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strappavano a lei di bocca lunghe file di nomi di socî, di correi, di istigatori, e siccome la deposizione di una strega era un’ottimo indizio, cosi una inquisizione era cagione di molte altre. — Aggiungasi anche la paura degli inquisitori, i quali per varie ragioni avevano motivo di procedere su larga scala. Non avrebbero cercato di vendicarsi sui giudici, uscite di carcere, quelle persone cui s’erano fatti cola soffrire tormenti senza misura e senza nome da ufficiali che poi non avessero trovato materia per punirle severissimamente? Questa paura traluce troppo chiara da taluni processi tedeschi, anche senza ricordare la Urfehde, che stava nelle costumanze del foro penale germanico.1 Bruciata la strega, e talora distrutti anche i suoi famigliari, od almeno denudati di ogni fortuna colla confisca de’ beni, il pericolo della vendetta era certo scemato.

Una delle più immorali ma anche delle più efficaci cagioni della diffusione e della crudeltà. processi fu l’ “ auri sacra fames. „ E qui perchè io non possa venir tacciato di esagerazione lascierò la parola al p. Spee:

“ Non diminuisce per certo [lo zelo dell’inquisitore] la speranza del guadagno, specie se sia uomo di poche fortune, avido e carico di figliuoli, essendoa lui costituito lo stipendio di alcuni talleri per ogni testa delle persone da bruciarsi, edi altre accidentali collette e contribuzioni cui molto volentieri gli si permette di esigere da’ villani.2 „ Altrove indica a quanto ascendesse il prezzo del sangue: “ In certi luoghi per salario de’ giureconsulti od inquisitori, che i principi [in Germania] sogliono preporre a questo negozio delle streghe è stabilita certa somma di danaro per ogni singola testa, p. e. quattro o cinque talleri. „3 Ed altrove: “ In certi siti il prezzo per ogni singolo reo è statuito non solo per i laici ma anche per i confessori (confes-


  1. Quando uno usciva dal carcere doveva giurare, che non si sarebbe vendicato ne (lei giudici, ne dei carcerieri, ne di qualsiasi altra persona, che gli avesse recato danno nel suo processo o nella pena sofferta, e sottoscrivere analoga formola. Se ne ha un esempio in Soldan e Heppe o. c. I, 400.
  2. Op. cit. Dub. XVI. c. 3.
  3. Op. cit. Dub. 8.