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contro le streghe 29

gresso del tempo le streghe non furono già condannate semplicemente come streghe, ma per la ragione, che il principale titolo di reità stava, — secondo la mente dei giudici, s’intende — nella loro apostasia dalla fede cristiana; e sotto questo aspetto i processi contro gli accusati di stregheria si confusero coi processi contro gli infedeli e gli eretici. — Ma la condanna dei Priscillianisti stette come un fatto unico per lungo tempo nella storia giuridico-ecclesiastica, però che fino al principio del secolo XI la Chiesa procedette molto umanamente si contro gli eretici e si contro gli accusati di magia (non parlo di accusati di stregheria, perche non ve n’ ha memoria), condannandoli soltanto a pene canoniche. — Nelle legislazioni dei popoli di razza germanica, si hanno a fare delle distinzioni. Presso i Visigoti i tempestarî, coloro che sacrificavano ai demoni, o li scongiuravano, coloro che ricorrevano a cotesta gente, coloro che con arti occulte recavano danno alla persona od alla roba altrui, coloro che avessero interpellato indovini e simili intorno alla salute od alla morte del principe, ed i giudici che loro ricorressero per iscoprire malfattori, erano puniti con certo numero di percosse.1

Più severi pare dovessero essere i Goti, se è lecito conchiudere da un capitolo dell’Editto di Teodorico. “ Si quis pagano ritu sacrificare fuerit deprehensus, arioli etiam atqneum umbrarii si reperti fuerint, sub junsta extimatione convicti, capite puniantur; malarum artium conscii, id est malefici, nudati rebus omnibus quas habere possunt, honesti perpetuo damnentur exilio, humiliores capite puniendi sunt. „2 Nelle leggi de’ Franchi troviamo, che contro i Sassoni soggiogati e recalcitranti al cristianesimo, quando si nascondessero per non venire battezzati o sacrificassero vite umane al diavolo, e statuita la pena di morte;3 che se invece avessero soltanto fatto atti di culto pagano a fonti, ad alberi, a boschi, o banchettato in onore degli


  1. Lex Wisigoth. L. VI. tit. II. 1. 3. 4. 5.
  2. Edict. Theod. CVIII.
  3. Capit. de part. Saxon, VIII. IX. — La pena di morte contro coloro che si davano alle arti occulte è conservata anche dal Sachsenspiegel, — in ricordo, forse, di anteriori leggi consuetudini.