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contro le streghe 19

perfino le cose tanto innanzi da mescolare i loro riti pagani coi cristiani e da trasportare presso le chiese cattoliche qualche parte di loro solennità idolatre.1 — Le leggi invero punivano coloro che continuassero ad osservare le pratiche pagane o ricorressero ai maghi ed agli indovini con pene più o meno severe,2 ed era caldamente raccomandato alle persone ecclesiastiche di istruire i popoli, ma dalla stessa abbondanza delle disposizioni legislative si può argomentare alla frequenza della loro infrazione. Ordini e pene non fanno molto profitto, se la coscienza e la coltura della gente governata non vi risponda.

Nessuno si farà meraviglia se tra cotesti popoli resistesse ferma contro ogni urto la credenza portenti, che si ascrissero all’opera delle streghe. Eccone degli esempi: “ Si quæ mulier alteri mulieri malefucium fecerit ut infantem habere non possit MMD denarios qui faciunt solidos LXII cum dimidio culpabilis judicetur.3 — Si quis alteri aliquod maleficium superiactaverit, sive cum ligaturis in aliquo loco miserit, MMD denarios.... „ ecc., come sopra.4 — “ Si quis vero infantem in ventre matris suaæ. [al. aut antequam habeat nomen, aut natum inter novem noctes] occiderit VIIIM. den., qui faciunt


    ziose (phylactcria, ligaturæ, obligationes, incantationes), oltro il citato Capitolare di Carlomanno, quello d’Aquisgrana del 789, il Capit. II dell’805, il L. VI, 72 dei Capitolati, e l’Additio III a questa raccolta, ecc. — Sono poi addirittura troppi i passi delle leggi barbariche che si dovrebbero citare se si volesse documentare quanto i popoli Germanici fossero portati a ricorrere a maghi, aruspici, incantatori, incantatrici, indovini, indovine, interpreti di sogni, sortilegi, cocleari e simili persone.

  1. Vedi il già citato Indic. Superst et Pagan. §§ 9, 18, 19, 25, il riportato brano del Capit. Karlom. ad. ann. 742. Nei Capitol. di C. M. L. VII, c. 316, si legge: “ Si in alicujus presbyteri parrochia infideles aut faculas accenderint, aut arbores, aut fontes, aut saxa venerentur si hoc eruere neglexerit sacrilegii reum se esse cognoscat. „ Da qui si può dedurre, che se pure il clero franco non partecipava alle volgari pratiche pagane, pure non vi si opponeva sempre virilmente.
  2. In generale erano pecuniarie, secondo il sistema penale germanico, ma ne abbiamo anche di corporali, come si vedrà in seguito.
  3. Pact. leg. Salicæ, tit. XXII, 2.
  4. Ibid. 4.