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gente, perchè il vedere nel corpo delle sue leggi sancita la punizione del medesimo dimostra, che di esso venivano portate non rade querele.

Nei processi per magia e per istregheria de’ quali abbiamo toccato ebbe una qualche parte l’Autorità ecclesiastica? La domanda ha la sua importanza sotto l’aspetto giuridico-storico, ma io non mi sento ne di negarla, se considero il riferito brano del secondo Capitolare di Carlo Magno dell’805, nè quello di affermarla per mancanza di documenti che ce ne diano fede. Questo però va detto, che nei secoli de’ quali si ragiona le pene cui la Chiesa infliggeva a’ rei di delitti magici erano, in genere, miti e di natura canonica, però che essa non invocò l’aiuto dell’autorità laica — il cosi detto “ braccio secolare „ — che qualche secolo dopo, mentre d’altra parte Pontefici e Sinodi reclamarono contro la irragionevolezza e le crudeltà delle norme processuali e dei processi condotti dalle autorità dello stato. Ricordano gli storici, che Papa Nicolò I (858-067) rinfacciò ad un principe la barbarie della tortura, e che Gregorio VII (1073-1086) si interpose presso il re di Danimarca, perchè impedisse la persecuzione di donne accusate di avere prodotto tempeste e morie.1

D’un vero processo contro le streghe si parla dal gesuita Mariana come seguito in Ispagna nel secolo IX,2 d’ un altro è cenno negli Annali di Corvey nel 914;3 tuttavolta bisogna andare cauti nell’accogliere queste notizie siccome quelle che non paiono documentate a dovere; ad ogni modo poi non si hanno su tali processi notizie particolari.

Ma circa un secolo dopo, verso il 1020, l’eresia dei Cathari, che s’era largamente diffusa in Europa, provocò una severa reazione da parte dell’autorità ecclesiastica unitasi a quella temporale. Non è del nostro assunto narrare le vicende della persecuzione cui furono soggetti quegli eretici; basti qui accennare, che per estirparne le dottrine e castigare gli eterodossi arsero roghi e in Francia e in Italia ed in Allemagna, e quello che ha mag-


  1. Soldan e Heppe o. c. I, 136
  2. Id. I, 137.
  3. Tartarotti, o. c. I, VII, 2