi all’elettorato i cittadini che paghino il censo di L. 20.

Art. 106. Nei circondari dell’Ossola e della Valsesia e nei mandamenti di Gozzano, Orta e Mentone, finchè non cessi, in ordine alle imposte, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell’articolo 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un’abitazione; la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Nell’abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107, Il Consiglio comunale dell’isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1° collegio elettorale di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, non che l’applicazione del numero 4 dell’articolo 1° e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello, Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. in Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.