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che loro incombe. — Questo ragionamento, che nel testo occupa quasi 12 pagine, che dimostra fra il resto, come gli Autori volevano salve le loro spalle, ed aperta ogni strada tanto per andare avanti come per ritirarsi, e che tende a gettare ogni odiosità addosso sia ai vescovi sia all’autorità laica, si chiude colla dichiarazione, che il Trattato sara condotto secondo questa distinzione “ quod judex sæcularis cognoscere et judicare potest usque ad sententiam definitivam ad pœnitentiam, quam ab Ordinariis recipiet,1 secus super sanguinem,2 quam per se ferre potest. „ — (Lib. III, Q. I).

Il processo penale si apre o in seguito ad accusa, o in seguito a denunzia, o per inquisizione d’uffizio. Il primo modo non è da consigliarsi nella persecuzione delle streghe come pericoloso, mettendo la prova della verità dell’accusa a carico dell’accusatore, che si esporrebbe alla pena del taglione qualora non gli riuscisse. È miglior consiglio tenersi agli altri due, specie all’ultimo (Ibid). Questo cominciasi facendo affiggere una citazione generale alle porte della chiesa, dove la commissione inquirente ordina, che fra un certo numero di giorni tutti coloro i quali abbiano notizie di malefizî si devano presentare ad essa e portare le loro denunzie ed i loro sospetti, minacciando a chi contravvenisse le pene ecclesiastiche e temporali (Ibid).3

Si odono dunque le denunzie, e bastano due testimoni, anche se l’uno deponga sopra generalità e l’altro sopra circostanze particolari, a giustificare l’aprimento del processo (Q. II); i testimoni poi si possono costringere a deporre, ed esaminare replicate volte (Q. III). In questa procedura si possono assumere come testimoni — contro il denunciato, non mai a difesa di lui — correi, partecipi, eretici, scomunicati, malefici, rei di delitti, spergiuri, infami, servi, famigliari, i figli ed anche la moglie (non trovo nominato il marito);


  1. Gli Inquisitori non pronunziano giammai la sentenza, riservata sempre nella parte canonica ai Vescovi. — (V. Mall. malef. III Q. XX e seg.).
  2. Alla morte.
  3. Si vuole da Soldan e Heppe o. c. I. 342, che i denuncianti, venissero pagati. Ciò è possibile e perfino verosimile per qualche luogo, ma io non ne ho trovato documento.