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(VII)


Volendo, e decretando che il presente nostro Chirografo benchè non ammesso, nè registrato in Camera vaglia e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla nostra semplice sottoscrizione, ancorchè non vi sia stato chiamato, citato, nè sentito Monsig. Commissario della nostra Camera, ed altri che vi avessero, o pretendessero di avervi interesse, non ostante la bolla di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis etc., le Costituzioni di Paolo II., Paolo IV., e del ricordato Pio IV. de rebus Ecclesiae et Camerae non alienandis, la Regola della nostra Cancelleria de Jure quaesito non tollendo, e quali siansi altre Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche, nostre, e de’ nostri predecessori, leggi, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario; alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso e di parola in parola inserito, questa volta, ed all’effetto predetto specialmente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo Apostolico al Vaticano questo dì 10 Gennajo 1835.

GREGORIUS PP. XVI.