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contro le streghe 85

severa di quello che fu cogli inquisitori, ai quali rimprovera, che quasi verun processo da lungo tempo sia formato rettamente e giuridicamente. Per la qual cosa fu molte volte necessario riprendere “ quamplures judices... ob indebitas vexationes, inquisitiones, carcerationes nec non diversos malos et impertinentes modos habitos in formandis processibus, reis interrogandis, excessivis torturis inferendis, ita ut quandocumque contigerit injustas et iniqnas proferri sententias etiam ultimi suplicii sive traditionis brachio sæculari, et reipsa compertum est, multos judices ita faciles et proclives fuisse ob leve aut minimum indicium credere aliquam mulierem esse strigem.... ut ab huiusmodi muliere etiam modis illicitis talem confessionem extorquerent, quum tot tamen tantisque inverisimilitudinibus, varietatibus et contrarietatibus, ut super tali confessione nulla aut modica vis fieri posset. „1 Viene quindi alla particolare enumerazione delle irregolarità e degli abusi, dei torti e delle pratiche vane e superstiziose che cadevano a colpa dei giudici, ed ordina delle prudenti cautele e regole, e delle umane misure, che sarebbe lungo enumerare. Ma non va taciuto un consiglio che si dà agli inquisitori, e cioè che quando esaminano le accusate “ melins esset ut tunc obliviscerentur eorum quæ dicunt doctores in ista materia, quia sæpe visum est, quod judices in ordine ad ea quæ perlegerunt multa præjudicia faciunt his mulieribus. „2 — Finisce poi col mettere un freno all’ingordigia de’ giudici a’ quali, fra il resto, è detto “ quando mulieres sunt pauperes caveant.... ab earum bonorum expillationem. „3

Oramai non Solo era passato per sempre il classico periodo dei processi contro le streghe, ma la ragione e l’umanità avevano ripreso il posto che loro spetta, e se l’edifizio della stregheria non si sfasciò come un magico castello, rotto che fu l’incanto, ben si può dire che andò squagliandosi come la neve al sole.

Cristina di Svezia nel 1649 ordina, che non si proceda più contro le streghe di Osnabrück, e toglie di diritto e di fatto


  1. Instructio nella introduzione.
  2. Ibid. § 23.
  3. Ibid. § 28.