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(VI)

guisa che la scarsezza eccessiva divenga incomoda al commercio. Procurerete pertanto che la detta specie di moneta sia al di sotto della quantità di un paolo per ogni testa, e calcolando approssimativamente la quantità in corso farete in modo che non se ne emetta al di là del bisogno, e che colla minima proporzionata coniazione si supplisca annualmente a quella, che ne va a mancare pel naturale consumo e deperimento.

Incarichiamo Monsignor Presidente della Zecca, e gli altri ai quali spetta riconoscere le monete prima di farne la estrazione dalle Zecche per metterle in corso, di vedere che le nuove monete abbiano tutte le qualità prescritte, nè contengano alcun difetto, di modo che non ne siegua la estrazione senza che siensi praticate le necessarie ed opportune verificazioni, ed i saggi più esatti e sicuri.

Approvando finalmente la nuova Tariffa generale delle monete in corso co’ suoi notamenti, ed in ispecie pel prezzo dell’oro fino fissato a scudi 637. 70. 86. il Kilogramma, che corrisponde a scudi 216. 22. 90. la libbra; e dell’argento fino a scudi 40. 52. 23. il Kilogramma, ossia scudi 13. 73. 99. la libbra, avuto riguardo all’aumento che l’oro già avea col nome di aggio fisso del due per cento ora incorporato nel detto prezzo, non meno che alla diminuzione de’ diritti di coniazione sopra ambedue i metalli; v’ingiungiamo di ordinare alle nostre Zecche, ed a tutti i Cassieri, ed altri ai quali spetta di raccogliere il denaro appartenente alla Camera Apostolica, e da versarsi nel nostro Erario, che ad essa strettamente si attengano, e giammai dalla medesima non si allontanino; quale Tariffa sarà resa anche di pubblico diritto con apposita Notificazione del Reverendissimo Nostro Card. Camerlengo, in cui verrà dichiarato, che oltre le monete portate in Tariffa niun’altra avrà corso; che delle sole monete d’oro avranno corso li duplicati e moltiplicati pel valore proporzionato alle monete semplici notate in Tariffa; che sono per modo di regola esclusi gli spezzati delle monete estere, eccettuato il solo mezzo scudo di Spagna; che in conseguenza restano proscritte tutte le monete non comprese in Tariffa, e cessa affatto il loro corso legale; che su i pesi espressi in Tariffa non si ammette tolleranza, in guisa che le monete che avessero un peso minore non potranno essere ricevute che come pasta di oro e di argento; che le monete bucate, o tosate si reputano fuori del corso legale, e ricevibili soltanto nel modo indicato di sopra; e che finalmente essendo compreso nel prezzo anche l’aggio fisso che prima davasi alle monete di oro, i valori espressi nella più volte nominata Tariffa non possono ricevere alcun’aumento nel corso legale delle monete.