Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
60 | i processi |
di voler confessare, per tal caso gli Autori del Malleus suggeriscono, che venga trattata come fosse eretica, penitente e confessa. (N. 8-9).
13.° Convinta ma contumace. — Caso per noi senza interesse.
Alla questione XXXIII si esamina il quesito, come sia da giudicarsi una strega accusata da altre streghe bruciate o da bruciare, e si risolve, che la loro testimonianza vale come qualsiasi altra.
La questione penultima (XXXIV) ha poco interesse, e tranne che ricorda esservi delle mammane streghe “ quarum tantus est numerus quod non æstimetur villula ubi hujusmodi non reperiantur existere, „ non merita altra menzione.
Nell’ultima poi si tratta del modo di regolarsi contro co- loro che interpongono appellazione “ frivole aut etiam juste. „ Si ripete, essere il processo contro le streghe sommario e non ammettere appello; darsi però dei casi dove l’appellazione è giusta, ed in questi se si può rimediare alla ingiustizia si rimedii.
Per il resto sia molto cauto e guardingo il giudice ad ammettere l’appellazione, perchè ne soffrirebbe il credito della Inquisizione, dell’inquisitore e della fede, guadagnandone in audacia gli eretici. L’appellazione andava al Papa, e fino alla costui decisione l’inquisitore non poteva altrimenti ingerirsi nella causa appellata. —
Mi sono studiato di dare un fedele sunto della ultima parte del Malleus, perchè si veda quali fossero le norme che reggevano il processo penale contro le streghe, attingendo alla prima sorgente. Alle regole insegnate da questo libro, che in brevissimo tempo guadagnò l’autorità d’un Codice di procedura che diremmo oggi ufficiale,1 furono portate poi pochi complementi e variazioni.
- ↑ Pare sulle prime inesplicabile come codesto libro, opera privata di due frati senz’autorità nei consigli de’ principi o tra i giurisperiti, abbia potuto diventare in poco tempo un indiscutibile testo di legge, e sostituire perfino le sue proprie regole alle più umane teoriche accolte nei codici penali, p. e. in quello di Massimiliano I per il Tirolo, e in quello di Carlo V (lex Carolina) per l’Impero R. G. — La spiegazione però di