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80 | xii - le costituzioni fondamentali |
5. Del corpo rappresentante l’accademia.
L’accademia sia rappresentata dal corpo degli accademici sedenti. Abbia funzioni, sessioni, ufici, premi da distribuire, aggregazioni, luogo d’adunanza, dote congrua e un servente.
6. Delle funzioni.
L’accademia, o sia il corpo che la rappresenta, esamini liberamente e promiscuamente le materie. Concerti le operazioni da farsi, i modi e i mezzi da tenersi nelle sperienze e nella direzione delle operazioni. Deliberi colla pluralitá1 de’ voti. Dia gli ordini e le istruzioni opportune. Renda ogni anno conto al governo sopra i resultati delle sue operazioni. Abbia il permesso di pubblicare quelli che ne saranno giudicati utili. Distribuisca 1 premi. Aggreghi i nuovi soggetti.
7. Delle sessioni.
Le sessioni dell’accademia siano ordinarie e straordinarie. Le prime si tengano una volta il mese; le altre quando sará opportuno. Non vi si osservi fra gl’intervenienti altra distinzione che quella dell’anzianitá.
8. Degli ufici.
Gli ufici dell’accademia siano: il direttore, il sopraintendente alle sperienze, il segretario, lo sperimentatore, un economo. I primi tre siano del numero degli accademici sedenti. Siano proposti per terna dall’accademia e nominati dal governo.
9. Del direttore.
Il direttore chiami le adunanze. Disponga le cose da proporsi. Riceva le commissioni del corpo ed operi a nome di esso. Diriga l’esecuzione delle cose stabilite. Riferisca. Vegli alla conservazione delle costituzioni e al regolamento di tutto ciò che appartiene all’accademia. Firmi gli atti relativi all’economia
- ↑ prima, nell’autografo, «due terzi» [Ed.].