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contro le streghe 89

questa eccezione si sarebbe estesa anche contro le povere streghe. Notevoli per tanto credo le seguenti disposizioni. Lo statuto di Trento ordina , che non si possa sottoporre a tortura verun denunziato od accusato, se non si abbiano contro di lui dei legittimi indizî, e se non si tratti di tali delitti per i quali secondo lo stesso statuto sia stabilita la pena di morte, quella del taglio d’un membro, quella “ affiictiva corporis, „ o quella che ecceda la multa di lire 100 di buona moneta. All’inquisito doveva darsi un difensore, ed a questo o a quello la copia del processo, e concedere un termine di almeno 8 giorni per produrre le discolpe (delle quali aveva a vagliare il merito il giudice) in pena di nullità. La tortura poi doveva darsi alla presenza del notajo e dei Gastaldioni, o di due Consoli della città, che avevano il dovere di impedire gli eccessi. La confessione ottenuta senza che fossero state osservate coteste formalità era eo ipso nulla, ed i giudici che avessero contrafatto alle medesime venivano puniti con una multa di lire 25. Che se questi avessero cagionato la morte coi tormenti erano a punirsi secondo il diritto comune, ed a ciascuno era lecito accusarli: se durante il duro esperimento si fossero allontanati erano puniti di multa di lire 200, che per le altre persone del consesso era ridotta a L. 50. — Tutto il processo doveva essere scritto diligentemente dal notajo, ed all’esame dei testimoni doveva assistere personalmente il Podestà, che solo quando fosse stato eccepito o legittimamente impedito poteva essere sostituito da un giurisperito. La confisca dei beni non poteva pronunciarsi, che nei casi previsti dal diritto comune. Le sportule del notajo in casi criminali sono tntte fissate per legge e, tranne che per gli atti di maggiore gravita, in importi modesti.1

Quali cause specifiche abbiano portato nei vari tempi la


  1. Statuto di Trento, Lib. III de criminalibus cap. 17, 18, 22, 23, 28, 30, 102, 109. — Analoghe o simili disposizioni si hanno nello statuto di Rovereto (Statuta novissima) cap. I58, 159, 161, 163; ed in quello di Riva, Lib. III. cap. 35, 40, 43. Ma negli statuti di questo due ultime città mancano, per vari capi, parecchie fra le sanzioni contenute in quello di Trento.