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del clero, ricorderò il ritorno alle ragionevoli teoriche della Chiesa proclamate dal Concilio di Grado (Venezia) del 1296, dal Concilio di Treviri (1310) e da altri, che dichiararono vuote superstizioni le favole della magia e della stregheria, castigando chi vi credesse con pene canoniche.1

Ma sei processi della S. Inquisizione procedevano fra ostacoli, camminava a grandi passi nel secolo XIII la volgare superstizione, e d’intorno a questo tempo appunto si può constatare che era venuta a maturità. la teorica del commercio diavolo cogli esseri umani, e dell’omaggio reso a Satana. Per il resto era universale la credenza che si potesse venire a patti col demonio, che per lui si abusasse sacrilegamente di cose sacre, ecc. e ce ne fa fede un Breve di Giovanni XXII del 1320 a Guglielmo inquisitore di Carcassona 2 e la sua Bolla “ Super illius specula. „3 — Processi contemporanei attestano, che nei convegni delle streghe il diavolo avrebbe dovuto comparire personalmente in forma di becco, che esse vi si recassero portate da lui, che vi si mangiassero e cibi schifosi e carne di rapiti bambini, che vi si facessero ridde sataniche, che vi si commettessero infande oscenità e gli stessi ci fanno fare la conoscenza anche coi libri posseduti dalle streghe e dagli stregoni, dove erano a vedersi “ moltos characteres, plurima dæmonum nomina, modum eos invocandi et eis sacrificia offerendi, per eos et eis mediantibus domos et fortalitia diruendi, naves submergendi in mari, magnatum et etiam aliorum amorem ac credulitatis et exanditionis gratiamapnd istos vel illos, nec non mulieres in coniugium — habendi, cæcitatem, cassationem membrorum, infirmitates alias ac mortem etiam præsentibus vel absentibus, mediantibus imaginibus et aliis actis superstitiosis, inferendi et multa mala alia faciendi. „4

  1. Soldan e Heppe o. c. I 259, 260. — A sgravio di ogni responsabilità dichiaro, che non seppi trovare gli atti del Concilio di Grado, e cito sulla fede dei nominati Autori. Per il resto, in altro luogo e più opportuno toccherò dei provvedimenti presi dalla repubblica di Venezia in cose di inquisizione.
  2. Riportato per intero da Soldan e Heppe I. 225.
  3. Riportata a. pag. 204, vol. I del cit. Bollario, senza data.
  4. Soldan e Heppe 0. c. I 231 e seg.