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40 i processi


Se il consulto di Bartolo ci fa testimonianza indiscutibile, che già verso la meta del 300 la giurisprudenza aveva fissato almeno in una parte, il regolamento del processo penale contro le streghe, il “ Directorium inquisitorum „ di Nicolò Eymerico, domenicano ed inquisitore generale di Aragona, scritto verso il 1358, ci fa fede, che allora i ministri del S. Uffizio provavano il bisogno di avere anche il loro Codice penale. Cotesto libro per vero non parla di streghe, ma ribadisce il principio, che chi esercita opere magiche si fa reo di apostasia per il patto conchiuso, tacitamente o espressamente, col maligno, per la qual cosa, coloro che sono dati a quell’arte hanno a tenersi per eretici e sono come tali da fuggirsi.1

Ad onta però che i tribunali inquisissero, i giureconsulti dessero consigli, ed i trattatisti scrivessero, l’opera del S. Uffizio anche nel secolo XIV trovava ostacoli. Aveva bensì l’ opposizione perduto quel carattere di popolare vendetta che abbiamo osservato parlando del secolo precedente, ma non fu meno operosa nè meno fruttuosa diventando, da violenta, legale. Il modo di procedere, specie contro le streghe, “ non poteva non eccitare del rumore assai, e di qni è, che sino dal bel principio molti vi si opposero, pretendendo che tale processo era ingiusto „ dice il nostro Tartarotti.2 Quindi avvenne, che persone istruite e nel clero e nel laicato reclamarono, e parte dimostrando, essere del tutto fantastiche e la stregheria e le malefatte delle streghe, e parte sostenendo, che il S. Uffizio non era competente a inquirire contro di loro, cercavano di scalzare i fondamenti della procedura fatta a quelle infelici creature.3 Speciale importanza pare si desse alla eccezione di incompetenza, circa alla quale, — come vedremo — gli stessi più saldi campioni del S. Uffizio, cercano ca-


  1. Part. II. Quæst. 42, 43. — — Il libro fu stampato a Roma nel 1578, colle annotazioni di Francesco Peña. Dopo la pubblicazione del “ Malleus „ perdette molto della sua importanza.
  2. Op. cit. I. VII. 6.
  3. Di queste opposizioni si ha la prova negli stessi scrittori, che vennero a sostenere la esistenza della stregheria ed a difendere i processi, e nelle Bolle pontificie nominatamente di Innocenzo VIII e di Adriano VI.