Pagina:Panizza - Processi contro le streghe nel trentino, 1888.djvu/60

54 i processi

corrono a danno di una persona è da reputarsi come “ manifeste (leprehensa in hèeretica pravitate, „ ma basta talora anche meno. Il processo poi, si ricorda molte volte, va trattato sommariamente simpliciter et de plano (Q. VII). — L’accusata si cita e si esamina la prima volta quasi informativamente. S’ha da mettere subito in carcere? Varie sono le opinioni, nè si può dare certa regola: ad ogni modo, se venga messa in arresto non s’ha più a rilasciare. La sua casa deve essere diligentissimamente perquisita per rintracciare gli strumenti dei maleficî, e se ha socie od ancelle devono essere arrestate, quand’anche non denunziate, perchè si presume, conoscano i segreti dell’imputata. — Nell’arrestarla poi suolsi da certi birri sollevarla tosto da terra e metterla in un cesto o simile arnese si che non tocchi il suolo, e tale pratica è lecita e prudente, essendo provato, che per essa qualche strega perdette il maleficio della taciturnità (Q. VIII). L’accusata nega il tutto, vuole un difensore, vuole conoscere i nomi de’ testimoni. — A difensore non occorre darle la persona da lei designata:1 noti bene poi il giudice, che l’avvocato sia persona proba e non sospetta, lo renda attento di essere cauto nelle sue difese perché non cada nel sospetto di favorire eretici, e gli rammenti, che il processo è sommario, e non si accordano nè dilazioni nè appellazioni.2 — Stiano da parte loro bene avvisati i giudici: gli avvocati mettono bastoni fra le ruote della procedura, non sieno facili a credere loro, e se non sono persone irreprensibili li respingano, — e giudichino dagli atti senz’altro. — L’accusata non ha diritto di conoscere i nomi de' testimoni; se però essa o il suo patrocinatore insistano per conoscerli, qualora questi sia un uomo secondo il cuore del giudice, possono venirgli manifestati, sotto giuramento però di non rivelarli ad alcuno; altrimenti ci sono delle cautele e delle astuzie, che quand’anche


  1. Testimonio il p. F. Spee, o. c., talora si negava assolutamente ogni difensore.
  2. Se il difensore si mostrava troppo zelante poteva essere sottoposto egli stesso a processo. “ Contra illos (defensores) specialiter inquiri “ potest, et ob defensionem sunt puniendi. „ Delrio, Disq. mag. V. 4.